Estratto deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data 20 dicembre 2010
Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL'ICI PER L'ANNO 2011.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, che, in attuazione della delega conferita in materia di finanza territoriale - art. 4 L. 23.10.1992 n. 421, istituiva l'imposta comunale sugli immobili (ICI);
……. OMISSIS …….
d e l i b e r a
1. DI STABILIRE per l'anno 2011 le aliquote vigenti dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:
" ALIQUOTA ORDINARIA 6,5 per mille
" ALIQUOTA AGEVOLATA 4,0 per mille in favore di persone fisiche residenti nel Comune di Cuvio per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale categorie A1-A8-A9
" ALIQUOTA AGEVOLATA 2 per mille per gli immobili locati a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dall'accordo territoriale fra associazioni della proprietà edilizia e dell'inquilinato ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge n. 431 del 9 dicembre 1998, sottoscritto in data 18 novembre 1999 e recepito con delibera di Giunta Comunale n. 154 del 9 dicembre 1999, esecutiva ai sensi di legge;
2. DI CONFERMARE per l'anno 2011, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. n. 504/92 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura di € 103,29.= la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo categoria A1-A8-A9;
3. DI DARE ATTO che agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, qualora si verifichino le condizioni specificate all'articolo 5 del regolamento Comunale dell'ICI. Inoltre sono equiparate all'abitazione principale, ai sensi dell'art. 5 comma 6 del regolamento Comunale ICI, le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il terzo grado;
4. DI DARE ATTO che il gettito complessivo si prevede in circa € 526.823,00.=;
5. DI COMUNICARE copia della presente deliberazione al Ministero delle Finanze e di procedere alla pubblicazione del dispositivo sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito ufficiale del Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità impartite con la circolare 16 aprile 2003 n. 3/DPC pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 in data 29 maggio 2003.