DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 2 DEL 06.03.2008

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DEFINIZIONE ALIQUOTE PER L’ANNO 2008

 

 

PREMESSO che con l’art. 1 del Decreto Legislativo 30.12.1992 n° 504 è stata istituita, a decorrere dall’anno 1993, l’imposta comunale sugli immobili;

 

DATO ATTO che l’art. 3 della Legge 23 dicembre 1996 n° 662 ha ridisciplinato la materia dettata dal Decreto Legislativo n° 504/92 dando facoltà ai Comuni di deliberare, entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo l’aliquota dell’imposta in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille, diversificando la stessa, entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati;

 

VISTO l’art. 58 del D.Lgs. 15.12.1997 N° 446 recante modifiche alla disciplina dell’Imposta Comunale sugli immobili;

 

VISTO il comma 156 della Legge n° 296 del 27.12.2006;

 

RICHIAMATA la deliberazione di C.C.. n° 2 del 13.02.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state determinate determinata le aliquote I.C.I.  per l’anno 2007;

 

RITENUTO confermare per l’anno 2008 le aliquote I.C.I. stabilite con la suddetta deliberazione di C.C.. n° 2 del 13.02.2007 , prevedendo un gettito complessivo di € 105.000,00, sufficiente a garantire lo standard dei servizi offerti alla cittadinanza;

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000 é stato espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

 

AD UNANIMITA’ di voti favorevoli espressi nei modi e forme di legge:

 

 

DELIBERA

 

 

1. DI DETERMINARE, per l’anno 2008, le aliquote differenziate I.C.I. di seguito specificate:

§        aliquota nella misura del 4,0 per mille per la prima casa e relative pertinenze

§        aliquota ordinaria del 5,5 per mille per le altre unità immobiliari

§        aliquota nella misura del 5,0 per mille per le aree fabbricabili

2. DI APPROVARE altresì, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 504/1992 così come sostituito dall'art. 3, comma 55, della Legge n. 662/96, l’applicazione della detrazione pari a € 103,29  nel caso in cui l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

3. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Ministero dell’Economia, unitamente alla richiesta di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

Con successiva ed unanime votazione, rende il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267.