DELIBERAZIONE G.C. N. 8 DEL 25.01.2005
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il Titolo I, Capo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la istituzione dell’"Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)";
Visto l’art. 3, commi da 48 a 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto l’art. 58, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
Visto l’art. 1, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto l’art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
Visto l’art. 30, commi 11, 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
Vista la legge n. 311 del 30.12.2004;
Dato atto che, per effetto del combinato disposto degli artt. 6, comma 1, e 8, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992, nei testi come sostituiti, rispettivamente, dai commi 53 e 55, dell’art. 3, della legge 23/12/1996, n. 662, la determinazione delle aliquote e la riduzione o, in alternativa, la detrazione d’imposta, devono essere disposte con una unica deliberazione, in sede di determinazione delle aliquote;
Ritenuto, in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l’esigenza di assicurare l’equilibrio del Bilancio per l’esercizio 2005, di determinare, per l’anno 2005, ai sensi delle norme prima richiamate, le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nonché le detrazioni d’imposta nelle misure già deliberate per l’anno 2004;
Visto l’art. 6 del Dl.vo n. 504/92 che al secondo comma prevede:
L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; …
Che, per effetto del combinato disposto dell’art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi rientra nelle competenze della Giunta comunale;
Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 20 in data 31.03.1999;
Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali";
Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Con voto unanime espresso nei modi e nelle forme di legge;