L’Assessore alle Risorse economico-finanziarie dott. riferisce:
in materia d’Imposta comunale sugli immobili (I.c.i.) per il 2008 sono confermate le aliquote e le
detrazioni d’imposta applicate nello scorso esercizio. Si darà applicazione al disposto dell’art. 1,
commi 5 e 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”
. Pertantodall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo
potrà applicarsi un’ulteriore detrazione pari all’1,33 per mille della base imponibile con un tetto
massimo di euro 200,00, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione
di abitazione principale in proporzione alla quota di ciascun comproprietario per la quale la
destinazione si verifica.
La nuova detrazione si aggiungerà a quella esistente. Sono esclusi i fabbricati di cat. A1, A8 e A9
(ville, castelli ed immobili di lusso).
Per il Comune di Gallarate si tratta di uno sconto massimo di euro 320,00 (detrazione normale) o
di euro 350,00 (detrazione a favore per disabili, alle medesime condizioni dell’anno precedente).
Le stime prodotte stanno ad indicare un minor introito pari a circa euro 840.00,00 circa che verrà
rimborsato, con oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Comune dovrà trasmettere al Ministero
dell'interno il modello di certificazione entro la data del 30 aprile 2008.
Sono estese le agevolazioni come «prima casa» (aliquota ridotta e detrazione) al fabbricato
assegnato all’ex coniuge dal giudice della separazione. Vengono così attenuati gli effetti di quanto
affermato dalla Corte di cassazione (sentenze n. 18476/2005 e n. 6192/2007) circa la permanenza
della soggettività passiva in capo al proprietario dell’immobile il quale, impossibilitato a utilizzare
l’immobile, doveva pagare l’Ici senza alcuna agevolazione. Il Ministero delle Finanze, con nota n.
4440 del 3.4.2007, aveva riconosciuto ai comuni la possibilità di prevedere, con norma
regolamentare, l’estensione, al caso di specie, dell’aliquota e della detrazione prevista per
l’abitazione principale. Dal 1° gennaio 2008 l’assimilazione all’abitazione principale spetta
ex lege.Unica causa ostativa, alla fruizione dell’agevolazione, è che il contribuente sia titolare del diritto di
proprietà (o di altro diritto reale) su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso
comune ove è situata la casa coniugale.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione dell’Assessore competente, che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, recante disposizioni sull’istituzione dell’imposta
comunale sugli immobili (I.c.i.);
Vista Legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché il D.Lgs. 446 del 15 dicembre 1997, recanti
modificazioni alla suddetta normativa;
Visto in particolare l’art. 1, commi da 5 a 7, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad
oggetto:
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;Visto il
Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili,approvato con atto C.C. n° 9 del 15 febbraio 2000, debitamente esecutivo, e successive
modificazioni;
Preso atto che l’aliquota può essere stabilita in misura non inferiore al 4 per mille, salvo le
eccezioni di cui alle Leggi nn. 449/97 e 431/98, né superiore al 7 per mille e che la stessa può
essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o
posseduti in aggiunta all’abitazione principale o di alloggi non locati;
Ritenuto di confermare per l’anno 2008 le aliquote di cui al prospetto alla presente
deliberazione allegato sub a), parte integrante;
Ritenuto inoltre di confermare:
a) in € 120,00 (corrispondenti ad € 10,00 mensili) l’entità della detrazione spettante
per l’abitazione principale in rapporto al periodo durante il quale si è protratta tale
destinazione, individuando inoltre i casi in cui è applicabile la detrazione di che
trattasi nel prospetto alla presente determinazione allegato sub b), parte integrante;
b) in € 150,00 (corrispondenti ad € 12,5 mensili) la maggior detrazione per le
abitazioni principali possedute da soggetti portatori di handicap o da proprietari di
immobili o titolari di altri diritti reali, nel cui stato di famiglia sia compreso un
soggetto portatore di handicap secondo i requisiti di cui all’allegato sub b), parte
integrante;
Ritenuto altresì di approvare l’ulteriore detrazione per tutti i fabbricati adibiti ad abitazione
principale del soggetto passivo, ad eccezione di quelli di categoria catastale A1, A8 e A9, nella
misura e con i limiti previsti all’allegato sub b), parte integrante;
Visto l’art. 48 del D.Lgs. 267/00, per quanto concerne la competenza;
Visto l’art. 1, comma 169, della L. 296/06, per quanto concerne il termine per l’adozione
della presente deliberazione;
Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati favorevolmente resi i
pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/00;
Sentito il parere della Commissione Bilancio nella seduta del 22.2.2008;
Sentiti gli interventi dei Consiglieri Comunali e dei componenti della Giunta Comunale
riportati nella registrazione in atti:
Presenti n.
Astenuti n.
Votanti n.
Voti favorevoli n.
Voti contrari n.
d e l i b e r a
per le motivazioni in premessa enunciate da intendersi qui integralmente richiamate:
1. di confermare, per l’anno 2008, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.c.i.) nella
misura di cui al prospetto alla presente deliberazione allegato sub a), parte integrante;
2. di confermare, per l’anno 2008, in €. 120,00 (corrispondenti ad € 10,00 mensili) l’entità della
detrazione spettante per l’abitazione principale in rapporto al periodo durante il quale si è
protratta tale destinazione, individuando inoltre i casi in cui è applicabile la detrazione di che
trattasi nel prospetto alla presente deliberazione allegato sub b), parte integrante;
3. di confermare, per l’anno 2008, in € 150,00 (corrispondenti ad €12,5 mensili) l’entità della
detrazione spettante per l’abitazione principale in rapporto al periodo durante il quale si è
protratta tale destinazione, individuando i casi in cui è applicabile la detrazione di che trattasi
nel prospetto alla presente deliberazione allegato sub b), parte integrante;
4. di approvare, per l’anno 2008, l’ulteriore detrazione per tutti i fabbricati, ad eccezione di quelli
di categoria catastale A1, A8 e A9, adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo nella
misura e con i limiti previsti all’allegato sub b), parte integrante;
5. di confermare le linee di indirizzo già assunte con precedenti atti interpretativi, per le rispettive
casistiche in vigore;
Atteso l’esito dell’ulteriore votazione palese per alzata di mano proclamata dal Presidente
con l’assistenza degli scrutatori sopra nominati:
Presenti n.
Astenuti n.
Votanti n.
Voti favorevoli n.
Voti contrari n.
d e l i b e r a
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, a’sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00.
Allegato a)
Aliquote I.c.i. - Anno 2008
Tipologia
Aliquota ord.Aliquota
ordinaria (per tutti gli immobili) 6,5 per milleAliquota dell’unità immobiliare direttamente adibita ad
abitazione principale 4 per milleUnità immobiliari di
pertinenza quali ad esempio garage, posto auto, soffitte,cantine, locali di deposito classificati o classificabili in categoria catastale C2,
C6, C7, destinate ed effettivamente utilizzate dal proprietario o titolare
4 per mille
Agevolazioni I.c.i. - Anno 2008
Tipologia Codice*
AliquotaProprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale
gli immobili alle condizioni definite negli accordi di cui alla Legge
9.12.1998, n.431, con esclusione di quelli stipulati a’sensi dell’art. 2,
comma 1, della medesima legge (aventi durata di 4 anni, rinnovabili
per ulteriori 4 anni)
01
4 per milleUnità immobiliare concessa in uso gratuito a genitori o figli (1° grado
in linea retta) ed adibita ad abitazione principale con esclusione delle
le pertinenze
02
4 per milleUnità immobiliare posseduta da anziani o disabili che risiedono
permanentemente in istituti di ricovero o sanitari purché l’abitazione
non risulti locata
03
4 per milleUnità immobiliare assegnata all'ex coniuge con provvedimento di
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio (purché il soggetto passivo non sia titolare
del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato
ad abitazione principale situato nello stesso comune ove è ubicata la
casa coniugale)
04
4 per millePer l’utilizzo delle agevolazioni il regolamento prevede che si inoltri al Servizio Tributi apposita
richiesta/comunicazione.
Sanzioni
-
Ritardato pagamento fino a 5 giorni: 15% del tributo-
Ritardato pagamento oltre 5 giorni: 30% del tributo-
Omessa comunicazione/dichiarazione: euro 103,00 per ciascuna unità immobiliare nondichiarata o comunicata, per ciascun comproprietario
-
Omessa richiesta di agevolazione: euro 25,00Allegato b)
Detrazione spettante per l’abitazione principale – Anno 2008
Detrazione di € 120,00
(corrispondenti ad € 10,00 mensili) in rapporto al periodo durante il qualesi è protratta la destinazione per:
a) immobile destinato ad abitazione principale del soggetto passivo;
b) immobile destinato ad abitazione principale del socio della cooperativa edilizia a proprietà
indivisa;
c) immobile regolarmente assegnato in locazione semplice dall’A.L.E.R. (ex I.A.C.P. -
Istituto Autonomo Case Popolari);
d) immobile avente come proprietario o usufruttuario una persona anziana o disabile che ha
trasferito, a seguito di ricovero permanente, la propria residenza in istituti di ricovero o
sanitari alle condizioni stabilite dal vigente regolamento del tributo;
e) immobile abitativo, escluse le pertinenze, concesso in uso gratuito a genitori o figli a
condizione che gli stessi vi dimorino abitualmente e ciò sia comprovato da residenza
anagrafica; nell’ipotesi in cui solo ad alcuni dei soggetti proprietari spetti la detrazione per
abitazione principale, la stessa dovrà essere determinata in relazione alla quota di
possesso;
f) unità immobiliare assegnata all'ex coniuge con provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (purché
l’immobile destinato ad abitazione non sia situato nello stesso comune ove è ubicata la
casa coniugale).
Detrazione di € 150,00
(anziché € 120,00) per le abitazioni principali possedute da soggettiportatori di handicap/invalidi civili o da proprietari di immobili o titolari di altri diritti reali, nel cui stato
di famiglia sia compreso un soggetto portatore di handicap/invalido civile, purché sussistano
congiuntamente le sottoindicate condizioni:
-
possesso di una sola unità immobiliare o di una abitazione costituita da più unitàimmobiliari accatastate separatamente (e relative pertinenze);
-
attestato di invalidità civile del 100%, debitamente certificato dalla competentecommissione sanitaria ASL;
-
reddito annuale complessivo ai fini IRE (ex IRPEF), nell’anno 2007, non superiore ad €36.000,00, al lordo delle imposte, per nucleo famigliare sino a 3 persone, compreso il
portatore di handicap (medesimo stato di famiglia) ovvero non superiore ad € 48.000,00 per
nucleo famigliare superiore a 3 persone, compreso il portatore di handicap.
Detrazione ulteriore
per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivopari all’1,33 per mille della base imponibile con un tetto massimo di euro 200,00, rapportata al
periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale in proporzione
alla quota di ciascun comproprietario per la quale la destinazione si verifica.
La nuova detrazione si cumula con quella esistente ma non è applicabile al caso di immobile
concesso gratuitamente a genitori o figli (uso gratuito).
Sono esclusi dall’agevolazione i fabbricati di cat. A1, A8 e A9 (ville, castelli ed immobili di lusso).