DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 2 IN DATA 11.01.2005
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – DEFINIZIONE ALIQUOTA PER L’ANNO 2005
PREMESSO che con l’art. 1 del Decreto Legislativo 30.12.1992 n° 504 è stata istituita, a decorrere dall’anno 1993, l’imposta comunale sugli immobili;
DATO ATTO che l’art. 3 della Legge 23 dicembre 1996 n° 662 ha ridisciplinato la materia dettata dal Decreto Legislativo n° 504/92 dando facoltà ai Comuni di deliberare, entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo l’aliquota dell’imposta in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille, diversificando la stessa, entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati;
VISTO l’art. 58 del D.Lgs. 15.12.1997 N° 446 recante modifiche alla disciplina dell’Imposta Comunale sugli immobili;
VISTO il Decreto Legge N° 314 del 30.12.2004 con il quale è stato prorogato al 28.02.2005 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2005;
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n° 22 del 04.03.2004, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata determinata l’aliquota per l’anno 2004 nella misura del 5 per mille;
RITENUTO che per le necessità di bilancio non è necessario aumentare l’aliquota I.C.I. prevedendo, per l’anno 2005, un gettito complessivo di € 93.000,00, sufficienti a garantire lo standard dei servizi offerti alla cittadinanza;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000 é stato espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;
AD UNANIMITA’ di voti favorevoli espressi nei modi e forme di legge:
DELIBERA
1) DI DETERMINARE , per le motivazioni in premessa esposte, l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2005 nella misura del 5 per mille per tutte le fattispecie imponibili;
2) DI STABILIRE, a norma dell’art. 8 – comma 2 del Decreto Legislativo 504/92, una detrazione d’imposta pari a € 103,29 per unità immobiliare destinata a abitazione principale del contribuente;
3) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Ministero dell’Economia, unitamente alla richiesta di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Con successiva ed unanime votazione, rende il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267.