OGGETTO : Esercizio finanziario 2010. Tributi comunali : I.C.I. (Imposta comunale sugli immobili). Disciplina ed aliquote.
L’Assessore alla programmazione, finanze, tributi ed e.government relaziona dettagliatamente sull’argomento.
LA GIUNTA COMUNALE
SENTITA la relazione di cui sopra ;
RICHIAMATO l’art 77 bis, comma 30, della Legge 133/08 che dispone testualmente “ … Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) …” ;
RICHIAMATA, altresì, la Legge 23.12.2009, n° 191, (Finanziaria per l’anno 2010), che non è intervenuta sul divieto imposto agli Enti Locali di deliberare, nel triennio 2009-2011, aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato;
RICHIAMATO il D.L. 27.05.2008, n° 93 – convertito, con modificazioni, nella Legge 24.07.2008, n° 126 – con il quale, a decorrere dall’anno 2008, sono state escluse dall’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del contribuente (e le relative pertinenze quali garage, cantine e soffitte), con esclusione delle unità immobiliari che ancorchè destinate ad abitazione principale risultino accatastate nelle categorie catastali A1 (abitazioni di lusso), A8 (ville di lusso) ed A9 (castelli e simili);
ATTESO, altresì, che l’art. 1, comma 2, del predetto Decreto estende il beneficio della non assoggettabilità all’I.C.I. alle unità immobiliari assimilate all’abitazione principale “… dal Comune con Regolamento vigente all’entrata in vigore del presente decreto …” ;
PRESO ATTO della deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 13.01.2009, avente ad oggetto “Esercizio finanziario 2009. Tributi comunali: ICI (Imposta Comunale sugli Immobili). Disciplina ed aliquote”;
VISTO il parere reso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00, dal Funzionario responsabile del Settore programmazione, finanze, tributi, e.government ;
AD UNANIMITA’ di voti legalmente espressi ed accertati in forma palese,
DELIBERA
1. PROPORRE al Consiglio Comunale, per l’anno 2010, le aliquote già in vigore nell’anno 2009 per l’I.C.I. (Imposta comunale sugli immobili), significando che, conseguentemente, per l’anno 2010, la disciplina e le aliquote del considerato tributo comunale si sintetizzano come di seguito:
I.C.I. 2010 (imposta comunale sugli immobili)
a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze (con esclusione unità immobiliari categoria catastale A1, A8 ed A9) : non assoggettabilità al tributo ex art. 1, comma 1, D.L. 19.05.2008, n° 93 (convertito, con modificazioni, nella Legge 24.07.2008, n° 126) ;
b) unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali dal vigente Regolamento ICI del Comune di Caronno Pertusella (con esclusione unità immobiliari categoria catastale A1, A8 ed A9) : non assoggettabilità al tributo ex art. 1, comma 2, D.L. 19.05.2008, n° 93 (convertito, con modificazioni, nella Legge 24.07.2008, n° 126) ;
c) unità immobiliari categoria catastale A1, A8 ed A9, adibite ad abitazione principale e loro pertinenze :
- aliquota abitazione principale : 5,00 ‰ (cinquevirgolazeropermille) ,
- detrazione per abitazione principale e sue pertinenze : € 103,29 (Euro centotre/29),
d) altre unità immobiliari :
- aliquota ordinaria : 6,70 ‰ (seivirgolasettantapermille) ,
- nessuna detrazione sull’imposta dovuta ,
e) regime impositivo particolare :
- per le unità immobiliari di cui alla precedente lettera c) elevazione della detrazione per abitazione principale e sue pertinenze ad € 180,76 (Euro centoottanta/76) per i nuclei familiari comprendenti anziani non autosufficienti o portatori di handicap ;
- per le unità immobiliari di cui alla precedente lettera c) elevazione della detrazione per abitazione principale e sue pertinenze ad € 180,76 (Euro centoottanta/76) per i nuclei familiari composti da pensionati che oltre al reddito catastale della casa di abitazione abbiano solo il reddito della pensione al minimo INPS (intendendosi che in caso di comproprietà fra coniugi la condizione deve essere verificata per entrambi i coniugi) ;
- per le unità immobiliari di cui alla precedente lettera d) riduzione dell’aliquota al 5,00 ‰ (cinquevirgolazeropermille), senza applicazione di ulteriori detrazioni, per le unità destinate ad uso abitativo locate ai sensi della Legge 09.12.1998, n° 431, art. 2, comma 3 (accordi sui canoni di locazione agevolata) ;
- per le unità immobiliari di cui alla precedente lettera d) riduzione dell’aliquota al 4,00 ‰ (quattrovirgolazeropermille) senza applicazione di ulteriori detrazioni, per i proprietari che eseguono interventi volti al recupero di immobili inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili localizzati nei centri storici (l’aliquota agevolata può essere applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di tali interventi) ;
2. PRECISARE che i contenuti dispositivi del presente provvedimento saranno oggetto di apposita proposta deliberativa sottoposta alle determinazioni nel Consiglio Comunale prima dell’approvazione del bilancio finanziario per l’esercizio 2010 ;
3. RENDERE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/00 ed a seguito di apposita votazione unanime favorevole.
Provincia di Varese
OGGETTO : Esercizio finanziario 2010. Tributi comunali : I.C.I. (Imposta comunale sugli immobili). Disciplina ed aliquote.
Visto l’art 77 bis, comma 30, della Legge 133/08 ;
Vista la Legge 23.12.2009, n° 191 – Legge finanziaria per l’anno 2010 – ;
PRESO ATTO della deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 13.01.2009, avente ad oggetto “Esercizio finanziario 2009. Tributi comunali: ICI (Imposta Comunale sugli Immobili). Disciplina ed aliquote”;
Si esprime – ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 –
parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento.
Caronno Pertusella, lì 22.02.2010
( Dott. Paolo Consonni )
COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA (VA)
G U I D A AL CALCOLO
DELL’IMPOSTA
SUGLI
IMMOBILI
ANNO
2010
Paga l’I.C.I. chi possiede fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.
Soggetti passivi sono i proprietari e i titolari di diritti di usufrutto, uso o abitazione.
Soggetti passivi sono anche i titolari del diritto reale di enfiteusi e superficie sull’immobile e il locatario di immobili oggetto di locazione finanziaria.
FABBRICATI
Sono le unità immobiliari iscritte o che devono essere iscritte nel catasto edilizio urbano
FABBRICABILI
AREE
Sono le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi
AGRICOLI
TERRENI
Sono i terreni adibiti alla coltivazione, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e ad attività connesse
2 ALIQUOTE
L’imposta è determinata applicando al valore del fabbricato, dell’area fabbricabile o del terreno agricolo l’aliquota fissata per il 2010 dal Comune. L’ICI è dovuta in proporzione alla quota e ai mesi nei quali si è protratto il possesso, il mese durante il quale il possesso durato almeno 15 giorni vale per intero.
ALIQUOTE
ABITAZIONI LOCATE AI SENSI DELLA LEGGE 9.12.1998, N. 431, ART. 2. COMMA 3 (ACCORDI SUI CANONI DI LOCAZIONE AGEVOLATA)
5,0 PER MILLE
ALTRI FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI 6,7 PER MILLE
ALIQUOTA RIDOTTA AL 4,0 PER MILLE PER I PROPRIETARI CHE ESEGUANO INTERVENTI VOLTI AL RECUPERO DI UNITA’ IMMOBILIARI INAGIBILI O INABITABILI O INTERVENTI FINALIZZATI AL RECUPERO DI IMMOBILI LOCALIZZATI NEI CENTRI STORICI
(Tale aliquota agevolata potrà essere applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori)
VALORE AREE FABBRICABILI
Allo scopo di prevenire l’insorgere di contenzioso tributario si segnalano i valori minimi delle aree fabbricabili al 1° gennaio 2010 determinati dall’Ufficio Tecnico al di sopra dei quali l’Ufficio Tributi non procederà ad accertamento di valore
RESIDENZIALE A PERMESSO DI COSTRUIRE
DIRETTO mc. €. 109,00
RESIDENZIALE A P.L.:
· prima della firma della convenzione mc. €. 65,00
· dopo la firma della convenzione mc. €. 109,00
P.I.I. APPROVATI mc. €. 109,00
PRODUTTIVO A PERMESSO DI COSTRUIRE
DIRETTO mq. €. 78,00
PRODUTTIVO A P.L. mq. €. 58,00
COMMERCIALE mq. €. 100,00
P.I.P. mq. €. 60,00
ESENZIONE ICI
PRIMA CASA
Il Decreto Legge 21/05/2008 ha escluso, a decorrere dall’anno 2008, dall’Imposta Comunale sugli Immobili l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.
Si intende per “abitazione principale” quella nella quale il contribuente ha la dimora abituale, che, salvo prova contraria, coincide con la residenza anagrafica dello stesso soggetto.
L’esenzione si estende anche alle pertinenze.
In base al Regolamento Comunale si considerano “pertinenze” le parti integranti dell’abitazione principale, anche se iscritte distintamente in catasto rispetto all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. A tal fine sono considerate pertinenze gli immobili in rapporto di complementarietà funzionale con l’abitazione principale, classificati nelle categorie C/2 – C/6 – C/7, ubicati nello stesso edificio o ad una distanza non superiore a 1Km. e limitatamente a 2 posti auto. Se l’abitazione principale è situata in cortile sono considerate pertinenze le stalle ed i fienili anche se non classificati nelle categorie di cui sopra ma aventi lo stesso utilizzo e con le stesse limitazioni.
ESENZIONE ICI
ABITAZIONE CONCESSA IN USO GRATUITO A PARENTI SINO AL TERZO GRADO CHE
La recente nota IFEL di cui al Decreto n. 93 del 27/05/2008 ha esteso l’abolizione dell’imposta a tutte le abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito ai parenti che la occupano quale abitazione principale ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9.
Pertanto si ha diritto al rimborso dell’eventuale imposta versata per l’anno 2008.
Ai sensi dell’articolo 1 del Regolamento comunale I.C.I. tale condizione deve essere attestata, mediante autocertificazione, presso l’Ufficio Tributi, se non già presentata nel corso degli anni precedenti.
CONIUGE NON ASSEGNATARIO
DELLA ex CASA
CONIUGALE
L’ulteriore
Il Decreto del 21/05/2008 ha previsto l’esenzione dal pagamento dell’imposta anche per tali immobili.
ANZIANI E DISABILI RICOVERATI IN ISTITUTO
L’ulteriore
· Le unità immobiliari in questione NON devono essere concesse in locazione
· Le unità in questione NON devono essere accatastate nelle categorie A01, A08 ed A09.
Con medesimo atto è stato deciso di considerare non assoggettabili alla TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI dette unità abitative purché le medesime risultino effettivamente non locate o, comunque, non utilizzate a qualsiasi titolo da altro soggetto.
·
3 CALCOLO DELL’IMPOSTA
FABBRICATI
a) fabbricati classificati nel gruppo catastale A (abitazioni) ad esclusione della categoria A/10 (Uffici e Studi privati) – nel gruppo catastale B (collegi, convitti, scuole, ..)e nel gruppo catastale C (autorimesse, magazzini, depositi..) ad esclusione della categoria C/1 (Negozi e botteghe):
IMPOSTA DOVUTA
b) fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (Uffici e Studi privati) e nel gruppo catastale D (Opifici, alberghi, teatri)
IMPOSTA DOVUTA
1000
c) fabbricati classificati nella categoria C/1 (Negozi e botteghe)
IMPOSTA DOVUTA
1000
AREE
FABBRICABILI
IMPOSTA DOVUTA
1000
TERRENI
AGRICOLI
IMPOSTA DOVUTA
1000
4 COME SI PAGA
Il versamento può essere effettuato in unica soluzione, entro il 16 giugno o in due rate: la prima entro il 16 giugno e la seconda entro il 16 dicembre:
· la prima, a titolo di acconto, pari al 50% dell’imposta dovuta con riferimento alle aliquote e detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente - ICI 2009 -;
· l’altra, a saldo dell’imposta annuale dovuta, con eventuale conguaglio sulla prima rata
Con arrotondamento dell’imposta all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Non si dà luogo a versamento per importi dovuti inferiori o uguali a €. 12,00.
VERSAMENTO
Va effettuato utilizzando i bollettini di conto corrente postale - c/c n. 63071369
I bollettini saranno trasmessi a cura del Comune all’indirizzo di ogni contribuente.
I nuovi contribuenti potranno ritirare i bollettini presso l’Ufficio Tributi.
E’ possibile effettuare il versamento tramite MODELLO F24
Codice Comune B805
Codici tributo 3901 abitazione principale
3902 terreni agricoli
3903 aree fabbricabili
3904 altri fabbricati
E’ possibile utilizzare l’eventuale credito IRPEF risultante dalla dichiarazione dei redditi per pagare l’ICI dovuta per il 2010.
5 DICHIARAZIONE
Dal 18 dicembre 2007 è soppresso parzialmente l’obbligo di DICHIARAZIONE ICI per terreni e fabbricati. E’ stato infatti emanato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio che certifica l’operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali per i Comuni.
L’obbligo rimane solo nel caso in cui si voglia far valere il diritto ad ottenere riduzioni d’imposta – fabbricati inagibili o inabitabili -.
L’abolizione dell’obbligo non riguarda le imprese che sono tenute a dichiarare il valore dell’immobile sulla base delle scritture contabili sino all’anno di attribuzione della rendita catastale e per l’acquisto o la vendita di aree fabbricabili.
E’ obbligatoria la presentazione della DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE, su modello ministeriale, da presentarsi presso l’Ufficio Tributi entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Ai sensi dell’articolo 1 del Regolamento comunale I.C.I. le condizioni per ottenere l’applicazione dell’aliquota agevolata devono essere attestate, mediante autocertificazione, presso l’Ufficio Tributi, se non già presentate nel corso degli anni precedenti.
6 ASSISTENZA E CONSULENZA
Il personale dell’Ufficio Tributi è a disposizione:
· per il calcolo dell’imposta
· per la compilazione dei bollettini di versamento
ORARI
Da Lunedì a Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 10.45
Sabato dalle ore 8.30 alle ore 11,45
Apertura pomeridiana: Martedì dalle ore 16.00 alle ore 17.30
Per ulteriori informazioni telefonare al n. 02 96512208
e-mail: tributi@comune.caronnopertusella.va.it.
Sito internet: www.comune.caronnopertusella.va.it
Nella sezione sportello ICI è possibile, digitando il codice fiscale e la password, visualizzare la propria situazione I.C.I. risultante nella banca dati dell'ufficio tributi.
E’ possibile effettuare simulazioni, modificando e/o aggiungendo eventuali altri immobili e ottenere di conseguenza il riepilogo dell'imposta dovuta, ed infine stampare un fac-simile di bollettino postale o modello F24.
E’ possibile consultare le aliquote e detrazioni in vigore oltre consultare
Se non hai la password è possibile richiederla presso l'Ufficio
Per chi ha effettuato variazioni dall'1.1.2009 (acquisti o cessioni di immobili), e quindi le banche dati non sono ancora aggiornate, è disponibile il servizio di Calcolo ICI dove, a fronte dell'inserimento dei dati relativi all'immobile, è possibile ottenere una simulazione dell'imposta dovuta.