PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

COMUNE DI SESTO CALENDE  
PROVINCIA DI VARESE
ISTRUZIONI PER IL CALCOLO E IL PAGAMENTO DELL'ICI PER L'ANNO 2010


NOTA BENE: NOVITA’ PER IL 2010 PER I TERRENI EDIFICABILI.
Il nuovo Piano di Governo del Territorio, riadottato con modifiche il 19.12.2009, è ancora nella fase di presentazione delle osservazioni, preliminare alla sua approvazione definitiva. Ai fini del pagamento dell'acconto ICI 2010, si potranno utilizzare i valori imponibili resi noti nel dicembre 2009; per il saldo del mese di dicembre il Comune provveder  a fornire le necessarie istruzioni che definiranno anche gli eventuali conguagli.
Si preannuncia, inoltre, che dopo l’approvazione definitiva del nuovo Piano di Governo del Territorio, i proprietari dei terreni edificabili interessati da variazioni di destinazione urbanistica incidenti sul valore commerciale dovranno presentare una nuova dichiarazione ai fini ICI indicante il nuovo valore imponibile.
Si riportano di seguito le altre istruzioni per il pagamento dell’ICI, che non hanno subito modifiche rispetto a quelle degli anni precedenti.
IMMOBILI ESENTI DAL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA
• I terreni non edificabili:
nel comune di Sesto Calende (come in tutti i comuni classificati “montani”) non sono soggetti all’ICI.
• Abitazione principale
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede - a titolo di propriet , usufrutto, uso, abitazione, o altro diritto reale di godimento - ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
E' equiparato ai fini dell'I.C.I. all'abitazione principale (e quindi esente dall'imposta):
• l'alloggio appartenente ad una cooperativa edilizia a propriet  indivisa, adibito ad abitazione principale di un socio assegnatario che abbia residenza nel Comune;
• l'alloggio utilizzato quale abitazione principale dal socio di una Cooperativa edilizia a propriet  divisa prima dell'assegnazione definitiva;
• l'alloggio concesso in uso gratuito dal proprietario ai genitori, figli o fratelli e da questi utilizzato come abitazione principale (per poter beneficiare dell'esenzione bisogna presentare una attestazione in carta libera con firma non autenticata da non ripetersi annualmente);
• l'abitazione posseduta a titolo di propriet  o di usufrutto da un soggetto anziano o disabile che ha acquistato la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
• l'alloggio posseduto da un cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locato;
• l'alloggio posseduto e regolarmente assegnato dall'ALER;
• gli immobili posseduti da enti senza fini di lucro (comprese le cooperative di solidariet  sociale) che non svolgano attivit  economiche, commerciali o agricole.
Ai fini del conteggio dell'ICI sono altresì considerate parte integrante dell'abitazione principale le pertinenze (cantine, box, posti macchina coperti e scoperti, ecc.), ancorché distintamente iscritte in catasto.
BASE IMPONIBILE:
Per i fabbricati:
rendita catastale (definitiva o presunta in caso di immobili nuovi o ristrutturati in attesa di rendita aggiornata) aumentata del 5% e moltiplicata per un coefficiente fisso (100 per abitazioni e autorimesse, 50 per  categoria A/10 e tutte le categorie D, 34 per categoria C/1)
(LA MAGGIORAZIONE DEL 5% SI APPLICA SU TUTTE LE RENDITE, ANCHE LE NUOVE).
ALIQUOTE:
Le aliquote per il 2010 nel Comune di Sesto Calende sono invariate rispetto a quelle in vigore nel 2009 e sono le seguenti:
ALIQUOTA AGEVOLATA:
5.3 per mille sulla "Abitazione principale"
gli immobili accatastati come A/01, A/08, A/09 - e relative pertinenze – non sono stati esentati dal pagamento dell’imposta; Il conteggio dell’imposta rimane quindi invariato rispetto allo scorso anno. Anche il conteggio della detrazione rimane invariato rispetto allo scorso anno.
l'aliquota in vigore per l'abitazione principale si applica inoltre ai proprietari che hanno in essere contratti in locazione a titolo di abitazione principale stipulati alle condizioni definite dall'accordo stipulato in sede locale tra le organizzazioni della propriet  edilizia e quelle dei conduttori, ai sensi dell'art. 2 commi 3 e 4 della legge 09.12.1998 n. 431 prima del 01.01.2003.
ALIQUOTA MAGGIORATA:
7 per mille sugli alloggi sfitti.
Per alloggi sfitti si intendono quelli non utilizzati come abitazione principale, non locati, non concessi in comodato e non utilizzati quali case di vacanza e quindi sono abitazioni “vuote”. Per fare un esempio le case ereditate in attesa di essere vendute, gli immobili di nuova costruzione non ancora venduti.
L’aliquota maggiorata si applica solo se tale condizione si verifica per più di sei mesi nel corso dell’anno.
L'aliquota maggiorata non si applica inoltre alle unit  immobiliari contigue alla "abitazione principale" e tenute a disposizione per esigenze abitative familiari.
ALIQUOTA ORDINARIA:
6 per mille
Si applica per i fabbricati diversi da quelli indicati ai punti precedenti e per i terreni edificabili.
ALIQUOTA PER FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI:
3 per mille
L'imposta è ridotta del 50% (dal 6 al 3 per mille) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilit  o inabitabilit  deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. La riduzione del 50% spetta dalla data in cui è accertata l'inagibilit  o inabitabilit .
L'inagibilit  o inabitabilit  è accertata:
• mediante perizia tecnica da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
• da parte del contribuente con auto-certificazione (deve essere preventiva).
DENUNCIA DI VARIAZIONE
La denuncia di variazione NON VA PRESENTATA SOLO SE trattasi semplicemente di compravendita di fabbricati, o di passaggio di propriet  a seguito di successione.
In tutti gli altri casi deve essere redatta  su modello ministeriale e  Il termine di consegna, identico a quello dell’UNICO, è il 31 luglio.

VERSAMENTI:
L’imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
Nel caso di morte del contribuente soggetto passivo i termini ordinari di versamento dell’imposta da parte degli eredi sono differiti di sei mesi.
L’acconto è pari al 50 per cento dell’imposta dovuta per  l’anno precedente; a dicembre si provvede al pagamento del saldo. E’ possibile pagare tutto in un’unica soluzione entro il 16 giugno. L’imposta non va pagata se  l’ICI dovuta è uguale o inferiore ad € 2,07; l’importo della prima rata, se inferiore al minimo, si recupera nel versamento a saldo.
L’importo totale del bollettino deve essere arrotondato all’euro; in difetto se di importo inferiore a € 0,49, oltre in eccesso.
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
I versamenti  potranno essere effettuati:
• presso gli uffici postali, sul c/c postale N. 29725462 intestato a: “COMUNE DI SESTO CALENDE – SERVIZIO TESORERIA – ICI” utilizzando l'allegato bollettino di versamento.
• mediante modello F24-ICI utilizzando i seguenti codici:
3901 per l’abitazione principale
3903 per le aree fabbricabili
3904 per gli altri fabbricati
3906 interessi (se pagamento tardivo)
3907 sanzioni (se pagamento tardivo)
SCADENZE DI PAGAMENTO:
16 giugno e 16 dicembre 2010.
ULTERIORI INFORMAZIONI:
L’ufficio tributi è a disposizione per eventuali informazioni (ma non per eseguire il conteggio) negli orari di pubblico ed al numero telefonico 0331/928470.
Collegandosi al sito internet comunale www.comune.sesto-calende.va.it si può accedere al programma ICI ON-LINE, una “calcolatrice elettronica” che consente di calcolare l’imposta dovuta.