Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ANNO 2006. DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE NR. 45 DEL 19/04/2006
VISTO il D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 e s. m.;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 26/3/1999 di determinazione delle aliquote e delle detrazioni ICI;
VISTA la propria precedente deliberazione n. 264 del 30/12/2004;
RITENUTO di riconfermare, anche per l'anno 2006, le aliquote e la detrazione per l'abitazione principale già applicate per l'anno 2005;
CON voto unanime,
DELIBERA
Riconfermare, anche per l'anno 2006, le aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili stabilite con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 26/3/1999:
Aliquota ordinaria 7‰ (settepermille).
per le unità immobiliari di proprietà direttamente adibite ad abitazioni principali (comprese le pertinenze - cantina, box, ecc. - delle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti in questo Comune, l'aliquota predetta è ridotta al 4‰ (quattropermille).
Sono considerate abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta ma senza riconoscimento della detrazione, quelle concesse in uso gratuito ai familiari legati da un rapporto di parentela del 1° grado (figli - genitori), a condizione che ciò risulti da un contratto di comodato registrato ovvero dalle risultanze della residenza anagrafica e/o delle utenze-domestiche.
Sono considerate abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e riconoscimento della detrazione, le abitazioni possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, in seguito a ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non sia locata o concessa in comodato, anche gratuito, a terzi non parenti di primo grado.
per le seconde case locate a chi le usa per prima abitazione, l'aliquota predetta è ridotta al 5‰ (cinquepermille).
per i fabbricati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, l'aliquota è ridotta al 3,5‰ (trevirgolacinquepermille).
l'aliquota è ridotta al 2‰ (dueperpermille) per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, come risultante dagli atti esistenti in Comune, nei confronti dei proprietari che eseguano:
interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;
interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto;
interventi finalizzati al recupero di immobili d'interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico;
interventi diretti all'utilizzo dei sottotetti, quando costituiscono unità immobiliari autonome.
la detrazione per le case adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi residenti ad Origgio, è fissata, per qualsiasi categoria catastale, in € 258 (euroduecentocinquantotto/00).
Dare atto che il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole sulla proposta di questa deliberazione sotto i profili della regolarità tecnica e contabile.