Premesso che:

 

-         le risorse che complessivamente garantiscono l’autonomia finanziaria degli enti locali, che derivano da fonti tributarie proprie e trasferite , e non tributarie,                 devono consentire alle stesse amministrazioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite e conseguentemente l’espletamento dei servizi gestiti;

-         l’autonomia finanziaria, sancita dall’art.119 della Costituzione, impone all’ente di acquisire le risorse per il finanziamento delle proprie attività direttamente dai cittadini fruitori dei servizi;

-         il dettato costituzionale riconosce l’autonomia impositiva degli enti locali prevedendo che possano stabilire i tributi e le entrate da applicare in modo da conseguire , con tale gettito, il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche loro attribuite;

-         l’autonomia dev’essere esercitata:

1.     in armonia con la Costituzione;

2.     secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

 

Visto il capo del D.Lgs. n.504 del 30.12.1992 che istituisce a decorrere dall’anno 1993 l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

 

Visto l’art.3, comma 53, della L.n.662/96 che ha sostituito l’art.6 del D.Lgs. n.504/92 che recita: ”L’aliquota è stabilita dal Comune con deliberazione da adottare entro il 31 Ottobre di ogni anno con effetto per l’anno successivo” se la delibera non è adottata entro il termine verrà applicata in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al sei per mille, ovvero al 7 per mille per straordinarie esigenze di Bilancio;

 

Rilevato che il termine per l’approvazione del Bilancio 2005 è stato prorogato, con Decreto del Ministro dell’Interno n.314 del 30.12.2004, al 28.02.2005 e che contestualmente è stato fissato al 28.02.2005 il termine per la determinazione delle aliquote dei tributi.;

 

Considerato che, stante la vigente normativa, la mancata deliberazione, entro il termine perentorio, comporta per l’anno successivo l’applicazione dell’aliquota minima pari al 4 per mille;

 

Dato atto che, al fine di incrementare il livello quali/quantitativo dei servizi erogati alla collettività , è risultato necessario per l’esercizio 2005:

 

1.      adottare al fine dell’imposta comunale sugli immobili nel rispetto della Legge 662/96 la seguente articolazione tariffaria:

-         aliquota ridotta del 5 per mille soltanto per le abitazioni principali , ai sensi dell’art.8 del D.Lgs. n.504/92;

-         aliquota ordinaria del 6 per mille su tutte le altre fattispecie impositive;

 

Ritenuto, inoltre, confermare la detrazione nella misura di €.129,11;

 

Ritenuto, altresì, adeguare il valore delle aree fabbricabili, così come riportato nel prospetto “A” allegato al presente atto per formarne patte integrante e sostanziale, in relazione al valore  venale in comune commercio                                                 tenuto conto di:

-         zona territoriale di ubicazione;

-         indice di edificabilità;

-         destinazione di uso;

-         prezzi medi rilevati sul mercato;

 

Visto il Regolamento Comunale per l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) approvato con deliberazione di C.C. n.45 del 26.11.1998 , resa esecutiva dall’O.RE.CO - Sezione Interprovinciale di Milano - nella seduta del 26.11.1998 con atto n.131, successivamente modificato con deliberazione di C.C. n.43 del 20.12.1999, resa esecutiva dall’O.RE.CO - Sezione Interprovinciale di Milano - nella seduta del 30.12.1999 con atto n.611;

 

Visto il D.Lgs. n.504/92;

 

Visto il D.Lgs. n.446/97, modificato dal D.Lgs. n.506/99; 

 

Visto la L. n.449/97 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

Acquisito il parere favorevole, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario , in ordine alla regolarità tecnica e contabile  dell’atto ad adottare, ai sensi dell’art.49 c.1° del D. Lgs. n.267/00;

 

Ad unanimità di voti espressi nei modi e termini di legge

 

 

D E L I B E R A

 

 

Le premesse costituiscono parte integrante;

 

Di approvare la seguente articolazione:

 

1.      aliquota ridotta nella misura del 5 per mille

 

-         per le abitazioni principali

 

2.      aliquota  ordinaria nella misura del 6 per mille per tutte le altre fattispecie impositive;

 

Di confermare la detrazione nella misura di €.129,11;

 

Di adeguare il valore delle aree fabbricabili così come riportato nel prospetto “A” allegato al presente atto per formarne patte integrante e sostanziale;

 

Di dare atto che:

· il D.Lgs. n.506 del 30.12.1999 ha abrogato il comma 4 dell’art.58 del D.Lgs. n.446/97 che disponeva la pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale delle deliberazioni relative alla determinazione delle aliquote I.C.I.;

· verranno rispettati i disposti di cui all'art.125 del D.Lgs. n.267/00;

 

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stanti le ragioni d'urgenza che hanno indotto all'assunzione del medesimo, con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti della Giunta, ai sensi dell'art.134 comma IV del D.Lgs. n.267/00.