OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - DETERMINAZIONE ALIQUOTA

                    ESERCIZIO 2008.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Richiamati:

            il D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992, che ha istituito e disciplinato l'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

 

            la legge 662 del 23.12.1996, che all'art. 3, nei commi dal 48 al 57, detta nuove ed incisive disposizioni sull'imposta, valide dal 1999 in particolare:

 

-     l'aumento del 5% delle rendite catastali;

-         l'aumento della detrazione per abitazione principale occupata dal proprietario da €. 92,96 a €. 103,29, con possibilità di ridurre ulteriormente l'imposta fino al 50%, o, in alternativa, di aumentare la detrazione da €. 103,29 fino a €. 258,23;

 

Il D.Lgs. 446 del 15.12.1997, che ha disposto numerose innovazioni, da disciplinare con regolamento, ed ha determinato di applicare l'imposta anche in capo ai titolari dei diritti di superficie ed enfiteusi, nonché ai titolari di contratto di locazione finanziaria;

 

Il termine per l'approvazione del bilancio e delle aliquote dei tributi comunali per            l'anno 2008;

 

            Ritenuto mantenere le aliquote previste per l’anno 2007 e cioè il 6 per mille per 1^ abitazione e pertinenze e 7 per mille per seconde case e dei terreni edificabili;

 

            Vista la “Legge Finanziaria 2008”, Legge 24 dicembre 2007 n. 244;

 

            Vista la deliberazione di GC n. 9 del 01/03/2008, esecutiva, nella quale la Giunta comunale provvedeva, a titolo di proposta, sull’argomento;

 

            Uditi gli interventi:

 

-         Barozzi: chiede esenzione per i proprietari di aree fabbricabili che destineranno in futuro dette aree alla costruzione della propria abitazione;

-         Sindaco: precisa che non è possibile esenzione, caso mai minore aliquota ma la fattispecie non è facile di provare, aggiunge che fuori della Comunità Montane i contribuenti pagano anche i terreni agricoli;

-         Zilli: chiede piuttosto,  in futuro attenzione per i cittadini che si costruiscono la propria casa in fase di conteggio degli oneri;

Visto il parere favorevole del Segretario comunale espresso ai sensi del D.Lgs. 267/2000 per la regolarità tecnica del presente atto e dal Responsabile del servizio finanziario per la regolarità contabile;

 

Con voti:

presenti            10

favorevoli            10

astenuti            0        

contrari            0

DELIBERA

 

            Di determinare per l'anno 2008 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili e la detrazione per abitazione principale nelle seguenti misure:

     

1. Aliquota abitazione principale                                                                                         6/1000

2. Aliquota pertinenze abitazione principale                                                                             6/1000

3. Detrazione abitazione principale                                                                             €.            105,00

    (alla detrazione originaria va aggiunto 1,33 per mille come detrazione nuova

     stabilita dalla finanziaria 2008 – Legge 244/2007 in misura non superiore

     ad €. 200,00)

4. Aliquota altri fabbricati e terreni edificabili                                                                  7/1000

5. Abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al

    3° grado e in linea collaterale fino al 2°, e da loro adibita ad abitazione

    principale (dietro presentazione di comunicazione delle condizioni di

    diritto e di fatto)                                                                                                                          6/1000

6. Detrazione per quanto al punto 5)                                                                            €.            105,00

7. Abitazioni possedute da cittadini iscritti all'AIRE del Comune

non locate                                                                                                                                    6/1000

8. Detrazione per quanto al punto 7)                                                                            €.            105,00

    (con addenda del 1,33 per mille come al punto 3)

9. Limite sotto il quale non si fa luogo al versamento del tributo                €.              3,00

    (se l’importo è uguale o superiore a €. 3,00 il versamento deve

     essere effettuato per l’intero ammontare)

10. Rimborso: non si fa luogo a rimborso quando l’importo, per ciascun

      provvedimento di rimborso non supera l’importo complessivo di           €.        3,00

 

Di dare atto che i valori delle aree sono i seguenti:

 

Azzonamenti aree nude:

valore (€./mq.)

A1

10,00

A2

10,00

A3 (rustici)

0,00

B

40,00

C (non convenzionati)

15,00

C (convenzionati)

40,00

D1

20,00

D2

20,00

E1

0,00

E2

0,00

E3

0,00

F1

0,00

F2

0,00

Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la fiscalità locale.