Delibera G.C. n. 136 del 09.12.2005

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.C.I. ANNO 2006.

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

PREMESSO CHE:

 

-         l’art. 151, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell’anno precedente,

-         l’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000, dispone che sono allegati di bilancio, tra l’altro, le deliberazioni con le quali vengono determinate le aliquote e le tariffe  dei tributi locali, da adottarsi entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione;

-         l’art. 42 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/00 , stabilisce che il Consiglio Comunale ha competenze in ordine all’istituzione e all’ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote e che il successivo  art. 48, comma 2 prevede che la competenza per l’approvazione delle aliquote e tariffe dei tributi spetta alla Giunta Comunale;

-         occorre procedere alla determinazione delle aliquote e detrazioni  dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2006;

-         l’Amministrazione Comunale si è dotata di un proprio regolamento per l’applicazione e gestione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) con atto consiliare n. 9 del 22.03.1999 , successivamente modificato,  con  Deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 28.02.2002;

-         l’art. 59 del D.Lgs.n. 446/97 attribuisce ai Comuni la possibilità di determinare periodicamente e per zone omogenee, sulla base di specifica previsione regolamentare, i valori venali  in comune commercio delle aree edificabili al fine di limitare il potere di accertamento del Comune qualora l’imposta risulti versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di  limitare al massimo l’insorgenza di contenzioso;

-          al fine di tutelare il cittadino contribuente è stato approvato lo Statuto del contribuente con la Legge 27.07.2000 n. 212, che reca i principi generali dell’ordinamento tributario individuando i limiti del potere pubblico nell’esercizio dell’attività impositiva;

 

VISTA la relazione  con cui l’Ufficio Tecnico Comunale ha provveduto a determinare per l’anno 2005 il valore venale dei terreni edificabili di codesto comune, ritenendo opportuno riconfermare gli stessi  anche per le successive annualità 2006-2007-2008 così come risulta dalla tabella allegata;

 

RILEVATO CHE:

-         ai sensi dell’art. 3, comma 53 della Legge 23.12.1996, n. 662, che modifica l’art. 6 del D.Lgs. 504/92, l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille;

-         le aliquote in vigore per il 2005 erano fissate nella misura del  4,65 per mille per la prima casa e del 5,50 per mille per gli immobili diversi dall’abitazione principale e per le aree edificabili;

 

RAVVISATA l’opportunità di riconfermare per l’anno 2006  le suddette aliquote nella misura del 4,65 per mille per la prima casa e del 5,50 per mille  per gli immobili diversi dall’abitazione principale e per le aree edificabili;

 

RITENUTO altresì di confermare le detrazioni per la prima casa nell’importo di Euro  103,30,  prevedendo  l’ulteriore detrazione di Euro 258,23 per le categorie di soggetti in stato di bisogno e disagio economico e sociale per i casi specificati ed elencati come da allegato  al presente atto;

 

CONSIDERATA l’opportunità di confermare anche per l’anno 2006 il valore venale dei terreni edificabili determinati nell’anno 2005 dall’Ufficio Tecnico Comunale;

 

ACQUISITO il parere favorevole sulla proposta dell’atto in esame, ai sensi dell’art. 49 del T.U. degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000, in ordine alla regolarità tecnico contabile espresso dal Responsabile del Servizio finanziario;

 

VISTO il regolamento comunale per la gestione dell’I.C.I.;

 

VISTA la propria competenza a deliberare ai sensi dell’art 42 comma 2  lett. f) e dell’art. 172  del D.Lgs. n. 267/2000;

 

AD unanimità di voti espressi nei modi e termini di legge;

 

 

D E L I B E R A

 

 

 

1)      Di confermare per l’anno d’imposta 2006 l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili nella misura del  4,65 per mille per la prima casa e del 5,50 per mille per gli immobili diversi dall’abitazione principale e per le aree edificabili;

 

2)      Di confermare la detrazione per la prima casa in Euro 103,30, vale a dire nella misura prevista dall’art. 8, comma 2 del D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992, così come successivamente modificato ed integrato, prevedendo inoltre ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs n.446/97 la possibilità di applicare l’ulteriore detrazione di Euro 258,23 per le categorie di soggetti in stato di bisogno e disagio economico e sociale per i casi specificati ed elencati come da allegato (n. 1) al presente atto;

 

3)      Di confermare anche per l’anno 2006 il valore venale dei terreni edificabili           opportunamente determinati per zone omogenee per l’anno 2005 dall’Ufficio Tecnico Comunale come da allegato (n. 2) al presente atto;

 

4)      Di allegare il presente atto al bilancio di previsione per l’esercizio 2006, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. 267/2000.

 

 

SUCCESSIVAMENTE, la Giunta Comunale, con separata votazione unanime, delibera di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 comma 4, del T.U.E.L. del 18.08.2000, N° 267.

 

 

 

TABELLA RIASSUNTIVA ALIQUOTE I.C.I. ANNO 2006

 

a)      abitazione principale dei residenti del Comune                           4.65 per mille

     Detrazione abitazione principale Euro 103.30

 

( La definizione di abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente,

che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari

dimorino abitualmente e vi abbiano la residenza)

Ai fini dell’aliquota ridotta e/o della detrazione d’imposta sono equiparate ad abitazione principale dietro presentazione di denuncia di variazione Ici nei modi e nei tempi previsti dal D.Lgs.504/92:

a)                   l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b)                  l’abitazione concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti fino al 3° grado o ad affini fino al 2° grado, che la occupino quale loro abitazione principale. Considerato che, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs 446/97, a decorrere dal 1/1/98, la veste di soggetto passivo è ricollegata alla titolarità di un diritto reale ( proprietà, usufrutto, uso di abitazione, enfiteusi e superficie) su beni propri o altrui dei quali il soggetto passivo abbia il godimento e che la nuda proprietà non assume rilevanza tributaria, l’imposta dovrà essere versata dal titolare dell’uso di abitazione dietro presentazione di regolare denuncia di variazione ICI. Verranno considerati comunque corretti i versamenti effettuati a nome del proprietario che avrà presentato denuncia e che coprano l’intero ammontare dell’imposta dovuta.

c)                   due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso, l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione.

d)                   l’abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore.

e)                   l’abitazione posseduta sul territorio comunale da un soggetto residente all’estero ed iscritto all’Aire di questo Comune, purché risulti non locata.

 

b)                 pertinenze quali parti integranti dell’abitazione                                           4.65 per mille                                                                      principale che non possano essere alienate separatamente                                                                       dal bene principale e che non risultino concesse in locazione                                                                      a terzi (con dimostrazione a carico del contribuente).

 

c)            immobili diversi dalle abitazioni principali di cui ai punti precedenti        5.5 per mille

 

 

d)            terreni fabbricabili                                                                                       5.5 per mille

 

 

e)            terreni agricoli                                                                    esenti ai sensi del D.Lgs. 504/92

 

 

f)             per tutti i casi non evidenziati ai punti precedenti                                         5.5 per mille

 

 

L’Amministrazione Comunale riconosce, a seguito di specifica richiesta, ai cittadini tenuti al pagamento dell’ICI per l’anno 2006, l’aumento della detrazione a Euro 258.23 rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione dell’abitazione principale ai proprietari o titolari di diritto reale di una sola unità immobiliare che siano in possesso dei seguenti requisiti:

 

1)     pensionati al di sopra dei 65 anni che vivano da soli aventi un reddito minimo vitale di Euro 4.131,66;

2)     pensionati al di sopra dei 65 anni con un nucleo familiare composto da solo due componenti con un reddito minimo vitale pari a Euro 6.858,55;

3)     portatori di handicap con reddito minimo vitale corrispondente alla composizione del suo nucleo familiare, come indicato nella tabella sottostante:

 

N. componenti il                                                                         Minimo vitale

nucleo familiare                                                                  (valore annuo in Euro)

1                   Euro  4.131,66

2                   Euro  6.858,55

3                   Euro  8.818,50

4                   Euro 10.531,59

5                   Euro 12.245,19

6                   Euro 13.878,75

7                   Euro 15.512,82

 

4)     famiglie numerose il cui nucleo familiare risulti composto da 6 o più componenti in possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annessa pertinenza quale proprietà immobiliare del contribuente.

5)     titolari di assistenza sociale a livello comunale se non già beneficiari di quanto previsto ai punti precedenti.

        

Procedura

 

1)      I contribuenti interessati dovranno presentare, direttamente o con raccomandata all’attenzione del Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali e per conoscenza all’Ufficio Tributi del Comune entro il mese di giugno (o entro il 20 dicembre per chi ne abbia diritto nel secondo semestre) di ogni anno per l’anno stesso, apposita richiesta di rilascio dell’attestazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) con la quale comprovino  di essere in possesso dei requisiti per il riconoscimento dei diritti alla maggiore detrazione ICI come da fac-simile a disposizione dell’ufficio Tributi.

 

2)      I contribuenti che abbiano inviato la richiesta nei termini, potranno al momento del pagamento dell’ICI tenere già conto della detrazione nella misura di Euro 258.23.