Delibera C.C. n. 9 del  27.04.2010

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE ICI ANNO 2010.

 

PREMESSO CHE:

-         l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che gli Enti Locali deliberano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell’anno precedente;

-         il D.M. del 17.12.2009 differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2010 da parte degli Enti Locali al 30 aprile 2010;

-         l’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000, dispone che sono allegati di bilancio, tra l’altro, le deliberazioni con le quali vengono determinate le aliquote e le tariffe  dei tributi locali, da adottarsi entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione;

-         occorre procedere alla determinazione delle aliquote e detrazioni  dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2010;

-         che l’art. 1, comma 156, della Legge Finanziaria n. 296/2006, stabilisce che dall’anno 2007 la competenza ad approvare le aliquote I.C.I. è del Consiglio Comunale, in deroga implicita a quanto stabilito dall’art. 42 del T.U.E.L., il D.Lgs. n. 267/2000;

-         l’art.1, comma 169, della Legge Finanziaria n. 296/2006, stabilisce che le aliquote I.C.I.       

     devono essere deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del       

            bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio        

            dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno

            di riferimento;

-         l’Amministrazione Comunale si è dotata di un proprio regolamento per l’applicazione e gestione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), approvato in data odierna;

-         l’art. 59 del D.Lgs.n. 446/97 attribuisce ai Comuni la possibilità di determinare periodicamente e per zone omogenee, sulla base di specifica previsione regolamentare, i valori venali in comune commercio delle aree edificabili al fine di limitare il potere di accertamento del Comune qualora l’imposta risulti versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di  limitare al massimo l’insorgenza di contenzioso;

-         al fine di tutelare il cittadino contribuente è stato approvato lo Statuto del Contribuente con la Legge 27.07.2000 n. 212, che reca i principi generali dell’ordinamento tributario individuando i limiti del potere pubblico nell’esercizio dell’attività impositiva;

FATTA PRESENTE  la Legge n.126/2008 di conversione del D.L. n.93 del 27/05/2008, con cui veniva introdotta  a decorrere dall’anno 2008, l’esclusione dall’imposta comunale sugli immobili di cui al D.Lgs.504/92, dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, e delle relative pertinenze nonché di quelle ad essa assimilate dal regolamento comunale vigente.
Sono  esclusi  dal  beneficio  fiscale  gli immobili di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze, per i quali è comunque  previsto il pagamento dell’ICI   con applicazione dell’aliquota ridotta del 4,65 per mille e della detrazione comunale pari ad € 103,30 annue.

 

PRESO ATTO CHE: la risoluzione n.1/DF del 4 marzo 2009 ha limitato, a decorrere dall’anno 2009, ai fini dell’esenzione, le ipotesi di assimilazione contenute nel regolamento comunale,  a quelle espressamente previste dalla Legge, ovvero:   

  1. L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata ( art.3, comma 56 della Legge n.662/96).

2.      L’abitazione concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al 2° grado, che la occupino quale loro abitazione principale (art. 59, comma 1, lettera e, del D.Lgs.n.446/97).

 

VISTA la relazione  con cui l’Ufficio Tecnico Comunale ha provveduto a determinare per l’anno 2010 il valore venale dei terreni edificabili di codesto comune, così come risulta dalla tabella allegata (All. 1);

 

RILEVATO CHE:

-         ai sensi dell’art. 3, comma 53 della Legge 23.12.1996, n. 662, che modifica l’art. 6 del D.Lgs. 504/92, l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille;

-         le aliquote in vigore per il 2009 erano fissate nella misura del  4,65 per mille per la prima casa e del 5,50 per mille per gli immobili diversi dall’abitazione principale e per le aree edificabili;

-         la detrazione per la prima casa, in vigore per l’anno 2009, era stabilita nell’importo di Euro  103,30 per le categorie catastali non esenti ovvero le A/1, A/8 e A/9;

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

RAVVISATA l’opportunità di riconfermare per l’anno 2010  le suddette aliquote nella misura del 4,65 per mille per la prima casa e del 5,50 per mille  per gli immobili diversi dall’abitazione principale e per le aree edificabili;

 

RITENUTO, altresì, di confermare  per l’anno 2010 la detrazione per la prima casa nell’importo di Euro  103,30, per le categorie catastali non esenti ovvero le A/1, A/8 e A/9;

 

CONSIDERATA l’opportunità di accogliere per l’anno 2010 il valore venale dei terreni edificabili determinati dall’Ufficio Tecnico Comunale;

 

ACQUISITO il parere favorevole sulla proposta dell’atto in esame, ai sensi dell’art. 49 del T.U. degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000, in ordine alla regolarità tecnico contabile espresso dal Responsabile del Servizio finanziario;

 

VISTO il regolamento comunale per la gestione dell’I.C.I;

 

VISTA la propria competenza a deliberare ai sensi dell’art. 1, comma 156, della Legge Finanziaria n. 296/2006, che stabilisce che la competenza ad approvare le aliquote I.C.I. è del Consiglio Comunale in deroga implicita a quanto stabilito dall’art. 42 del T.U.E.L., il D.Lgs. n. 267/2000;

 

CON voti unanimi espressi per alzata di mano dai 15 consiglieri presenti e votanti;

 

D E L I B E R A

 

1)      Di confermare per l’anno d’imposta 2010 l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili nella misura del  4,65 per mille, per la prima casa per le categorie catastali non esenti ovvero le A/1, A/8 e A/9 e del 5,50 per mille per gli immobili diversi dall’abitazione principale e per le aree edificabili;

2)      Di recepire  per l’anno d’imposta 2010, l’esclusione dall’imposta comunale sugli immobili di cui al D.Lgs.504/92, dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, così come disposto dalla Legge n.126/2008 di conversione del D.L. n.93 del 27/05/2008, nonché di limitare l’esenzione alle sole due ipotesi di assimilazione  espressamente previste dalla Legge e recepite dal vigente regolamento comunale ai fini dell’I.C.I.;

3)      Di confermare per l’anno d’imposta 2010  la detrazione per la prima casa in Euro 103,30 per le categorie catastali non esenti ovvero le A/1, A/8 e A/9, vale a dire nella misura prevista dall’art. 8, comma 2 del D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992, così come successivamente modificato ed integrato dalla Legge n.126/2008 di conversione del D.L. n.93 del 27/05/2008;

4)      Di stabilire  per l’anno 2010 il valore venale dei terreni edificabili, opportunamente determinati per zone omogenee dall’Ufficio Tecnico Comunale, come da allegato al presente atto (All. 1);

5)      Di allegare il presente atto al bilancio di previsione per l’esercizio 2010, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. 267/2000.

 

Successivamente il Consiglio Comunale, mediante apposita votazione unanime espressa per alzata di mano dai 15 consiglieri presenti e votanti, delibera di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ex art.134, comma 4, T.U. D.Lgs.18.8.2000, n.267.

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