COMUNE DI OSMATE

PROV. DI VARESE

 

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 17.03.2008 AVENTE PER OGGETTO  “DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI ICI PER L’ANNO 2008”

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Visto il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n.504, che ha istituito, a decorrere dall’anno 1993, l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e ne disciplina l’applicazione;

 

Visto in particolare l’art.6, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo sopra citato, come da ultimo modificato dall’art.1, comma 156, della Legge    27   dicembre 2006, n. 296  (Legge Finanziaria 2007) che attribuisce al Consiglio comunale la competenza alla determinazione delle aliquote I.C.I.;

 

Considerato che ai sensi dell’art.1 comma  169   della legge 27.12.2006 , n.296  (finanziaria 2007  ) le deliberazioni degli enti locali aventi ad oggetto le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza adottate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, anche se successivamente  all’inizio dell’esercizio, hanno effetto dal primo gennaio dall’anno di riferimento;

 

Visto il provvedimento del    20.12.2007 del Ministero dell’Interno, che ha disposto il rinvio al 31 Marzo 2008 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2008;

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.10 del 26.02.2007, esecutiva, con la quale si fissava l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2007 nella misura ordinaria del 6 per mille (sei per mille)e nella misura del 5 per mille (cinque per mille) per l’abitazione principale;

 

Rilevato che sia nella Relazione Previsionale e Programmatica, sia nel Bilancio Triennale 2008-2010, approvata dalla Giunta Comunale con atto n. 8 del 25.02.2008, coerentemente i dati riportavano la scelta di mantenere invariata le aliquote dell’imposta in oggetto  e  di elevare da € 103,29 ad € 115,00 la detrazione base  per l’unità abitativa adibita ad abitazione principale;

 

Richiamata altresì la deliberazione di C.C. n 21 del 30.03.2007, esecutiva,  con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento per l’applicazione dell’ICI;

 

 

Ritenuto di confermare, per l’anno 2008 nella misura del 5 per mille, l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili, per gli immobili destinati ad abitazione principale, fabbricati equiparati e relative pertinenze e nella misura del 6 per mille per tutti gli altri immobili, per assicurare le risorse necessarie al funzionamento dei servizi gestiti;

 

Ritenuto altresì, di determinare in € 115,00 la detrazione, fino alla concorrenza del suo ammontare, dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, rapportata al periodo dell’anno durante il quale  si protrae tale destinazione, secondo le modalità indicate nell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 504/1992 e successive modifiche; con le stesse modalità deve essere applicata l’ulteriore detrazione dell’1,33 per mille della base imponibile ( fino all’importo massimo di  200 Euro) di cui all’art. 1 , comma 5, della  Legge 244/2007 ( Finanziaria  2008);

 

Ritenuto inoltre di  determinare , ai sensi dell’art. 11, comma 10 del Regolamento ICI, in € 258,23 la detrazione a favore dei pensionati in possesso dei seguenti requisiti:

possesso nel territorio italiano di un’unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze e che nella stessa abbiano acquisto la residenza anagrafica;

essere in condizione non lavorativa e con i seguenti redditi, anche di natura diversa, imponibili IRPEF  riferiti all’anno 2007: fino a €. 8.000,00 se unico componente e fino a €. 11.000,00 riferito a tutti i componenti del nucleo familiare;

l’immobile occupato deve essere accatastato in categoria  compresa tra A2 e A5;

dando  atto che viene rispettato l’equilibrio di bilancio;

 

Ritenuto, inoltre, di dover provvedere ai sensi dell’art. 9 del regolamento comunale sull’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili a confermare il valore minimo delle aree fabbricabili, anche in considerazione della recente approvazione della variante al P.R.G.;

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.18.8.2000, n. 267:

- dal  Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in oggetto, pareri che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

 

Con voti favorevoli n. 8 ed  astenuti n.3  espressi per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti di cui 8 i votanti e 3 gli astenuti;

 

 

 

 

DELIBERA

 

1) Di confermare, ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, e per i motivi espressi in narrativa, l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili da applicarsi per l’anno 2008 nelle seguenti misure:

5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale, fabbricati equiparati  e relative pertinenze;

6 per mille per tutti gli altri immobili;

 

2) Di determinare nella misura di 115,00 la detrazione, fino alla concorrenza del suo ammontare, dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, rapportata al periodo dell’anno durante il quale  si protrae tale destinazione, secondo le modalità indicate nell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 504/1992 e successive modifiche; con le stesse modalità deve essere applicata l’ulteriore detrazione dell’1,33 per mille della base imponibile ( fino all’importo massimo di  200 Euro) di cui all’art. 1 , comma 5, della  Legge 244/2007 ( Finanziaria  2008);

 

3) Di riapprovare e determinare, ai sensi dell’art. 11, comma 10 del Regolamento ICI, in € 258,23 la detrazione a favore dei pensionati in possesso dei seguenti requisiti:

possesso nel territorio italiano di un’unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze e che nella stessa abbiano acquisto la residenza anagrafica;

essere in condizione non lavorativa e con i seguenti redditi, anche di natura diversa, imponibili IRPEF  riferiti all’anno 2007: fino a €. 8.000,00 se unico componente e fino a €. 11.000,00 riferito a tutti i componenti del nucleo familiare;

l’immobile occupato deve essere accatastato in categoria  compresa tra A2 e A5;

dando  atto che viene rispettato l’equilibrio di bilancio.

 

4) Di determinare, ai sensi dell’art. 9 del regolamento ICI, i valori minimi delle aree fabbricabili esistenti nel territorio comunale, ai soli fini dell’attività di accertamento e controllo delle dichiarazioni ICI, come evidenziati nel prospetto di seguito riportati:

 

ZONA OMOGENEA                                                                                  VALORI €/mq

B1,B2 :tessuto consolidato, tessuto semisaturo:                                             65,00

C1,C2,C3:tessuto rado,zona speciale, ambiti della trasformazione:

con PA o PCC approvato:                                                                                65,00

con PA o PCC da approvare:                                                                           45,00                                 

D1: tessuto produttivo:

       -   non soggetto a PA :                                                                              40,00

       -   con PA approvato.                                                                                40,00

       -   con PA da approvare                                                                            30,00

 

5) Di dare atto che i valori come sopra determinati  hanno effetto per l’anno di imposta in corso alla data di adozione del presente provvedimento e, qualora non si deliberi diversamente, valgono anche per gli anni successivi.

 

6) Di pubblicare il presente atto sul sito informatico del Ministero delle Finanze;

 

7) Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2008 in conformità a quanto previsto dall’art. 172, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 267/2000;

 

8) Di dare atto che il presente provvedimento è conforme agli stanziamenti di entrata per l’ICI inseriti nel bilancio di previsione;

 

9) Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, con separata ed unanime votazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.