Per l’anno 2010 sono state confermate le ALIQUOTE E DETRAZIONI in vigore nell’anno 2009:

 

·         Aliquota ordinaria 7,00 per mille

·         Aliquota agevolata 5,00 per mille per le ABITAZIONI PRINCIPALI di categoria A1,A8,A9.

Detrazione per l’abitazione principale: 103,29 euro

 

 

 

SI RICORDA CHE:

L’ABITAZIONE PRINCIPALE E LE PERTINENZE, AMMESSE DAL REGOLAMENTO ICI, SONO ESENTI DALL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI, PER EFFETTO DEL DECRETO LEGGE N.  93 DEL 27 MAGGIO 2008.

SONO ESCLUSI DALL’ESENZIONE GLI IMMOBILI CLASSIFICATI NELLE CATEGORIE CATASTALI A1 (ABITAZIONI SIGNORILI), A8 (ABITAZIONI IN VILLA) E A9 (CASTELLI, PALAZZI DI EMINENTE PREGIO ARTISTICO E STORICO).

 

abitazione principale:

si intende tale, ai sensi del 2° comma dell’art. 8 del D.Lgs n. 504/92, salvo prova contraria, quella nella quale il contribuente ha la residenza anagrafica.

 

pertinenze dell’abitazione principale:

sono quelle ammesse dall’articolo  3 del regolamento ici: il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale, a condizione che siano durevolmente ed esclusivamente asserviti alla predetta abitazione.

 

 

L’ESENZIONE È ESPRESSAMENTE ESTESA ANCHE AD ALCUNE IPOTESI DI ASSIMILAZIONE LEGALE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE:

 

·   immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale dai soci assegnatari;

·   immobili degli Iacp, regolarmente assegnati;

·   ex casa coniugale assegnata al coniuge separato. L’equiparazione prevista a vantaggio del coniuge non assegnatario vale a condizione che questi non possieda un immobile destinato ad abitazione principale  nello stesso comune ove è ubicata l’ex casa coniugale,

 

L’ESENZIONE SI APPLICA ANCHE NEI CASI DI ASSIMILAZIONE STABILITI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE E RECEPITI DAL COMUNE NEL PROPRIO REGOLAMENTO, RICONDUCIBILI, secondo gli ultimi chiarimenti forniti dal ministero dell’economie e delle finanze, con risoluzione n.1/df del 04/03/2009, ESCLUSIVAMENTE:

 

1) all'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

2) all’unita’ immobiliare concessa dal possessore in uso gratuito a parenti entro il terzo grado di parentela, a condizione che la occupino come abitazione principale e che venga stipulato un regolare contratto di abitazione o comodato;