IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

ANNO 2011

Ai sensi della Legge 93/2008 è esclusa dall’I.C.I. l’unità immobiliare adibita ad

abitazione principale del soggetto passivo nonché quella ad essa assimilata dal

Regolamento Comunale (“abitazione concessa in uso gratuito a parenti fino al 3°

grado o ad affini al 2° grado, che la occupano qual e loro abitazione principale”

ecc.;); fanno eccezione le unità immobiliari di categoria catastale A/1 – A/8 – A/9 per

le quali continuano ad applicarsi l’aliquota e la detrazione prevista dall’art. 8 commi

2-3 del D.Lgs 504/92.

1) ALIQUOTA RIDOTTA nella misura del 4,5 per mille per:

* le unità immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale del soggetto passivo di categoria

catastale A/1 – A/8 – A/9;

* le unità immobiliari locate;

* le unità immobiliari non locate possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti anziani o

disabili che hanno acquisito la residenza in Istituti di ricovero o sanitari;

* alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione

principale dei soci assegnatari, residenti nel Comune;

* agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolare;

* per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo

grado di categoria catastale A/1 – A/8 – A/9;

2) ALIQUOTE DIVERSIFICATE per le seguenti tipologie di unità immobiliari:

· 6,5 per mille per le unità immobiliari non locate

· 6,5 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni aventi una superficie superiore a 5.000 mq.

· 6 per mille per tutti gli altri immobili;

3) DETRAZIONE I.C.I. nella misura massima prevista dalla legge, in Euro 258,23.= per:

* le unità immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale del soggetto passivo di categoria

catastale A/1 – A/8 – A/9;

* le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione

principale dei soci assegnatari, residenti nel Comune;

* gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolare;

* le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado,

di categoria catastale A/1 – A/8 – A/9;

4) ai sensi dell'art.3, comma 55, della L.662/96, l'Imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati

inagibili o inabilitati e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono

tali condizioni;

Per fruire delle agevolazioni e detrazioni necessita il requisito della residenza del soggetto passivo

nel Comune, il quale (soggetto passivo) deve presentare:

* per le unità immobiliari locate: copia del contratto di locazione regolarmente registrato o dichiarazione

sostitutiva ai sensi della L.04.01.1968 n.15 e successive modificazioni;

* per i fabbricati inagibili o inabitabili relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del

soggetto passivo o dichiarazione sostitutiva ai sensi della L.04.01.1968 n.15 e successive modificazioni;

* per i fabbricati concessi in uso gratuito ai parenti, dichiarazione sostitutiva resa dal proprietario

attestante la gratuità dell'utilizzo;

* per gli immobili diversi dalle abitazioni, dichiarazione sostitutiva resa dal proprietario o legale

rappresentante attestante l’entità della superficie.

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il Conto Corrente Postale N. 19255215 intestato

a: Comune di Ternate – Servizio Tesoreria – ICI 21020 Ternate - presso il quale sono

reperibili gli appositi bollettini di pagamento; oppure utilizzando il modello F24.

E’ consentito il versamento in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata,

applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per l’anno in corso.

L’importo dovuto

a titolo di ICI deve essere arrotondato all’euro per difetto se la frazione è

inferiore o uguale a 49 centesimi, mentre deve essere arrotondato per eccesso se la frazione è

superiore a 49 centesimi.