OGGETTO: Determinazione aliquota Imposta Comunale sugli immobili per l’anno 2005.
 
LA GIUNTA COMUNALE
 
            Visto il D.Lgs. 30.12.92 n. 504, istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili;
            Atteso che l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille;
            Richiamato il regolamento imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 22.12.1998;
Visto il parere di regolarità tecnica  e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
            Con votazione unanime espressa per alzata di mano;
 
D E L I B E R A
 
1.      Di stabilire per l’anno 2005 l’aliquota I.C.I. nella misura del 5,20 per mille sulle abitazioni principali e le relative pertinenze (Garage o box o posto auto coperto o scoperto, soffitte e cantine ai sensi dell’art. 10 - comma 2 e 3 - del relativo regolamento).
 
2.      Di stabilire per l’anno 2005 che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale si possono detrarre € 103,29 . Un ulteriore detrazione di  € 103,29 verrà applicata ai nuclei famigliari aventi a carico persone disabili che raggiungano un grado di invalidità del 75%.
 
3.      Ai fini dell’applicazione dell’imposta si considerano abitazioni principali, comprese le pertinenze, le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in comodato o in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, per tali intendendosi i figli legittimi, naturali ed adottivi, i genitori i pro-genitori, i fratelli e le sorelle. Per tali unità immobiliari non compete la detrazione di  € 103,29.
 
            4. Di stabilire per l’anno 2005 con riferimento ai casi di:
 
            a) Immobili diversi dalle abitazioni.
            b) Immobili posseduti in aggiunta all’abitazione principale.
            c) Aree fabbricabili, applicazione dell’aliquota I.C.I: nella misura del 6,50 per mille.
 
5.      Di stabilire altresì, una riduzione dell’imposta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono le suddette condizioni, il tutto come previsto dall’art. 3 - comma 55 - della Legge n. 662/96. Di stabilire che inabitabilità o inagibilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale a seguito di richiesta di intervento.
 
6.      Di dare atto che il gettito derivante dalla presente imposta ammonta a €  600.000,00 verrà introitato alla risorsa 1.01.00.30 del Bilancio 2005
 
7.      Di dare atto che sono stati acquisiti i prescritti pareri di cui alle premesse in osservanza del D.Lgs. n. 267/2000, inseriti nel presente atto.