PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

Estratto della Deliberazione adottata dal Comune di Casalzuigno (VA) in materia di aliquota ICI per l’anno di imposta 2010

 

 

Il Comune di Casalzuigno (VA) ha adottato la seguente deliberazione n. 15 del 23/04/2010  in materia di determinazione delle aliquote dell’imposta ICI per l’anno 2010;

 

(omissis).

 

                                                                       DELIBERA

 

1) confermare le aliquote ICI per l’anno 2010 nelle seguenti misure:

·        5 per mille: aliquota agevolata per i proprietari  delle abitazioni di residenza di categoria A1(abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi eminenti) e per le abitazioni locate con contratto registrato a soggetti passivi che le utilizzano come abitazione principale;

·        7 per mille: aliquota ordinaria per tutte le altre categorie di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o agli alloggi non locati;

·        3 per mille: per edifici residenziali che abbiano installato impianti  a fonte rinnovabile per la produzione termica a partire dal 01 gennaio successivo alla data di istanza di richiesta agevolazione di tali tecnologie e per la durata massima di tre anni;

·        3 per mille: per edifici residenziali che abbiano installato impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica di potenza minima di picco pari a 1 kW a partire dal 01 gennaio successivo alla data di istanza di richiesta agevolazione di tali tecnologie e per la durata massima di tre anni;

·        3 per mille: per edifici in possesso di un attestato di certificazione energetica, redatto ai sensi del D.Lgs 192/2005 e successive modifiche ed integrazioni che evidenzi un fabbisogno energetico dell’edificio (fabbisogno specifico dell’involucro PEH) inferiore a 50 kWh/mq anno (classe di efficienza energetica A o B secondo la certificazione CasaClima o similari) a partire dal 01 gennaio successivo alla data di istanza di richiesta agevolazione di tali tecnologie e per la durata massima di cinque anni;

·        di confermare, ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. n. 504/92 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura di € 103,29 la detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo categoria A1-A8-A9;

 

2) Di incaricare l’Ufficio Tributi di provvedere alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell’articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo 446/1997, con le modalità previste dalla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3/DPF del 16 aprile 2003.

 

 

(omissis).