Aliquote I.c.i. - Anno 2006

 

Tipologia

Aliquota ord.

Aliquota ordinaria (per tutti gli immobili)

6,5 per mille

Aliquota dell’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale

4 per mille

Unità immobiliari di pertinenza quali ad esempio garage, posto auto, soffitte, cantine, locali di deposito classificati o classificabili in categoria catastale C2, C6, C7, destinate ed effettivamente utilizzate dal proprietario o titolare

4 per mille

 

Agevolazioni I.c.i. - Anno 2006

 

Tipologia

Codice

Aliquota

Proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale gli immobili alle condizioni definite negli accordi di cui alla Legge 9.12.1998, n.431, con esclusione di quelli stipulati a’sensi dell’art. 2, comma 1, della medesima legge (aventi durata di 4 anni, rinnovabili per ulteriori 4 anni)

01

4 per mille

Unità immobiliare concessa in uso gratuito a genitori o figli (1° grado in linea retta) ed adibita ad abitazione principale con esclusione delle le pertinenze

02

4 per mille

Unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che risiedono permanentemente in istituti di ricovero o sanitari purché l’abitazione non risulti locata

03

4 per mille

 

Per l’utilizzo delle agevolazioni il regolamento prevede che si inoltri al Servizio Tributi apposita richiesta/comunicazione.

 

Detrazione spettante per l’abitazione principale – Anno 2006

 

Detrazione di € 120,00 (corrispondenti a € 10,00 mensili) in rapporto al periodo durante il quale si è protratta la destinazione per:

 

a.       immobile destinato ad abitazione principale del soggetto passivo;              

b.       immobile destinato ad abitazione principale del socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa;

c.        immobile regolarmente assegnato in locazione semplice dall’A.L.E.R. (ex I.A.C.P. - Istituto Autonomo Case Popolari);

d.       Immobile avente come proprietario o usufruttuario una persona anziana o disabile che ha trasferito, a seguito di ricovero permanente, la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari alle condizioni stabilite dal vigente regolamento del tributo;

e.       immobile abitativo, escluse le pertinenze, concesso in uso gratuito a genitori o figli a condizione che gli stessi vi dimorino abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica; nell’ipotesi in cui solo ad alcuni dei soggetti proprietari spetti la detrazione per abitazione principale, la stessa dovrà essere determinata in relazione alla quota di possesso.

 

Detrazione di € 150,00 (anziché € 120,00) per le abitazioni principali possedute da soggetti portatori di handicap/invalidi civili o da proprietari di immobili o titolari di altri diritti reali, nel cui stato di famiglia sia compreso un soggetto portatore di handicap/invalido civile, purché sussistano congiuntamente le sottoindicate condizioni:

 

-          possesso di una sola unità immobiliare o di una abitazione costituita da più unità immobiliari accatastate separatamente (e relative pertinenze);

-          attestato di invalidità civile del 100%, debitamente certificato dalla competente commissione sanitaria ASL;

-          reddito annuale complessivo ai fini IRE (ex IRPEF), nell’anno 2005, non superiore ad € 36.000,00, al lordo delle imposte, per nucleo famigliare sino a 3 persone, compreso il portatore di handicap (medesimo stato di famiglia) ovvero non superiore ad € 48.000,00 per nucleo famigliare superiore a 3 persone, compreso il portatore di handicap.

 

I soggetti aventi diritto alla maggiore detrazione dovranno darne comunicazione all’amministrazione comunale entro il 30 settembre 2006 mediante presentazione di apposita autocertificazione.

 

Aree fabbricabili

 

L'imposta è dovuta sulla base del valore venale in comune commercio.

Sono confermati i valori di riferimento dell’anno 2005.

 

(n.b.: con atto GC n°208 del 6/6/05 è stato deliberato l'abbattimento del 15% dei valori relativi alle aree D2-SS 336)

 

Sanzioni

 

-      Ritardato pagamento fino a 5 giorni: 15% del tributo

-      Ritardato pagamento oltre 5 giorni: 30% del tributo

-      Omessa comunicazione/dichiar.: € 103,00 per ciascuna unità immobiliare non dichiarata/comunicata, per ciascun compropr.

-      Omessa comunicazione di agevolazione:   25,00.