Si rende noto che, secondo quanto riportato nel decreto legge n. 93/2008 approvato il 21/05/2008 dal consiglio dei Ministri, a partire da giugno 2008 sono esentate dal pagamento dell’imposta comunale sugli immobili, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (intendendosi per tale, ai sensi del secondo comma dell’art. 8 del D.lg. 504/92, salvo prova contraria, quella nella quale il contribuente ha la residenza anagrafica) e le relative pertinenze (come box e cantine), ad esclusione degli immobili classificati nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville), A9 (castelli), e le loro pertinenze, che continueranno a pagare l’ICI applicando l’aliquota del 5,5 per mille e la detrazione comunale (pari a €103,29).