Udita la relazione Sindaco Rag. Enrico Prato il quale da lettura dei dati contabili di introito I.C.I. dell’anno 2010 e riscontrato che la somma risultante è adeguata alla necessità finanziare del Comune per il 2011;
Vista la proposta dell’Amministrazione di confermare le aliquote I.C.I. (fermo restando che per l’abitazione principale si tratta limitatamente delle categorie A/1 – A/8 – A/9) nel modo seguente:
n immobili adibiti ad abitazione principale 6%o
n immobili adibiti ad abitazione principale
da nuclei famigliari con reddito complessivo
lordo imponibile annuo fino a Euro 7.746,85
rilevabile dalle dichiarazioni dei redditi
dell’anno precedente al periodo d’imposta
proprietari dell’unica abitazione principale
cui si riferisce l’imposta stessa. 4‰
n altri immobili 7%o
n detrazione abitazione principale Euro 103,29
n detrazione abitazione principale nuclei famigliari
con reddito annuo fino a Euro 7.746,85 Euro 129,11
Visto il D.Lgs. 4.4.97 che prevede la possibilità di determinare ulteriori detrazioni per l’abitazione principale ovvero di quote agevolate per particolari casi;
Udita la dichiarazione di voto del consigliere Parietti Barbara di minoranza la quale, dopo avere insistito che con l’approvazione della scheda di trasposizione della classificazione di zone tra PRG e PGT si offre il destro ad un contenzioso in materia tributaria, annuncia il voto contrario del suo gruppo;
Acquisito il parere favorevole ex art.49, comma 1, del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267, espresso dal Responsabile del Servizio di Ragioneria/Tributi in ordine alla regolarità tecnica;
Proceduto alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: presenti 14, votanti 13, favorevoli 11, contrari 2 (Parietti – Micheletti), astenuto 1 (Airoldi);
1 Di confermare per l’anno 2011, ai sensi del Decreto Legislativo 504/92 e successive modificazioni citate in premessa, le aliquote I.C.I. come segue :
* immobili adibiti ad abitazione principale 6%o
* immobili adibiti ad abitazione principale
da nuclei famigliari con reddito complessivo
lordo imponibile annuo fino a Euro 7.746,85
ovunque prodotto (sia in Italia che all’estero)
rilevabile da documentazione probatoria
dell’anno precedente al periodo d’imposta)
proprietari dell’unica abitazione principale
cui si riferisce l’imposta stessa. 4‰
* altri immobili 7%
* detrazione abitazione principale Euro 103,29.
* detrazione abitazione principale nuclei famigliari
con reddito annuo fino a Euro 7.746,85= Euro 129,11.
* Detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo pari al 1,33 per mille della base imponibile (con esclusione delle abitazioni classificate A/1, A/8 e A/9) e comunque per importo non superiore ad euro 200,00.
* Si precisa che per l’abitazione principale si tratta limitatamente delle categorie A/1 – A/8 – A/9).
2 Di approvare l’allegata scheda di trasposizione della classificazione di zone tra il PRG e PGT, costituente parte integrante della presente;
3 Di dare atto che i valori delle aree fabbricabili ai fini ici per l’anno 2011, vengono confermati come determinati dalla Giunta Comunale con proprio atto n.75 del 08.04.2010, esecutivo ai sensi di legge.
4 Di dare atto che nella redazione del Bilancio 2011 le risorse previste entrate sono state inserite in conformità alle suddette determinazioni.
5 Successivamente, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° c. del T.U.O.EE.LL. n. 267/2000,, a seguito di autonoma votazione resa per alzata di mano con il seguente esito: presenti 14, votanti 13, favorevoli 11, contrari 2 (Parietti – Micheletti), astenuto 1 (Airoldi).
=============