TERRENI:
Terreni edificabili:
il valore è quello di mercato.
La Giunta Comunale ha appena approvato i nuovi valori di riferimento per ciascuna zona del piano regolatore validi per il triennio 2008/2010.
La tabella con i nuovi valori, può essere richiesta all’ufficio tributi ed è presente nel sito internet del Comune.
I terreni non edificabili:
nel comune di Sesto Calende non sono soggetti all’ICI.
ALIQUOTE:
Le aliquote per il 2008 nel Comune di Sesto Calende sono invariate rispetto a quelle in vigore nel 2007 e sono le seguenti:
ALIQUOTA AGEVOLATA:
5.3 per mille sulla "Abitazione principale"
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede - a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, o altro diritto reale di godimento - ed i suoi familiari hanno la residenza.
E' equiparato ai fini dell'I.C.I. all'abitazione principale:
• l'alloggio appartenente ad una cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibito ad abitazione principale di un socio assegnatario che abbia residenza nel Comune;
• l'alloggio utilizzato quale abitazione principale dal socio di una Cooperativa edilizia a proprietà divisa prima dell'assegnazione definitiva;
• l'alloggio concesso in uso gratuito dal proprietario ai genitori, figli o fratelli e da questi utilizzato come abitazione principale (questo tipo d’uso dovrà essere comunicato all'ufficio tributi mediante una lettera in carta libera con firma non autenticata da non ripetersi annualmente);
• l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da un soggetto anziano o disabile che ha acquistato la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
• l'alloggio posseduto da un cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locato;
• l'alloggio posseduto e regolarmente assegnato dall'ALER;
• gli immobili posseduti da enti senza fini di lucro (comprese le cooperative di solidarietà sociale) che non svolgano attività economiche, commerciali o agricole.
• l'aliquota in vigore per l'abitazione principale si applica inoltre ai proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dall'accordo stipulato in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, ai sensi dell'art. 2 commi 3 e 4 della legge 09.12.1998 n. 431.
Ai fini del conteggio dell'ICI sono altresì considerate parte integrante dell'abitazione principale le pertinenze (cantine, box, posti macchina coperti e scoperti, ecc.), ancorché distintamente iscritte in catasto.
ALIQUOTA MAGGIORATA:
7 per mille sugli alloggi sfitti.
Per alloggi sfitti si intendono quelli non utilizzati come abitazione principale, non locati, non concessi in comodato e non utilizzati quali case di vacanza e quindi sono abitazioni “vuote”. Per fare un esempio le case ereditate in attesa di essere vendute, gli immobili di nuova costruzione non ancora venduti).
L’aliquota maggiorata si applica solo se tale condizione si verifica per più di sei mesi nel corso dell’anno.
L'aliquota maggiorata non si applica inoltre alle unità immobiliari contigue alla "abitazione principale" e tenute a disposizione per esigenze abitative familiari.
ALIQUOTA ORDINARIA:
6 per mille
Si applica per i fabbricati diversi da quelli indicati ai punti precedenti e per i terreni edificabili.
ALIQUOTA PER FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI
3 per mille
L'imposta è ridotta del 50% (dal 6 al 3 per mille) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. La riduzione del 50% spetta alla data in cui è accertata l'inagibilità o inabitabilità.
L'inagibilità o inabitabilità è accertata:
• mediante perizia tecnica da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
• da parte del contribuente con auto-certificazione preventiva.
DETRAZIONE SULL’ABITAZIONE PRINCIPALE
Detrazione sulla prima casa e alloggi equiparati:
Dall'imposta dovuta sull'abitazione principale, si detraggono Euro 103,29, rapportati ai mesi di possesso. La detrazione si ripartisce esclusivamente considerando i soli comproprietari residenti che la dividono in parti uguali, indipendentemente dalla percentuale di possesso.
La detrazione si applica anche per le case date in uso gratuito ai genitori, figli, fratelli residenti purché questi ultimi, in quanto comproprietari, non ne abbiano già usufruito.
La detrazione spetta nella misura maggiorata di Euro 180,76 nei seguenti casi:
• contribuenti che siano invalidi al 100%, indipendentemente dalle condizioni di reddito;
• contribuenti pensionati, a condizione che appartengano ad un nucleo familiare che nel corso dell’anno precedente ha posseduto solo redditi di pensione, di fabbricati (purchè non locati) e di terreni o di dividendi azionari per un importo complessivo lordo non superiore a Euro 14.080,00.
Coloro che usufruiscono della maggiore detrazione ne dovranno dare comunicazione, con lettera in carta libera e con firma non autenticata, all'ufficio tributi comunale, specificandone la motivazione (solo la prima volta che usufruiscono di tale agevolazione e poi, eventualmente, quando se ne perde il diritto).
Ulteriore detrazione statale:
La legge finanziaria 2008 ha introdotto una ulteriore detrazione sulla “prima casa” da aggiungere a quella pre-esistente.