Oggetto:  ALIQUOTE I.C.I. ANNO 2011 - CONFERMA

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 


 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

VISTO l’art. 3, comma 53, della legge 662/96, che ha sostituito l’art. 6 del D.Lgs. 504/92, disponendo che l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo e che si applica l’aliquota del 4 per mille se la delibera non è adottata entro tale termine;

 

VISTI tuttavia:

 

-         l’art. 31, comma 1, della legge 448/98, come sostituito dall'art. 25 della legge 28.12.2001, n. 448, che stabilisce al 31 dicembre di ciascun anno il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito all’anno successivo, delle tariffe dei servizi locali e delle aliquote tributarie, compresa l’addizionale IRPEF, da applicarsi per l’anno successivo, nonché quelli per l’approvazione dei regolamenti il cui termine di scadenza è stabilito contestualmente alla data di approvazione del bilancio;

-         l’art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, che ha definitivamente fissato al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno successivo, stabilendo altresì che detto termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

 

VISTO che, in relazione al disposto dell’art.6, comma 1, del D.Lgs. 30.12.1992, n.504, come modificato dall’art.1, comma 156 della Legge 27.12.2006, n.296, in vigore dal 01.01.2007, l’approvazione delle aliquote I.C.I. rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

 

VISTO peraltro l'art. 53, comma 16, della legge 22.12.2000, n. 388, nel testo modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001 (legge finanziaria 2002), che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

 

RICORDATO che sono escluse dall’Imposta Comunale sugli immobili le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, le relative pertinenze e le unità immobiliari assimilate ad abitazione principale per Legge o con Regolamento Comunale, fatta eccezione per le categorie catastali A1, A8 e A9, per le quali continua ad applicarsi la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di € 103,29, rapportata al periodo di utilizzo, (art.1 commi 1 e 2 del d.l. n.93/2008, convertito in Legge 24.7.2008 n.126), che il minor gettito per i Comuni è rimborsato dallo Stato sulla base di apposita certificazione da inviare al Ministero dell’Interno;

 

RICORDATO altresì  che è sospeso il potere di deliberare aumenti dei tributi locali, delle Addizionali e delle Aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi attribuiti dallo Stato (art.1, comma 7 del D.L. n.93/2008 convertito in legge 24.7.2008, n.126) e che tale sospensione è stata confermata per il triennio 2009/2011, ovvero fino all’attuazione del federalismo fiscale, da ultimo conferma con il comma 30 dell’art.77/bis della Legge 133/08;;

 

VISTE le deliberazioni di C.C.:

 

VISTA la propria deliberazione di C.C. n. 6 del 13.04.2010,  con la quale sono state confermate, per l’anno 2010, le aliquote, le detrazioni e le riduzioni dell’Imposta Comunale sugli Immobili in vigore nell’anno 2010, nelle misure seguenti:

 

a)      aliquota ridotta del 5 per mille per le unità immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale dai soggetti passivi ed unità immobiliari equiparate per legge o regolamento;

 

b)      aliquota ordinaria del 7 per mille per tutti gli altri immobili;

 

c)      detrazione nella misura di € 103,29.= sull’imposta comunale sugli immobili dovuta per:

-           ciascuna unità immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale del soggetto passivo;

-           ciascuna unità immobiliare appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, residenti nel comune;

-           ciascun alloggio regolarmente assegnato dagli Istituti Autonomi per le case Popolari;

-           ciascuna unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado;

 

d)      riduzione del 50 per cento dell’imposta comunale sugli immobili, prevista dall’art. 3, comma 55, della legge 662/96, dovuta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni;

 

RITENUTO di provvedere alla conferma delle aliquote e la detrazione per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2011, nella stessa misura deliberata per l’anno 2010, confermando altresì la riduzione del 50 per cento dell’imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni, stante la sostanziale equità della misura e la modesta rilevanza, in termini quantitativi, del relativo gettito;

 

VISTI:

-          il D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

-          la legge 23.12.1996, n. 662;

-          l’art. 58 del D.Lgs.15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni;

-          la circolare del Ministero delle Finanze n.296/E del 31.12.1998;

-          l’art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001, n. 448;

 

UDITO l’intervento del Sindaco il quale propone di riconfermare l’I.C.I. dell’anno 2010;

 

UDITO l’intervento del Consigliere Toma Giovanni il quale chiede chiarimenti in merito al valore delle aree fabbricabili deliberate dalla Giunta Comunale;

 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, pareri uniti alla presente deliberazione;

 

Con la seguente votazione  espressa per alzata di mano:

 

- Favorevoli n. 8

- Contrari    n.  3

- Astenuti    n.  0

 

 

D E L I B E R A

 

1)      DI DETERMINARE, per l’anno 2011 le seguenti aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (ICI):

 

a)      ALIQUOTA RIDOTTA nella misura del 5 per mille (confermata rispetto al 2010) per:

-         le unità immobiliari con categoria catastale A1,A8 e A9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;

-         le unità immobiliari locate con contratto registrato

-         le unità immobiliari non locate, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari;

-         le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, residenti nel comune;

-         l’abitazione principale concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 3° grado o ad affini fino al 2° grado, a condizione che la occupano quale loro abitazione principale  e che non risultino già contitolari dell’immobile stesso;

 

b)      ALIQUOTA ORDINARIA nella misura del 7 per mille (confermata rispetto al 2010) per tutti gli altri immobili;

 

2)      di confermare, per l’anno 2011 la detrazione nella misura di € 103,29.= sull’imposta comunale sugli immobili dovuta per:

-         ciascuna unità immobiliare con categoria A1,A8 e A9 adibita direttamente ad abitazione principale del soggetto passivo;

-         ciascuna unità immobiliare appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, residenti nel comune;

-         l’abitazione principale concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 3° grado o ad affini fino al 2° grado, a condizione che la occupano quale loro abitazione principale  e che non risultino già contitolari dell’immobile stesso;

 

3)      di confermare anche per l’anno 2011 la riduzione del 50 per cento dell’imposta comunale sugli immobili, prevista dall’art. 3, comma 55, della legge 662/96, dovuta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni;

 

4)      di stabilire che, per fruire delle agevolazioni e detrazioni disposte ai punti precedenti, il soggetto passivo deve presentare:

-         per le unità immobiliari locate: copia del contratto di locazione regolarmente registrato;

-         per i fabbricati inagibili o inabitabili: relazione dell’Ufficio Tecnico Comunale, con perizia a carico del soggetto passivo, o dichiarazione sostitutiva ai sensi di legge;

-         per le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti: dichiarazione sostitutiva, da presentare annualmente dal proprietario, entro la data di pagamento del saldo (dicembre) e non a validità retroattiva, attestante la gratuità dell’utilizzo;

 

5)      di trasmettere via e-mail sul sito dpf.federalismofiscale@finanze.it il presente atto che verrà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale dall’ufficio federalismo  fiscale del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

              Ai sensi dell’art. 49, c.1, del D.lgs 267/2000

Data: 25-03-2011

           Il Responsabile del Servizio

F.to ARCH. BROVELLI MIRIAM