DELIBERA
1. di determinare, per l’anno 2007, le aliquote differenziate I.C.I. di seguito specificate:
§ aliquota nella misura del 4,5 per mille per la prima casa e relative pertinenze,
§ aliquota nella misura del 4,5 per mille per le abitazioni e le relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta,
§ aliquota nella misura del 5,5 per mille per le aree fabbricabili,
§ aliquota nella misura del 5,5 per mille per le altre unità immobiliari possedute dai residenti,
§ aliquota ordinaria dei 6,5 per mille per le unità immobiliari possedute dai non residenti;
2. di approvare altresì, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 504/1992 così come sostituito dall'art. 3, comma 55, della Legge n. 662/96, l’applicazione della detrazione pari a Euro 103,30 nel caso in cui l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale del soggetto passivo o concessa in uso gratuito a parenti in linea retta