PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

                COMUNE DI CASCIAGO

Provincia di Varese

Tel. 0332/211028 – fax 0332/211049

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                     ALIQUOTE I.C.I. ANNO 2009

                           (Deliberazione Consiglio Comunale n. 5 del 30.05.2009)

 

DESCRIZIONE

ALIQUOTA

(per mille)

A)

Abitazione principale dei residenti del Comune

N.B. La definizione di abitazione principale ai fini dell’applicazione delle successive agevolazioni è stabilita dall’art. 4 del Regolamento comunale sull’imposta I.C.I.

Per espressa previsione normativa, per l’anno 2008 sono ESENTI dall’Ici le abitazioni  principali (censite in cat. A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 ed A/11) e relative pertinenze.

 

Sono invece esclusi dal beneficio fiscale gli immobili di categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in villa) e A/9 (castelli) e le loro pertinenze, che di conseguenza continueranno a pagare l’ICI applicando la seguente aliquota e detrazione:

5,0

      DETRAZIONE COM.LE €. 105,00

 

B)

 

Pertinenze quali parte integrante dell’abitazione principale, così definite  ai  sensi dell’art. 5 del Regolamento comunale sull’imposta I.C.I., quale bene  accessorio che non può  essere alienato  separatamente  dal bene principale, con dimostrazione a carico del contribuente

C)

Abitazione dei residenti del Comune concessa in uso gratuito a parenti in linea diretta di primo grado (solo genitori e figli), che la occupano quale loro abitazione principale (previa presentazione di istanza)

N.B. A questa tipologia di immobili non si applica la detrazione per l’abitazione principale di € 105,00

Per l’anno 2008 sono ESENTI dall’Ici gli immobili dati in uso gratuito (censite in cat. A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 ed A/11) e relative pertinenze.

Sono esclusi dal beneficio fiscale gli immobili con categorie A/1, A/8 e A/9  e le loro pertinenze, che di conseguenza continueranno a pagare l’ICI applicando la seguente aliquota:

5,0

D)

Immobili  diversi dalle abitazioni principali

6,5

 

E)

Immobili posseduti in aggiunta all’abitazione principale

6,5

F)

Alloggi non locati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni

7,0

G)

Alloggi locati sulla base dell’“Accordo Territoriale” per i contratti ai sensi dell’art.2, comma 4, Legge n. 431/98

4,5

H)

Immobili  invenduti  costruiti da  Imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente la costruzione e la vendita di immobili       

6,5

I)

Aree edificabili sulla base del valore venale di riferimento di cui alla tabella  disponibile presso gli uffici Tecnico e Tributi 

5,5

L)

Terreni agricoli:  esenti ai sensi del D.Lgs. n. 504/92             

esenti

M)

Immobili di proprietari che eseguano interventi di recupero delle unità immobiliari inagibili e inabitabili, di interesse artistico ed architettonico, ovvero per la realizzazione ai auto-rimesse e posti macchina, oppure per rendere utilizzabili i sottotetti, per una durata di tre anni dall’inizio lavori

4,0

N)

Per tutti i casi non evidenziati ai punti precedenti si applica l’aliquota indifferenziata

6,5

 

·      Regime ICI coniugi separati o divorziati: è esente “il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale e non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune dove è ubicata la casa coniugale.”

Non rientrano nel beneficio le abitazioni di cat. A/1, A/8  e A/9

·      Alloggio posseduto a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili, che a seguito di degenza permanente, acquisiscano la residenza in istituti di ricovero, a condizione che la stessa non risulti locata a terzi: è esente.

Non rientrano nel beneficio le abitazioni di cat. A/1, A/8  e A/9

 

 

Versamento delle somme:

- unica soluzione entro il 16 giugno 2009

Oppure, in alternativa:

- acconto entro il 16 giugno 2009, con le consuete modalità (50% dell'imposta dovuta per il 2008, calcolata con aliquote e detrazione dell'anno 2008 - Art. 10 D.Lgs. 504/92).

- saldo, con eventuale conguaglio, dall'1 al 16 dicembre 2009 

Da effettuare sul c/c postale n. 88640693 intestato Equitalia Esatri SpA Casciago– Va-ICI oppure presso gli sportelli Esatri Spa, Banca Intesa, …. o tramite mod. F24.

Per ulteriori informazioni (normativa, calcolo, pagamenti) è possibile consultare il sito www.esatri.it.

 

- Ai sensi dell’art. 166 L.27.12.2006 n. 296 le somme devono essere arrotondate all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

 

- Il versamento non deve essere effettuato per importi a saldo inferiori a €. 2,50.

 

N.B. Prima di procedere al calcolo dell'imposta, si rammenta che, per effetto della legge 662/96, art.3 comma 48, occorre incrementare del 5% le rendite catastali dei fabbricati. Attenzione: chi avesse già calcolato la rivalutazione, non deve procedere ad ulteriore rivalutazione, perchè occorre rivalutare solo il valore così come indicato in catasto. Per i terreni edificabili, occorre invece calcolare l'imposta in base al valore venale in comune commercio dell'immobile; a tal fine vedasi i valori nella tabella disponibile presso gli uffici Tecnico e Tributi.        

 

 

L'Ufficio I.C.I. del Comune di Casciago (Tel. 0332/211028-9) è a disposizione dei cittadini per informazioni e chiarimenti, nei seguenti orari di apertura

 

Gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti:

mattino

pomeriggio

 

LUNEDI’- MARTEDI’ – VENERDI’

dalle 10,00 alle 12,45

 

 

 

GIOVEDI'

 

dalle 16,00 alle 18,00