VISTO l’art. 3, comma 53, della legge 662/96, che ha sostituito l’art. 6 del D.Lgs. 504/92, disponendo che l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo e che si applica l’aliquota del 4 per mille se la delibera non è adottata entro tale termine;

 

VISTI tuttavia:

 

-  l’art. 31, comma 1, della legge 448/98, come sostituito dall'art. 25 della legge 28.12.2001, n. 448, che stabilisce al 31 dicembre di ciascun anno il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito all’anno successivo, delle tariffe dei servizi locali e delle aliquote tributarie, compresa l’addizionale IRPEF, da applicarsi per l’anno successivo, nonché quelli per l’approvazione dei regolamenti il cui termine di scadenza è stabilito contestualmente alla data di approvazione del bilancio;

-  l’art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, che ha definitivamente fissato al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno successivo, stabilendo altresì che detto termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

-  visto il Decreto Legge 314/2004 con il quale il Consiglio del Ministri ha rinviato al 28 febbraio 2005 il termine di approvazione dei bilanci di previsione degli Enti Locali, che tale termine è ulteriormente prorogato al 31.3.2005;

 

CONSTATATO che detta ultima norma ha acquisito efficacia dal 13.10.2000, con l’entrata in vigore del predetto testo unico;

 

VISTO peraltro l'art. 53, comma 16, della legge 22.12.2000, n. 388, nel testo modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001 (legge finanziaria 2002), che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

 

RILEVATO che l’aliquota ICI deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale o di alloggi non locati;

 

VISTO il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 26.3.1999, esecutiva ai sensi di legge;

 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 8 del 16.02.2005, pure esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le aliquote, le detrazioni e le riduzioni dell’Imposta Comunale sugli Immobili per il 2005, nelle misure seguenti:

 

a)     aliquota ridotta del 5 per mille per le unità immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale dai soggetti passivi ed unità immobiliari equiparate per legge o regolamento;

 

b)     aliquota ordinaria del 7 per mille per tutti gli altri immobili;

 

c)      detrazione nella misura di € 103,29.= sull’imposta comunale sugli immobili dovuta per:

-           ciascuna unità immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale del soggetto passivo;

-           ciascuna unità immobiliare appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, residenti nel comune;

-           ciascun alloggio regolarmente assegnato dagli Istituti Autonomi per le case Popolari;

-           ciascuna unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado;

 

d)     riduzione del 50 per cento dell’imposta comunale sugli immobili, prevista dall’art. 3, comma 55, della legge 662/96, dovuta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni;

 

RITENUTO di provvedere alla relativa determinazione per l’anno 2006, tenuto conto che, da quanto emerge dalle previsioni delle entrate e delle spese del relativo schema di bilancio annuale, predisposto dalla Giunta Comunale:

 

-  il pareggio finanziario, sia complessivo che di parte corrente, del bilancio non può essere assicurato con l’aliquota del 4 per mille, ma soltanto mantenendo le aliquote e le agevolazioni nelle misure suindicate, in considerazione dell'incremento naturale delle spese di gestione dei servizi, dell'incremento delle spese di personale dovuto alla necessità di prevedere gli oneri per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti, del potenziamento del Servizio convenzionato di Polizia Municipale e dell'aumento degli oneri di manutenzione ordinaria dei beni e degli impianti comunali, alcuni dei quali, come la pubblica illuminazione, le strade e le fognature sono in corso di ampliamento,

-  si rivela  necessario confermare la detrazione nella misura vigente nel 2000, limitata ad € 103,29.=, per ciascuna unità immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale del soggetto passivo, o appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, residenti nel Comune, per ciascun alloggio regolarmente assegnato dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari, per ciascuna unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado, in quanto le agevolazioni alternative della riduzione sino al 50 per cento dell’imposta dovuta o dell’aumento della detrazione, rispettivamente previsti dagli artt. 3, comma 55, della legge 662/96 e 58, comma 3, del D.Lgs. 446/97, comporterebbero un abbattimento eccessivo del gettito, stante l’estensione dei soggetti interessati, tale da rimettere nuovamente in discussione il raggiungimento degli equilibri finanziari;

 

RITENUTO invece di confermare per il 2006 la riduzione del 50 per cento dell’imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni, stante la sostanziale equità della misura e la modesta rilevanza, in termini quantitativi, del relativo gettito;

 

RITENUTA la propria competenza i sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 2, lettera f), e 48, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

 

VISTI - il D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

-  la legge 23.12.1996, n. 662;

-  l’art. 58 del D.Lgs.15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni;

-  VISTA la circolare del Ministero delle Finanze n.296/E del 31.12.1998;

-  VISTO l’art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001, n. 448;

 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, pareri uniti alla presente deliberazione;

 

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge:

 

D E L I B E R A

 

1)     di determinare, per l’anno 2006, le seguenti aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (ICI):

 

a)     ALIQUOTA RIDOTTA nella misura del 5 per mille (confermata rispetto al 2005) per

-  le unità immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale del soggetto passivo;

-  le unità immobiliari locate;

-  le unità immobiliari non locate, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari;

-  le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, residenti nel comune;

-  gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case Popolari;

-  le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado;

 

b)     ALIQUOTA ORDINARIA nella misura del 7 per mille (confermata rispetto al 2005), per tutti gli altri immobili;

 

2)     di confermare, per l’anno 2006, la detrazione nella misura di € 103,29.= sull’imposta comunale sugli immobili dovuta per:

-  ciascuna unità immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale del soggetto passivo;

-  ciascuna unità immobiliare appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, residenti nel comune;

-  ciascun alloggio regolarmente assegnato dagli Istituti Autonomi per le case Popolari;

-  ciascuna unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado;

 

3)     di confermare anche per l’anno 2006 la riduzione del 50 per cento dell’imposta comunale sugli immobili, prevista dall’art. 3, comma 55, della legge 662/96, dovuta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni;

 

4)     di stabilire che, per fruire delle agevolazioni e detrazioni disposte ai punti precedenti, il soggetto passivo deve presentare:

 

-         per le unità immobiliari locate: copia del contratto di locazione regolarmente registrato;

-         per i fabbricati inagibili o inabitabili: relazione dell’Ufficio Tecnico Comunale, con perizia a carico del soggetto passivo, o dichiarazione sostitutiva ai sensi di legge;

-         per le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti: dichiarazione sostitutiva, ai sensi di legge, resa dal proprietario, attestante la gratuità dell’utilizzo;

 

5)     darsi atto che, ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 506 del 30.12.1999, non sussiste l’obbligo di pubblicazione di estratto della presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.