omissis
1) Di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione dell'I.C.I. in questo Comune, con effetto dal 1° gennaio 2005:
a) aliquota del 6,0 per mille da applicarsi ai seguenti soggetti passivi:
- persone fisiche nonché soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
b) aliquota del 7 per mille da applicarsi ai seguenti soggetti passivi:
- persone fisiche ed altri soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale, sfitte o locate a soggetti che non le utilizzano come abitazione principale;
c) aliquota del 6,0 per mille da applicarsi ai seguenti soggetti passivi:
- unità immobiliari locate con contratto registrato a soggetti che le utilizzano come abitazione principale:
- soggetti passivi relativamente ad immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel Comune;
- soggetti passivi per immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni.
2) Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare € 104,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
3) Si dà atto che nella determinazione delle aliquote, nonché della definizione della detrazione sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;
4) Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58, 4° comma D. Lgs. 446/97 - circolare 13-02-98 n°49/E Ministero finanze, e circolare 101/E del 17/4/98.