1 – ALIQUOTE 2011
L’IMPOSTA E’ DOVUTA NEI SEGUENTI CASI:
Aliquota ordinaria per tutti gli immobili ed aree fabbricabili non espressamente indicati di seguito: 6,5 per mille;
Aliquote ridotte per le unità immobiliari accatastate nelle categorie A1 - A8 e A9:
· le unità immobiliari sopra indicate direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze (quali ad esempio garage, posto auto, soffitte, cantine, locali di deposito classificati o classificabili in categoria catastale C2, C6, C7, destinate ed effettivamente utilizzate dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento in modo durevole al servizio dell’abitazione principale): 4 per mille;
· le unità immobiliari e relative pertinenze del coniuge non assegnatario, a seguito di provvedimento di separazione legale, purché non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sull’immobile destinato ad abitazione principale situato nel Comune di Gallarate: 4 per mille;
· le unità immobiliari sopra indicate concesse in uso gratuito a genitori o figli (1° grado in linea retta) ed adibita ad abitazione principale (escluse le pertinenze): 4 per mille;
· le unità immobiliari sopra indicate, comprese le pertinenze, possedute da anziani o disabili che risiedono, permanentemente, in istituti di ricovero o sanitari, purché l’abitazione non risulti locata: 4 per mille.
ATTENZIONE: é soppressa l’aliquota agevolata del 4 per mille per gli immobili locati a’sensi della L.n.431/98.
L’IMPOSTA NON E’ DOVUTA NEI SEGUENTI CASI (a’sensi e per gli effetti di cui al D.L. n.93/2008):
· unità immobiliari accatastate nelle categorie da A2 ad A7 adibite ad abitazione principale con le relative pertinenze;
· unità immobiliari accatastate nelle categorie da A2 ad A7 e relative pertinenze del coniuge non assegnatario, a seguito di provvedimento di separazione legale, purché non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sull’immobile destinato ad abitazione principale situato nel Comune di Gallarate.
Ulteriori esenzioni ICI previste per le categorie da A2 ad A7:
· unità immobiliare concessa in uso gratuito a genitori o figli (1° grado in linea retta) ed adibita ad abitazione principale (escluse le pertinenze);
· unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che risiedono, permanentemente, in istituti di ricovero o sanitari, purché l’abitazione non risulti locata (comprese le pertinenze).
2 - DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE PER GLI IMMOBILI CAT. A1-A8 E A9
La detrazione annuale fissata dall’Ente per l’abitazione principale appartenente alle cat. A1 – A8 e A9 è pari a € 120,00 (corrispondenti ad € 10,00 mensili) ed è rapportabile al periodo durante il quale si è protratta tale destinazione. La detrazione è suddivisa in parti uguali a prescindere dalle quote di proprietà o di diritto reale di godimento (usufrutto, abitazione) tra i soggetti proprietari aventi diritto.
Per gli immobili concessi in uso gratuito ovvero per le unità immobiliari possedute da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero, la detrazione è determinata in relazione alle quote di possesso.
Ai fini della detrazione per abitazione principale si considera tale l’unità immobiliare nella quale il soggetto passivo ha la residenza anagrafica, salvo prova contraria. Nel caso di acquisto dell’abitazione principale, alla stessa si applicano le agevolazioni di aliquota ridotta e detrazioni d’imposta, a condizione che la residenza venga trasferita in quell’immobile entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla data di stipula del rogito notarile o della data di consegna dell’alloggio, purché l’interessato non usufruisca di agevolazioni allo stesso titolo su altro immobile anche di altro comune.
3 - ALTRE DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE PER GLI IMMOBILI CAT. A1-A8 E A9
Detrazione di € 150,00 (anziché € 120,00) per le abitazioni principali appartenenti alle cat. A1-A8 e A9 possedute da soggetti portatori di handicap/invalidi civili o da proprietari di immobili o titolari di altri diritti reali, nel cui stato di famiglia sia compreso un soggetto portatore di handicap/invalido civile, purché sussistano congiuntamente le sotto indicate condizioni:
- possesso, per nucleo familiare, di una sola unità immobiliare o di una abitazione costituita da più unità immobiliari accatastate separatamente (e relative pertinenze);
- attestato di invalidità civile del 100%, debitamente certificato dalla competente commissione sanitaria ASL;
- reddito annuale complessivo ai fini IRPEF, nell’anno 2010, non superiore ad € 36.000,00, al lordo delle imposte, per nucleo famigliare sino a 3 persone, compreso il portatore di handicap (medesimo stato di famiglia) ovvero non superiore ad € 48.000,00 per nucleo famigliare superiore a 3 persone, compreso il portatore di handicap.
I soggetti aventi diritto alla maggiore detrazione dovranno darne comunicazione all’amministrazione comunale entro il 30 settembre 2011 mediante apposita autocertificazione.
4 - CASI PARTICOLARI
Per le abitazioni costituite da unità immobiliari accatastate separatamente l’esenzione o le agevolazioni previste per l’abitazione principale sono applicabili esclusivamente ad un’unica unità immobiliare.
Alle pertinenze degli immobili concessi in uso gratuito a genitori e figli si applica l’aliquota ordinaria del 6,5 per mille.
Secondo il ministero dell'Economia e delle Finanze, il regime di esenzione non riguarda le unità immobiliari urbane possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (risoluzione n. 12/Df del 5 giugno 2008, paragrafo 6; risoluzione n. 1/DF del 4 marzo 2009).
5 - VERSAMENTI
Il versamento si effettua se l’importo è superiore a € 2,07; qualora l’importo sia superiore ma le singole rate risultino inferiori, il versamento deve essere effettuato in unica soluzione entro il 16 giugno 2011.
L’imposta deve essere versata per l’anno in corso in due rate delle quali:
- entro il 16 giugno 2011, una prima rata in acconto pari al 50 per cento dell’imposta dovuta (calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente);
- entro il 16 dicembre 2011, una seconda rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno.
E’ consentito al contribuente la facoltà di versare l’I.c.i. complessivamente dovuta in un’unica soluzione, entro il termine del 16 giugno 2011 sulla base dell’aliquota e delle detrazioni deliberate per l’anno in corso.
Il versamento deve essere effettuato sul c/c n. 79960415 intestato a COMUNE DI GALLARATE SERVIZIO TESORERIA I.C.I., presentando il bollettino allo sportello della Tesoreria Comunale presso UBI Banca - Banca Popolare di Bergamo (via Manzoni 12, via Buonarroti 20, via Marsala, 34 e via Varese 7/a), senza costi aggiuntivi, Può inoltre essere effettuato in tutti gli uffici postali nonché utilizzando il modello F24.
6 - DICHIARAZIONE I.C.I.
Sono tenuti alla presentazione i soggetti che, nell’anno 2010, hanno beneficiato di agevolazioni di aliquota e/o detrazione d’imposta (Es. immobili concessi in uso gratuito genitori/figli, anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente) o per i quali si sono verificate le seguenti casistiche in esempio: locazione finanziaria (leasing), base imponibile correlata al valore contabile, acquisto/vendita o variazione del valore delle aree fabbricabili, assegnazione dell’alloggio al socio della cooperativa edilizia. (Per ulteriori delucidazioni e casistiche per le quali è obbligatoria la presentazione si rinvia alle istruzioni ministeriali collegate al modello della Dichiarazione I.c.i.)
Il termine è quello ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi Mod. Unico 2011 (redditi 2010).
L’omessa presentazione della dichiarazione nei termini previsti comporterà l’inapplicabilità dell’eventuale agevolazione richiesta.
DICHIARAZIONE ICI TARDIVA
Per perfezionare il ravvedimento bisogna presentare al comune competente, entro i novanta giorni, la dichiarazione o denuncia di variazione per l'anno di imposta 2010, con allegata fotocopia della ricevuta di versamento, scrivendo nello spazio riservato alle "Annotazioni" la dicitura "Ravvedimento operoso per tardiva presentazione di dichiarazione" e specificandovi le parti della somma complessivamente versata, riguardanti l'imposta, gli interessi e la sanzione ridotta. Considerato il sistema dichiarativo ICI, la riconduzione a tempestività della dichiarazione o denuncia di variazione, attraverso l'istituto del ravvedimento, esplica la sua efficacia limitatamente all'anno di imposta precedente, per cui, qualora essa si riferisca anche ad altri anni d'imposta pregressi, su questi ultimi il ravvedimento non ha alcun effetto.
7 - RAVVEDIMENTO OPEROSO 2010
Il contribuente o il trasgressore possono fruire di tale istituto, a condizione che la violazione non sia stata già constatata. In tal caso, la sanzione amministrativa "ordinaria" è ridotta:
a) al 2,5% nei casi di mancato pagamento del tributo, se esso viene eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine stabilito per il pagamento;
b) al 3% se il versamento viene effettuato con ritardo superiore ai 30 giorni, ma entro un anno dall’omissione o dall’errore.
Il pagamento delle sanzioni ridotte deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dell'imposta o della differenza, nonché al pagamento degli interessi calcolati al tasso legale, come segue:
- 1% annuo (ossia moltiplicare 0,002740 per ogni giorno di ritardo) dal 1/01/2010;
- 1.5 % annuo (ossia moltiplicare 0,004109 per ogni giorno di ritardo) dal 1/01/2011.
In caso di ravvedimento dell’imposta dovuta per l’anno 2011 le sanzioni vengono modificate in:
a) 3% se il versamento viene eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine stabilito per il pagamento;
b) 3.75% se il versamento viene eseguito con ritardo superiore ai 30 giorni, ma entro un anno dall’omissione o all’errore.