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ALIQUOTE I.C.I. ANNO 2005
(Deliberazione Giunta Comunale n. 20 del 17.03.2005)
DESCRIZIONE ALIQUOTA
(per mille)
A)
Abitazione principale dei residenti del Comune
Detrazione abitazione principale € 105,00
N.B. La definizione di abitazione principale ai fini dell’applicazione delle
successive agevolazioni è stabilita dall’art. 4 del Regolamento comunale
sull’imposta I.C.I.
5,0
B) Pertinenze quali parte integrante dell’abitazione principale
, così definite aisensi dell’art. 5 del Regolamento comunale sull’imposta I.C.I., quale bene
accessorio che non può essere alienato separatamente dal bene principale, con
dimostrazione a carico del contribuente
5,0
C) Abitazione dei residenti del Comune concessa in uso gratuito a parenti in
linea diretta di primo grado (solo genitori e figli), che la occupano quale loro
abitazione principale
N.B. A questa tipologia di immobili non si applica la detrazione per l’abitazione
principale di € 105,00
5,0
D) Immobili diversi dalle abitazioni principali 6,5
E) Immobili posseduti in aggiunta all’abitazione principale 6,5
F) Alloggi non locati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale
sussistono dette condizioni 7,0
G) Alloggi locati sulla base dell’"Accordo Territoriale" per i contratti ai sensi
dell’art.2, comma 4, Legge n. 431/98 4,5
H) Immobili invenduti costruiti da Imprese
che hanno per oggetto esclusivo oprevalente la costruzione e la vendita di immobili
6,5I) Aree edificabili
sulla base del valore venale di riferimento di cui alla tabelladisponibile presso gli uffici Tecnico e Tributi
5,5L) Terreni agricoli
: esenti ai sensi del D.Lgs. n. 504/92 esentiM) Immobili di proprietari che eseguano interventi di recupero delle unità
immobiliari inagibili e inabitabili
, di interesse artistico ed architettonico, ovveroper la realizzazione ai auto-rimesse e posti macchina, oppure per rendere
utilizzabili i sottotetti,
per una durata di tre anni dall’inizio lavori4,0
N) Per tutti i casi non evidenziati ai punti precedenti si applica l’aliquota
indifferenziata
6,5
NOTE
•
Ai sensi dell’art. 7 del regolamento comunale ICI, per fabbricati inagibili o inabitabili e difatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette
condizioni, l’imposta è ridotta al 50%.L’inagibilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale
con perizia a carico del proprietario o, in alternativa, il proprietario stesso può presentare
una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti l’inagibilità.
•
Ai sensi dell’art. 2 del Regolamento comunale ICI gli immobili degli enti non commercialisono esenti dall’imposta (per applicare l’esenzione consultare il regolamento).
Versamento delle somme:
-
unica soluzione entro il 30 giugno 2005Oppure, in alternativa:
-
acconto entro il 30 giugno 2005 con le consuete modalità (50% dell'imposta dovutaper il 2005, calcolata con aliquote e detrazione dell'anno 2004 - Art. 10 D.Lgs.
504/92).
-
saldo, con eventuale conguaglio, dall'1 al 20 dicembre 2005Da effettuare sul c/c postale n. 314211 intestato ESATRI SPA – Varese
oppurepresso gli sportelli Esatri Spa, Banca Intesa, ….
Per ulteriori informazioni (normativa, calcolo, pagamenti) è possibile consultare il sito
www.esatri.it
N.B.
Prima di procedere al calcolo dell'imposta, si rammenta che, per effetto dellalegge 662/96, art.3 comma 48, occorre incrementare del 5% le rendite catastali dei
fabbricati.
Attenzione: chi avesse già calcolato la rivalutazione, non deve procedere adulteriore rivalutazione, perchè occorre rivalutare solo il valore così come indicato in
catasto. Per i
terreni edificabili, occorre invece calcolare l'imposta in base al valorevenale in comune commercio dell'immobile; a tal fine vedasi i valori nella tabella
disponibile presso gli uffici Tecnico e Tributi.
L'Ufficio I.C.I. del Comune di Casciago (Tel. 0332/211028-9) è a disposizione dei
cittadini per informazioni e chiarimenti, nei seguenti orari di apertura
Gli orari di apertura al pubblico sono i
seguenti: mattino pomeriggio
LUNEDI’- MERCOLEDI’ – VENERDI’ dalle 10,00 alle 12,45
GIOVEDI' dalle 16,00 alle 18,00