IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
ANNO 2011
Ai sensi della Legge 93/2008 è esclusa dall’I.C.I. l’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo nonché quella ad essa assimilata dal
Regolamento Comunale (“abitazione concessa in uso gratuito a parenti fino al 3°
grado o ad affini al 2° grado, che la occupano qual e loro abitazione principale”
ecc.;); fanno eccezione le unità immobiliari di categoria catastale A/1 – A/8 – A/9 per
le quali continuano ad applicarsi l’aliquota e la detrazione prevista dall’art. 8 commi
2-3 del D.Lgs 504/92.
1)
ALIQUOTA RIDOTTA nella misura del 4,5 per mille per:* le unità immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale del soggetto passivo di categoria
catastale A/1 – A/8 – A/9;
* le unità immobiliari locate;
* le unità immobiliari non locate possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti anziani o
disabili che hanno acquisito la residenza in Istituti di ricovero o sanitari;
* alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione
principale dei soci assegnatari, residenti nel Comune;
* agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolare;
* per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo
grado di categoria catastale A/1 – A/8 – A/9;
2)
ALIQUOTE DIVERSIFICATE per le seguenti tipologie di unità immobiliari:·
6,5 per mille per le unità immobiliari non locate·
6,5 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni aventi una superficie superiore a 5.000 mq.·
6 per mille per tutti gli altri immobili;3)
DETRAZIONE I.C.I. nella misura massima prevista dalla legge, in Euro 258,23.= per:* le unità immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale del soggetto passivo di categoria
catastale A/1 – A/8 – A/9;
* le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione
principale dei soci assegnatari, residenti nel Comune;
* gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolare;
* le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado,
di categoria catastale A/1 – A/8 – A/9;
4) ai sensi dell'art.3, comma 55, della L.662/96, l'Imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati
inagibili o inabilitati e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono
tali condizioni;
Per fruire delle agevolazioni e detrazioni necessita il requisito della residenza del soggetto passivo
nel Comune, il quale (soggetto passivo) deve presentare
:* per le unità immobiliari locate: copia del contratto di locazione regolarmente registrato o dichiarazione
sostitutiva ai sensi della L.04.01.1968 n.15 e successive modificazioni;
* per i fabbricati inagibili o inabitabili relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del
soggetto passivo o dichiarazione sostitutiva ai sensi della L.04.01.1968 n.15 e successive modificazioni;
* per i fabbricati concessi in uso gratuito ai parenti, dichiarazione sostitutiva resa dal proprietario
attestante la gratuità dell'utilizzo;
* per gli immobili diversi dalle abitazioni, dichiarazione sostitutiva resa dal proprietario o legale
rappresentante attestante l’entità della superficie.
Il versamento deve essere effettuato utilizzando il Conto Corrente Postale N.
19255215 intestatoa:
Comune di Ternate – Servizio Tesoreria – ICI – 21020 Ternate - presso il quale sonoreperibili gli appositi bollettini di pagamento; oppure utilizzando il modello F24.
E’ consentito il versamento in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata,
applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per l’anno in corso.
L’importo dovuto
a titolo di ICI deve essere arrotondato all’euro per difetto se la frazione è
inferiore o uguale a 49 centesimi, mentre deve essere arrotondato per eccesso se la frazione è
superiore a 49 centesimi.