L’imposta comunale sugli immobili non è dovuta anche nel caso di abitazione e pertinenze concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti in linea retta fino al terzo grado, quali genitori e figli, nonni e nipoti) a condizione che abbiano la residenza anagrafica nel Comune.
L’esenzione non riguarda le abitazioni di lusso (categorie A/1, A/8 e A/9) che hanno la stessa aliquota (6 per mille) e detrazione delle abitazioni principali di lusso (€.124,00).