ALIQUOTE ICI 2005

 

 

Aliquota abitazione principale 4,50 ‰

Aliquota aree edificabili 4,50 ‰

Aliquota per altre tipologie 5,50 ‰

Detrazione abitazione principale €. 104,00

 

  1. Il versamento della 1^ rata dovrà essere effettuato entro il 30 giugno in misura pari alla metà dell’imposta dovuta in base all’aliquota ed alle detrazioni applicabili per l’anno precedente.
  2. Il versamento della 2^ rata dovrà essere effettuato dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, determinata con riferimento all’aliquota ed alle detrazioni in vigore quest’anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata.
  3. Se invece il versamento viene effettuato in unica soluzione entro il 30 giugno l’imposta dovuta dovrà essere calcolata in base all’aliquota ed alle detrazioni in vigore quest’anno.

 

Tali versamenti dovranno essere effettuati sul C/C postale n° 314211 intestato a Servizio Riscossione Tributi – concessione di Varese – Esatri S.p.a. Piazza della Repubblica angolo via Ravasi 1 – 21100 Varese

 

VALORI DELLE AREE EDIFICABILI SUDDIVISE PER ZONE URBANISTICHE OMOGENEE COSI' COME DEFINITE DAL PRG VIGENTE:

ZONA

(come definita dagli strumenti urbanistici in vigore)

VALORI VENALI

per mc di volumetria realizzabile

Zona "B" residenziale esistente satura

€. 60,00 zona sud
€ 100,00 zona nord

Zona "C1" residenziale di completamento

€. 60,00 zona sud
€ 100,00 zona nord

Zona "C2" residenziale in piani attuativi vigenti

€. 60,00 zona sud
€ 100,00 zona nord

Zona "C3" residenziale di espansione soggetta a piano attuativo

€. 40,00 zona sud
€ 100,00 zona nord

Zona "VP" verde privato

€. 60,00 zona sud
€ 80,00 zona nord

Zona "D" produttiva artigianale industriale

€. 42,00 al mq. di terreno

Zona sud: area compresa tra il confine con il Comune di Gavirate e la linea della ferrovia Nord Milano;

Zona nord: area compresa tra la linea della ferrovia Nord Milano ed il limite edificabile

posto a monte delle frazioni Chignolo e Mattello.

 

 

Art. 5 – Abitazione principale e sue pertinenze.

(D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere d) ed e) )

……….

  1. Sono considerate abitazioni principali le unità immobiliari ad uso abitativo, concesse in comodato o in uso gratuito, a parenti in linea retta entro 2° grado e collaterale entro il 1° grado, per tali intendendosi i figli, i genitori, i progenitori, i fratelli e i nipoti in linea retta. Per effetto della disposta assimilazione l’imposta delle predette unità immobiliari si calcola con la stessa aliquota stabilita per l’abitazione principale, non compete però la detrazione (1a casa) di cui all’art. 8 comma 2 del D.L. 504/92.

Per ottenere tale agevolazione tributaria gli interessati devono presentare apposita istanza su modulo fornito dal comune, contenente autocertificazione circa la sussistenza dei presupposti, entro la data prevista per il versamento della prima rata di acconto.

9. Per persone sole, con reddito I.S.E.E. entro il 1° scaglione (attualmente € 5.000,00) con l’unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale ai fini I.C.I. viene elevata la detrazione d’imposta a € 125,00; gli stessi sono tenuti a produrre agli Uffici comunali la copia del versamento I.C.I. a saldo corredata dai documenti comprovanti il diritto al beneficio, pena il mancato riconoscimento dello stesso.