IL CONSIGLIO COMUNALE

 

DATO ATTO che la relazione previsionale e programmatica con il relativo schema di bilancio previsionale e di bilancio pluriennale per il triennio 2011/2013 è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale n° 41 del 21.03.2011;

 

VISTO il D.Lgs 30.12.1992 n. 504 ad oggetto “Riordino della finanza degli Enti Territoriali”, con il quale viene istituita a decorrere dall’anno 1993 l’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

VISTI i commi 53 e 55 dell’art. n. 3 della Legge n. 662/96 che sostituiscono le norme del sopra citato Decreto Legislativo che disciplinano l’I.C.I.;

 

VISTO l’art. 6 del comma 1 del  D.Lgs 30.12.1992 n. 504 così  come modificato dal comma 156 dell’art. 1, della Legge N. 296  del 27.12.2006 (legge finanziaria) che attribuisce al Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote dell’ I.C.I.;

 

VISTO, inoltre, l’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388  e s.m. il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, comprese la aliquote ICI, è stabilita entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;

 

VISTO il Decreto Ministeriale dell’Interno del 16.03.2011 con il quale è stato  prorogato il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2011 degli Enti locali  al 30.06.2011;

 

CONSIDERATO che con proprio atto n° 8 del 26.04.2010 erano  state confermate per l’anno 2010 le aliquote  ICI nella misura del 4,0‰  e la detrazione di € 110,00  per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e nella misura del 6,0‰ per gli immobili diversi dalle abitazioni principali;

 

VISTO l’ art. 1 del D.L n. 93 del 27.05.2008, convertito in Legge 24.07.2008 n. 126 il quale riconosce l’esenzione al pagamento dell’ICI a tutte le tipologie di immobili destinate ad abitazione principale, ad eccezione di quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 ;

 

RITENUTO di dover confermare, per l’anno 2011 l’aliquota ICI nella misura del 4,0‰ e in € 110,00 la detrazione per le abitazioni principali appartenenti alle categorie A/1-A/8-A/9 e del 6,0‰ per gli immobili diversi dalle abitazioni principali e di confermare l’esenzione al pagamento dell’ICI gli immobili destinati ad abitazione principale appartenenti alle categorie diverse dalla A/1-A/8-A/9 così come previsto dall’ art. 1 del D.L n. 93 del 27.05.2008, convertito in Legge 24.07.2008 n. 126 ;

 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art.49, comma 1° del D.Lgs 18/8/2000 n.267;

 

CON VOTI, espressi per alzata di mano, favorevoli n.16 essendo n.16 i consiglieri presenti e votanti

 

D E L I B E R A

 

1)      Di confermare, per l’anno 2011 le medesime aliquote ICI già applicate nell’anno 2010, ed in particolare l’aliquota ICI nella misura nella misura del 4,0‰ e in € 110,00 la detrazione  per le abitazioni principali appartenenti alle categorie A/1-A/8-A/9 e del 6,0‰ (6,0 per mille) per gli immobili diversi dalle abitazioni  e di confermare l’esenzione al pagamento dell’ICI gli immobili destinati ad abitazione principale appartenenti alle categorie diverse dalla A/1-A/8-A/9 così come previsto dall’ art.1 del D.L n. 93 del 27.05.2008, convertito in Legge 24.07.2008 n. 126;

 

2)      Di inviare copia del presente atto all’Ufficio Pubblicazione Leggi e Decreti del Ministero di Grazia e Giustizia per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (art. 58, comma 4 D.Lgs 15 dicembre 1997, n.446)

 

 

Di seguito, con voti espressi per alzata di mano, favorevoli n.16 essendo n.16 i consiglieri presenti e votanti

 

D E L I B E R A

 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000.