ESTRATTO DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 10 DEL 20.02.07
omissis
D E L I B E R A
5 per mille per unità immobiliari adibite ad abitazione principale da parte di persone fisiche;
6 per mille per tutti gli altri immobili (terreni agricoli, aree fabbricabili ed altri fabbricati diversi dalle abitazioni principali);
7 per mille per tutti gli alloggi non locati; l’aliquota del 7 per mille deve essere limitata al periodo di non locazione, esclusa la non locazione per interventi di risanamento o ristrutturazione e per realizzazione di accessori all’abitazione. Per maggior precisazione per casa sfitta si intende quella non abitata a nessun titolo;
4,5 per mille per le unità immobiliari inagibili o inabitabili nonchè per gli immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, oggetti di interventi di recupero;
1 per mille per le unità abitative date in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dall’Accordo locale (art. 2, comma 4, Legge 431/98)