COMUNE DI TAINO
PROV. VARESE
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI ICI PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2008
VISTO il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n.504, che ha istituito, a decorrere dall’anno 1993, l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e ne disciplina l’applicazione;
VISTO in particolare l’art.6, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo sopra citato, come da ultimo modificato dall’art.1, comma 156, della Legge 27 dicembre 2006 n.296 (Legge Finanziaria 2007) che attribuisce al Consiglio comunale la competenza alla determinazione delle aliquote I.C.I.;
Considerato che ai sensi dell’art.1 comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296 (finanziaria 2007), le deliberazioni degli enti locali aventi ad oggetto le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza adottate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, anche se successivamente all’inizio dell’esercizio, hanno effetto dal primo gennaio dall’anno di riferimento;
Visto il provvedimento del 20 dicembre 2007 del Ministero dell’Interno, che ha disposto il rinvio al 31 Marzo 2008 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2008;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 30.03.2007, esecutiva, con la quale si fissava l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2007 nella misura ordinaria del 6 per mille (sei per mille) e nella misura del 5 per mille (cinque per mille) per l’abitazione principale;
RILEVATO che sia nella Relazione Previsionale e Programmatica, sia nel Bilancio Triennale 2008-2010, approvata dalla Giunta Comunale con atto n.16 del 05.03.2008, coerentemente i dati riportavano la scelta di mantenere invariate le aliquote dell’imposta in oggetto e la detrazione per l’unità abitativa adibita ad abitazione principale;
Richiamata altresì la deliberazione di C.C. n19 in data 30/03/2007 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento per l’applicazione dell’ICI;
Ritenuto di confermare, per l’anno 2008 nella misura del 5.2 per mille, l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili, per gli immobili destinati ad abitazione principale, fabbricati equiparati e relative pertinenze e nella misura del 6 per mille per tutti gli altri immobili, per assicurare le risorse necessarie al funzionamento dei servizi gestiti;
Ritenuto altresì di determinare in € 103,29 la detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, secondo le modalità indicate nell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992 e successive modifiche; con le medesime modalità deve essere applicata l’ulteriore detrazione dell’1,33 per mille della base imponibile (fino all’importo massimo di 200 euro) di cui all’art. 1 comma 5 della Legge 244/2007;
Ritenuto altresì di determinare ai sensi dell’art.11, comma 10 del Regolamento ICI, in €258,23 la detrazione a favore dei pensionati in possesso dei seguenti requisiti:
· possesso nel territorio italiano di un’unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze e che nella stessa abbiano acquisito la residenza anagrafica;
· essere in condizione non lavorativa e con i seguenti redditi, anche di natura diversa, imponibili IRPEF riferiti all’anno 2007: fino a €8.000,00 se unico componente e fino a €11.000,00 riferito a tutti i componenti del nucleo familiare;
· l’immobile occupato deve essere accatastato in categoria compresa tra A2 e A5;
dando atto che viene rispettato l’equilibrio di bilancio;
Ritenuto, inoltre, di dover confermare ai sensi dell’art.9 del regolamento comunale sull’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili a rivedere ed aggiornare il valore minimo delle aree fabbricabili;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.18.8.2000, n. 267:
- dal Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in oggetto, pareri che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
Con otto voti favorevoli, due astenuti e nessuno contrario, resi ed accertati come per legge,
1) Di confermare, ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, e per i motivi espressi in narrativa, l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili da applicarsi per l’anno 2008 nelle seguenti misure:
· 5,2 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale, fabbricati equiparati e relative pertinenze;
· 6 per mille per tutti gli altri immobili.
2) Di determinare in €103,29 la detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, secondo le modalità indicate nell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992 e successive modifiche; con le medesime modalità deve essere applicata l’ulteriore detrazione dell’1,33 per mille della base imponibile (fino all’importo massimo di 200 euro) di cui all’art. 1 comma 5 della Legge 244/2007.
3) Di determinare altresì nella misura di € 258,23 la detrazione a favore dei pensionati in possesso dei seguenti requisiti:
· possesso nel territorio italiano di un’unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze e che nella stessa abbiano acquisito la residenza anagrafica;
· essere in condizione non lavorativa e con i seguenti redditi, anche di natura diversa, imponibili IRPEF riferiti all’anno 2007: fino a € 8.000,00 se unico componente e fino a € 11.000,00 riferito a tutti i componenti del nucleo familiare;
· l’immobile occupato deve essere accatastato in categoria compresa tra A2 e A5;
dando atto che viene rispettato l’equilibrio di bilancio.
4) Di confermare i valori delle aree fabbricabili esistenti nel territorio comunale, ai soli fini dell’attività di accertamento e controllo delle dichiarazioni ICI, come evidenziati nel prospetto di seguito riportato:
ZONA |
VALORI €/ MQ |
B1,B2,B3,C1,C2 residenziali |
60,00 |
D1,D2,D3,D4 Produttive Commerciali |
45,00 |
A centro storico |
60,00 |
COEFFICIENTI PER ZONE E VINCOLI |
RIDUZIONE AL |
Lotti soggetti a piano attuativo |
80% |
Lotti in PEEP e PIP |
60% |
Lotti in aree attrezzature coll. e int. generale |
50% |
5) Di dare atto che i valori come sopra determinati hanno effetto per l’anno di imposta in corso alla data di adozione del presente provvedimento e, qualora non si deliberi diversamente, valgono anche per gli anni successivi.
6) Di pubblicare il presente atto sul sito informatico del Ministero delle Finanze.
7) Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2008 in conformità a quanto previsto dall’art. 172, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 267/2000.
8) Di dare atto che il presente provvedimento è conforme agli stanziamenti di entrata per l’ICI inseriti nel bilancio di previsione.
9) Con votazione separata, otto voti favorevoli, due astenuti e nessuno contrario, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.