DELIBERA

 

1.      di determinare, per l’anno 2007, le aliquote differenziate I.C.I. di seguito specificate:

§         aliquota nella misura del 4,5 per mille per la prima casa e relative pertinenze,

§         aliquota nella misura del 4,5 per mille per le abitazioni e le relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta,

§         aliquota nella misura del 5,5 per mille per le aree fabbricabili,

§         aliquota nella misura del 5,5 per mille per le altre unità immobiliari possedute dai residenti,

§         aliquota ordinaria dei 6,5 per mille per le unità immobiliari possedute dai non residenti;

2.      di approvare altresì, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 504/1992 così come sostituito dall'art. 3, comma 55, della Legge n. 662/96, l’applicazione della detrazione pari a Euro 103,30 nel caso in cui l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale del soggetto passivo o concessa in uso gratuito a parenti in linea retta