DELIBERA G.C. N. 8 DEL 02/02/2010
OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE, TRIBUTI, ADDIZIONALI, ALIQUOTE DEI TRIBUTI E DEI CORRISPETTIVI- ANNO 2010.
DELIBERA
1) Di confermare, per l’anno 2010 e per le motivazioni meglio esplicitate in premessa, le tariffe, i tributi, le addizionali, le aliquote dei tributi e dei corrispettivi determinati con deliberazione della G.C. n. 135/2005, n. 15/2007, n. 8/2008, n. 10/2008 e con deliberazione del C.C. n. 2/2008 e n. 3/2008.
2) …….omissis
3) ……omissis
4) Di rendere, ai sensi dell’art. 134, 4^ comma del D.Lgs. n. 267/2000, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di procedere ai successivi adempimenti.
nota : la delibera C.C. n. 7 del 25/02/2010 “ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2010, RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE 2010/2012.”
- ha dato atto che con deliberazione della G.C. n. 8 del 02/02/2010 sono state confermate le tariffe e le aliquote dei tributi e corrispettivi comunali per l'anno 2010, precisando che le predette deliberazioni costituiscono allegato al bilancio di previsione ai sensi dell'art. 172, comma 1^ lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000.
ESTRATTO
DELIBERA DI C.C. N. 3 DEL 6/03/2008
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) – DETERMINAZIONI DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE PER L’ANNO 2008. MODIFICA REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.
D E L I B E R A
1) Di determinare, ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa e per i motivi espressi in narrativa, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili, da applicarsi per l’anno 2008, nelle seguenti misure:
q 4,00 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale (comprese le sue pertinenze, ancorchè iscritte distintamente in catasto);
q 4,00 per mille per i terreni edificabili;
q 6 per mille per tutti gli altri fabbricati diversi dall’abitazione principale.
2) Di determinare in € 104,00 la detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale.
3) Di modificare l'art. 3 del Regolamento Comunale sull'Imposta Comunale sugli Immobili, nel testo che segue:
"Art. 3 - Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile
Allo scopo di ridurre l'insorgenza del contenzioso,
Non si fà luogo ad accertamento qualora l'imposta si stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale".