OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2007.
Premesso che
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il Titolo I, Capo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la istituzione dell’«Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)»;
Visto l’art. 3, commi da
Visto l’art. 58, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
Visto l’art. 1, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto l’art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
Visto l’art. 30, commi 11, 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
Vista la legge n. 311 del 30.12.2004;
Dato atto che, per effetto del combinato disposto degli artt. 6, comma 1, e 8, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992, nei testi come sostituiti, rispettivamente, dai commi 53 e 55, dell’art. 3, della legge 23/12/1996, n. 662, la determinazione delle aliquote e la riduzione o, in alternativa, la detrazione d’imposta, devono essere disposte con una unica deliberazione, in sede di determinazione delle aliquote;
Ritenuto, in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l’esigenza di assicurare l’equilibrio del Bilancio per l’esercizio 2007, di determinare, per l’anno 2007, ai sensi delle norme prima richiamate, le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nonché le detrazioni d’imposta nelle misure già deliberate per l’anno 2006;
Visto l’art. 6 del Dl.vo n. 504/92 che al secondo comma prevede:
L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; …
Che, per effetto del combinato disposto dell’art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi rientra nelle competenze della Giunta comunale;
Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n.
Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;
Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Con voto unanime espresso nei modi e nelle forme di legge;
1) di fissare per l’anno 2007, nelle misure di seguito sotto indicate, le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
FABBRICATI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE 5,25 per mille
ALTRI FABBRICATI 6,50 per mille
FABBRICATI GRUPPO CATASTALE D1 7 per mille
FABBRICATI GRUPPO CATASTALE D2 e D8 6 per mille
AREE EDIFICABILI 6,50 per mille
2) di determinare per l’anno 2007, le riduzioni e le detrazioni d’imposta, come segue:
DETRAZIONE PER FABBRICATI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE € 103,29;
3) dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto della norma di cui all’art. 58, comma 3, ultimo periodo, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
4) copia della presente deliberazione sarà inviata al concessionario della riscossione ed al ministero delle Finanze.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.L.vo 267/00;