ALIQUOTA ORDINARIA 6 per mille
ALIQUOTA MAGGIORATA (per gli alloggi sfitti per oltre sei mesi) 7 per mille
ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE 5,3 per mille
E' equiparato ai fini dell'I.C.I. all'abitazione principale:
· l'alloggio appartenente ad una cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibito ad abitazione principale di un socio assegnatario che abbia residenza nel Comune;
· l'alloggio utilizzato quale abitazione principale dal socio di una Cooperativa edilizia a proprietà divisa prima dell'assegnazione definitiva;
· l'alloggio concesso in uso gratuito dal proprietario ai genitori, figli o fratelli e da questi utilizzato come abitazione principale (questo tipo d’uso dovrà essere comunicato all'ufficio tributi mediante una lettera in carta libera con firma non autenticata da non ripetersi annualmente);
· l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da un soggetto anziano o disabile che ha acquistato la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
· l'alloggio posseduto da un cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locato;
· l'alloggio posseduto e regolarmente assegnato dall'ALER;
· gli immobili posseduti da enti senza fini di lucro (comprese le cooperative di solidarietà sociale) che non svolgano attività economiche, commerciali o agricole.
· l'aliquota in vigore per l'abitazione principale si applica inoltre ai proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dall'accordo stipulato in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, ai sensi dell'art. 2 commi 3 e 4 della legge 09.12.1998 n. 431.
DETRAZIONE ORDINARIA € 103,29
DETRAZIONE MAGGIORATA € 180,76
La detrazione spetta nella misura maggiorata nei seguenti casi: