Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 20 del 14/03/2011
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ANNO 2011
VISTO il D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 e succesive modifiche ed integrazioni;
VISTA la propria deliberazione 26/03/1999, n. 16 di determinazione delle aliquote e delle detrazioni ICI;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale 30/12/2004, n. 264 con la quale si elevava ad Euro 258,00 la detrazione per gli immobili utilizzati come abitazione principale;
VISTO l'art. 1 comma 169 della Legge n° 296/2006 secondo il quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliverazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le fariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 17/12/2010 pubblicato in G.U. n° 300 del 24/12/2010 che differisce al 31/03/2011 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2011;
RITENUTO di riconfermare, anche per l'anno 2011, le aliquote e la detrazione per l'abitazione principale già applicate per gli anni 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010;
RICORDATO che il D.L. 27/5/2008, n. 93, all'art. 1, ha stabilito che: "A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.";
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 47 del 05/08/2009 avente ad oggetto l'affidamento di servizi alla società "Saronno Servizi spa", tra i quali anche la riscossione dell'imposta comunale sugli immobili;
DATO ATTO che questa deliberazione riveste i caratteri di urgenza e improrogabilità ex art. 38, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, per la necessità di mettere al più presto a disposizione dei contribuenti i dati relativi all'imposta per l'anno 2010;
SENTITI gli interventi che si allegheranno in seguito;
CON voti favorevoli 10 (Panzeri Sindaco) e 4 astenuti ("L'Arca" e "Insieme per Origgio"), espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Riconfermare, anche per l'anno 2011, le aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili stabilite con la deliberazione del Consiglio Comunale 26/3/1999, n. 16:
Aliquota ordinaria 7%o (settepermille).
per le unità immobiliari di proprietà direttamente adibite ad abitazioni principali (comprese le pertinenze - cantina, box, ecc. - delle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti in questo Comune, l'aliquota predetta è ridotta al 4%o (quattropermille), fatta salva l'esenzione di cui all'art. 1 del D.L. n. 93/2008 richiamato in premessa.
Sono considerate abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta, ma senza riconoscimento della detrazione, quelle concesse in uso gratuito ai familiari legati da un rapporto di parentela di 1° grado (figli - genitori), a condizione che ciò risulti da un contratto di comodato registrato ovvero dalle risultanze della residenza anagrafica e/o delle utenze-domestiche, fatta salva l'esenzione di cui all'art. 1 del D.L. n. 93/2008 richiamato in premessa.
Sono considerate abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e riconoscimento della detrazione, le abitazioni possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, in seguito a ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non sia locata o concessa in comodato, anche gratuito, a terzi non parenti di primo grado.
per le seconde case locate a chi le usa come prima abitazione, l'aliquota predetta è ridotta al 5%o (cinquepermille).
per i fabbricati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, l'aliquota è ridotta al 3,5%o (trevirgolacinquepermille).
l'aliquota è ridotta al 2%o (dueperpermille) per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, come risultante dagli atti esistenti in Comune, nei confronti dei proprietari che eseguano, fatta salva l'esenzione di cui al richiamato in premessa art. 1 del D.L. n. 93/2008:
interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;
interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto;
interventi finalizzati al recupero di immobili d'interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico;
interventi diretti all'utilizzo dei sottotetti, quando costituiscono unità immobiliari autonome.
la detrazione per le case adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi residenti ad Origgio, è fissata, per qualsiasi categoria catastale, in € 258,00 (euroduecentocinquantotto/00), fatta salva l'esenzione di cui all'art. 1 del D.L. n. 93/2008 richiamato in premessa.
I versamenti dell'imposta ICI sono effettuati secondo le modalità previste dalla legge dando atto che è possibile versare l'imposta in oggetto presso gli sportelli della "Saronno Servizi spa" e sul conto corrente postale n° 94706660 intestato a Saronno servizi spa ici Origgio:
Dare atto che il Ragioniere Comunale ha espresso parere favorevole sulla proposta di questa deliberazione sotto il profilo di regolarità tecnica e contabile.