LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, recante disposizioni sull’istituzione dell’imposta comunale sugli immobili (I.c.i.);
Vista Legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché il D.Lgs. 446 del 15 dicembre 1997, recanti modificazioni alla suddetta normativa;
Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, approvato con atto C.C. n° 9 del 15 febbraio 2000, debitamente esecutivo;
Preso atto che l’aliquota può essere stabilita in misura non inferiore al 4 per mille, salvo le eccezioni di cui alle Leggi nn. 449/97 e 431/98, né superiore al 7per mille e che la stessa può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale o di alloggi non locati;
Ritenuto di determinare per l’anno 2005 le aliquote di cui al prospetto alla presente deliberazione allegato sub a), parte integrante;
Ritenuto inoltre confermare in € 120,00 (corrispondenti ad € 10,00 mensili) l’entità della detrazione spettante per l’abitazione principale in rapporto al periodo durante il quale si è protratta tale destinazione, individuando inoltre i casi in cui è applicabile la detrazione di che trattasi nel prospetto alla presente determinazione allegato sub b), parte integrante;
Visto l’art. 48 del D.Lgs. 267/00, per quanto concerne la competenza;
Visto l’art. 53, comma 16, della L. 388/00, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 448/01, per quanto concerne il termine per l’adozione della presente deliberazione;
Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati favorevolmente resi i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/00;
Con voti favorevoli unanimi
d e l i b e r a
1. di fissare, per l’anno 2005, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.c.i.) nella misura di cui al prospetto alla presente deliberazione allegato sub a), parte integrante;
2. di confermare, per l’anno 2005, in €. 120,00 (corrispondenti ad € 10,00 mensili) l’entità della detrazione spettante per l’abitazione principale in rapporto al periodo durante il quale si è protratta tale destinazione, individuando inoltre i casi in cui è applicabile la detrazione di che trattasi nel prospetto alla presente deliberazione allegato sub b), parte integrante;
3. di confermare le linee di indirizzo già assunte con precedenti atti interpretativi, per le rispettive casistiche in vigore;