1) di determinare così come segue, anche per l'anno 2007 le aliquote I.C.I.:
Ø ALIQUOTA ORDINARIA 7,0 per mille
(altri fabbricati e terreni)
Ø ALIQUOTA RIDOTTA 4,7 per mille
(abitazione principale e pertinenze)
2) di confermare la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo fissata in €. 103,29;
ART. 7/BIS
Abitazione concesse in comodato o in uso gratuito a parenti
Ai fini dell’applicazione dell’imposta, si considerano abitazioni principali le unità immobiliari ad uso abitativo e le relative pertinenze, concesse in comodato o in uso gratuito, a parenti in linea retta ascendente (genitori/figli) e discendente (figli/genitori) di primo grado.
Per effetto della disposta assimilazione, l’imposta sulle predette unità immobiliari si calcola con la stessa aliquota stabilita per l’abitazione principale, non compete però la detrazione di cui all’art. 8 – comma 2 – del D.lgs. 504/92
Per ottenere l’agevolazione tributaria disposta dai commi precedenti, gli interessati devono presentare apposita istanza su modulo fornito dall’ufficio tributi, contenente autocertificazione circa la sussistenza dei presupposti, redatta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000. Detta istanza deve essere presentata entro il 30 Giugno dell’anno in corso.