IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

 

-   Visto il Capo I del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, che disciplina l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) istituita a decorrere dall'anno 1993.

-   Visto l'articolo 42, comma 2, lettera f), del D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.) il quale così espressamente dispone:

    "Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali.......

    f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote ......"

-   Visto l'articolo 6, comma 2, del D. L.gs. n. 504/1992 il quale stabilisce che l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille, e può essere diversificata entro tale limite con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati.

-   Dato atto che l'art. 151 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali prevede che il bilancio di previsione debba essere deliberato entro il 31 dicembre per l'anno successivo;

-   Visto l'art. 172, comma 1, lett.e) l'art. 174 comma 1 del predetto T.U. concernenti le predisposizioni del bilancio e dei suoi allegati;

-   Richiamato l'art. 53 comma 16 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 che stabilisce che il termine per deliberare le tariffe è stabilito entro la data di approvazione del Bilancio;

-   Richiamato il comma 155 della Finanziaria 2006 che rinvia il termine per l'approvazione del Bilancio al 31.3.2006;

-   Attesa la necessaria correlazione che deve intercorrere tra le scelte che l'ente locale territoriale adotta in sede di predisposizione del bilancio di previsione - contenente il fabbisogno finanziario annuale - e la conseguente determinazione delle aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI); correlazione più volte espressamente sancita dalla giurisprudenza amministrativa in materia (in tal senso) Consiglio di Stato - sez. V - n. 135/1996.

-   Visti i principi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 111 del 1997, con riferimento alla legittimità costituzionale della complessiva disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili.                           

-   Visto lo schema di bilancio di previsione per l'anno 2006, predisposto dalla Giunta Comunale ai fini della sua approvazione da parte dell'organo consiliare.

-   Visto l'art. 8 del D. L.gs. n. 504/1992 nella parte concernente la determinazione dall'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) dovuta relativamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (comma 2).

-   Ritenuto opportuno determinare per l'anno 2006 le aliquote I.C.I. nelle misure seguenti:

    - nella misura del 4 (quattro) per mille per l'abitazione principale e sua pertinenza;

    - nella misura del 5,6 (cinque virgola sei) per mille per terreni, aree fabbricabili, fabbricati diversi dall'abitazione principale;

-   Ritenuto opportuno nel rispetto degli equilibri di Bilancio di determinare la detrazione per l'abitazione principale in 104,00 Euro, come previsto dall'articolo 8 del D.L.gs. 504/92 e successive modificazioni;

-   Dato atto che le aliquote non sono state modificate rispetto all'anno precedente e consentono un gettito annuale atto a garantire il pareggio economico - finanziario del Bilancio di Previsione 2006, come risulta dal relativo schema di bilancio predisposto dalla Giunta Comunale;

-   Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

    Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili di Servizio competenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile a norma dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.00 n. 267, agli atti;

    Richiamato l'art. 134, comma 4, D.Lgs 267/00;

 

                             D E L I B E R A

 

1)  di determinare le aliquote per l'Imposta Comunale sugli Immobili da applicare per l'anno 2006 nella stessa misura dell'anno 2005 così come segue:

  - nella misura del 4 (quattro) per mille per l' abitazione principale e sua pertinenza;

  - nella misura del 5,6 (cinque virgola sei) per mille per terreni, aree fabbricabili, fabbricati diversi dall'abitazione principale e sua pertinenza.

2)  la detrazione per l'abitazione principale prevista dall'art. 8 del D.Lgs 504/92 (come modificato dalla legge 662/96 articolo 3 comma 55) è pari ad Euro 104,00;

3)  di incaricare il Funzionario Responsabile di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione, conformemente al disposto di cui all'articolo 58, comma 4, del D. L.gs. n 446/1997 e successive modifiche;