PER L´ANNO 2009 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2008

Delibera C.C. N.  006  del 10.04.2008

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA ICI ANNO 2008.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

PREMESSO CHE:

-         l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che gli Enti Locali deliberano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell’anno precedente;

-         il Decreto del Ministero dell'Interno del 20.12.2007, art. 1, prevedeva che il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'esercizio 2008 da parte degli Enti Locali fosse differito al 31 marzo 2008;

-         il Decreto del Ministero dell’Interno del 20.03.2008, art. 1, prevede che il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'esercizio 2008 da parte degli Enti Locali è ulteriormente differito al 31 maggio 2008;

-         l’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000, dispone che sono allegati di bilancio, tra l’altro, le deliberazioni con le quali vengono determinate le aliquote e le tariffe  dei tributi locali, da adottarsi entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione;

-         occorre procedere alla determinazione delle aliquote e detrazioni  dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2008;

-         che l’art. 1, comma 156, della Legge Finanziaria n. 296/2006, stabilisce che dall’anno 2007 la competenza ad approvare le aliquote I.C.I. è del Consiglio Comunale, in deroga implicita a quanto stabilito dall’art. 42 del T.U.E.L., il D.Lgs. n. 267/2000;

-         l’art.1, comma 169, della Legge Finanziaria n. 296/2006, stabilisce che le aliquote I.C.I.       

     devono essere deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del       

            bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio        

            dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno

            di riferimento;

-         l’Amministrazione Comunale si è dotata di un proprio regolamento per l’applicazione e gestione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) con atto consiliare n.7 del 22.03.2007;

-         l’art. 59 del D.Lgs.n. 446/97 attribuisce ai Comuni la possibilità di determinare periodicamente e per zone omogenee, sulla base di specifica previsione regolamentare, i valori venali in comune commercio delle aree edificabili al fine di limitare il potere di accertamento del Comune qualora l’imposta risulti versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di  limitare al massimo l’insorgenza di contenzioso;

-          al fine di tutelare il cittadino contribuente è stato approvato lo Statuto del contribuente con la Legge 27.07.2000 n. 212, che reca i principi generali dell’ordinamento tributario individuando i limiti del potere pubblico nell’esercizio dell’attività impositiva;

 

FATTO PRESENTE che l’art. 1, comma 5, della Legge Finanziaria n. 244/2007, stabilisce che all’art.8 del D.Lgs; n.504/1992, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

“2-bis.Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’articolo 5. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi , la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2-ter. L’ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9”.

 

VISTA la relazione  con cui l’Ufficio Tecnico Comunale ha provveduto a determinare per l’anno 2005 il valore venale dei terreni edificabili di codesto comune, ritenendo opportuno riconfermare gli stessi anche per le successive annualità 2006-2007-2008 così come risulta dalla tabella allegata (All. 1);

 

RILEVATO CHE:

-         ai sensi dell’art. 3, comma 53 della Legge 23.12.1996, n. 662, che modifica l’art. 6 del D.Lgs. 504/92, l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille;

-         le aliquote in vigore per il 2007 erano fissate nella misura del  4,65 per mille per la prima casa e del 5,50 per mille per gli immobili diversi dall’abitazione principale e per le aree edificabili;

 

Il Presidente, conclude la presentazione dell’argomento evidenziando la difficoltà e lo sforzo dell’Amministrazione a mantenere gli equilibri di bilancio lasciando invariate l’I.C.I. e le altre imposte  oltretutto senza applicare l’addizionale IRPEF,  proponendo al Consiglio  la conferma della aliquote I.C.I. con le  ulteriori detrazioni previste dalla finanziaria per il 2008.

Aperta la discussione:

il Consigliere Mina Grazia Donata dichiara il voto contrario del suo gruppo alla proposta del Sindaco in quanto ritiene che si poteva prevedere in bilancio la riduzione delle aliquote;

il Consigliere Matarise ritiene giusta la proposta del Sindaco in quanto, riducendo le aliquote si ridurrebbe inevitabilmente anche il ristorno che lo Stato deve al Comune per pareggiare la perdita dell’entrata fiscale conseguentemente alle misure di riduzione approvate o abolizioni che sono state proposte;

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

RAVVISATA l’opportunità di riconfermare per l’anno 2008  le suddette aliquote nella misura del 4,65 per mille per la prima casa e del 5,50 per mille  per gli immobili diversi dall’abitazione principale e per le aree edificabili;

 

RITENUTO, altresì, di confermare le detrazioni per la prima casa nell’importo di Euro  103,30,  prevedendo  l’ulteriore detrazione di Euro 258,23 per le categorie di soggetti in stato di bisogno e disagio economico e sociale per i casi specificati ed elencati come da allegato  al presente atto (All. 2);

 

VISTA l’ulteriore detrazione prima casa, pari all’1,33 per mille della base imponibile, fino ad un massimo di 200,00 €, da applicare a tutte le abitazioni principali ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9;

 

CONSIDERATA l’opportunità di confermare anche per l’anno 2008 il valore venale dei terreni edificabili determinati dall’Ufficio Tecnico Comunale;

 

ACQUISITO il parere favorevole sulla proposta dell’atto in esame, ai sensi dell’art. 49 del T.U. degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000, in ordine alla regolarità tecnico contabile espresso dal Responsabile del Servizio finanziario;

 

VISTO il regolamento comunale vigente per la gestione dell’I.C.I.;

 

UDITI gli interventi di cui sopra;

 

VISTA la propria competenza a deliberare ai sensi dell’art. 1, comma 156, della Legge Finanziaria n. 296/2006, che stabilisce che la competenza ad approvare le aliquote I.C.I. è del Consiglio Comunale in deroga implicita a quanto stabilito dall’art. 42 del T.U.E.L., il D.Lgs. n. 267/2000;

 

CON voti 14 favorevoli e due contrari (Mina e Righetti), essendo 16 i Consiglieri presenti e votanti, espressi in modo palese;

D E L I B E R A

 

1)      Di confermare per l’anno d’imposta 2008 l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili nella misura del  4,65 per mille per la prima casa e del 5,50 per mille per gli immobili diversi dall’abitazione principale e per le aree edificabili;

2)      Di confermare la detrazione per la prima casa in Euro 103,30, vale a dire nella misura prevista dall’art. 8, comma 2 del D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992, così come successivamente modificato ed integrato, prevedendo inoltre ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs n.446/97 la possibilità di applicare l’ulteriore detrazione di Euro 258,23 per le categorie di soggetti in stato di bisogno e disagio economico e sociale per i casi specificati ed elencati come da allegato al presente atto (All. 2);

3)      Di introdurre a decorrere dall’anno d’imposta 2008 l’ulteriore detrazione prima casa, pari a all’1,33 per mille della base imponibile, fino ad un massimo di 200 €, da applicare a tutte le abitazioni principali ad  eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9;

4)      Di confermare anche per l’anno 2008 il valore venale dei terreni edificabili           opportunamente determinati per zone omogenee dall’Ufficio Tecnico Comunale come da allegato al presente atto (All. 1);

5)      Di allegare il presente atto al bilancio di previsione per l’esercizio 2008, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. 267/2000.