DELIBERA
1. DI CONFERMARE, per le ragioni esposte in premessa, in attuazione dell’art. 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 53 dell’art. 3 della Legge n. 662 del 23.12.1996, per l’anno 2005 l’aliquota unica dell’imposta comunale sugli immobili nella misura del 4 per mille;
2. DI CONFERMARE la detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di 103,29 Euro, con le seguenti precisazioni:
- si considerano parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze (garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale, ovvero ad una distanza non superiore a 100 metri);
- si considerano abitazione principali anche quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta che le occupano quale loro abitazione principale;
- si prevede l’estensione dell’applicazione delle disposizioni relative alle detrazioni anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari (ove esistenti);
3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento assicura l’equilibrio economico dell’Ente;
4. DI TRASMETTERE la presente deliberazione, in elenco, ai capigruppo consiliari, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs n. 267/2000;
5. DI DICHIARARE, previa unanime votazione favorevole resa nelle forme di legge, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000.