PER L´ANNO 2009 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2008

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Visto l’articolo 42 del T.U. degli Enti Locali, D. Lgs. 267/2000, che disciplina le attribuzioni dei consigli comunali e che, al comma 2, lettera f) prevede la competenza del consiglio, per quanto riguarda l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con l’esclusione della determinazione delle relative aliquote;

 

Visto l’art.6 comma 1 del D.L.gs.  30.12.1992 n° 504 come da ultimo medicato dall’art.1 comma 156 della legge 27.12.2006 n° 296, che in tema di determinazione dell’aliquota ICI da parte dei Comuni recita:

   “1.L’aliquota è stabilita dal Consiglio comunale, con deliberazione …omissis

 

Considerato che  ai sensi dell’art. 27 comma 8 della Legge n° 448 del 28.12.2001 (finanziaria 2002) il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’addizionale IRPEF , nonché per l’approvazione dei regolamenti delle entrate comunali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione dei bilanci di previsione;

 

Rilevato che, in forza del Decreto del Ministero dell’Interno del 20.12.2007, per il 2008, il termine di approvazione del bilancio degli enti locali e quindi per la determinazione delle varie tariffe è stato rinviato a tutto il 31.3.2008;

 

Viste le norme in materia di ICI previste dalla legge finanziaria del 2008, Legge 24.12.2007 n° 244;

 

Visto l'art. 3 commi 53, 54, 55 e 56 e seguenti della L. n° 662/1996 e l'art. 58 del D. Lgs. 15.12.1997 n° 446 di variazione del suddetto Decreto legislativo, nonché il D. Lgs. 1.04.1998, n° 137;

 

Visto  il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n° 504 e successive modifiche ed integrazioni;

 

Considerato  che  il disposto combinato dell'art.  6 del suddetto D.Lgs. n° 504/1992, come sostituito dal  comma  53 dell'articolo  3 della  legge finanziaria n° 662 del 23/12/1996, e dell’art. 31 della legge 23/12/1998, n° 448 dispone che l'aliquota venga stabilita  dal Comune  in  misura  non  inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per  mille  e  può  essere diversificata per alcune fattispecie;

 

Che  la  norma prevede che l'aliquota può essere agevolata, in rapporto  alle  diverse  tipologie degli enti senza scopi di lucro;

 

Che  la suddetta normativa fa salva l'applicazione dell'art. 4, comma 1, del D.L. 8/8/1996,  n. 437,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24/10/1996, n° 556, che prevede la  possibilità di  deliberare  "una  aliquota  ridotta, comunque non inferiore al 4 per  mille,  in  favore  delle persone  fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa,  residenti nel  comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, nonché  per quelle  locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione  principale,  a  condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito  annuale  realizzato";

 

Richiamato il  Regolamento in materia di applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, approvato dal Consiglio Comunale, con deliberazione  n° 57 del 26.11.1998,  controllata senza rilievi dal CO.RE.CO.  sez.  interprovinciale di Milano in data 10.12.1998 al n° 709 Prot. 98/24340, come modificato con propria deliberazione n° 2 del 16.2.2007, esecutiva ai sensi di legge;

 

Ricordato  che  questo  Ente per il 2007 con deliberazione G.M. n° 3 del  16.2.2007, esecutiva ai sensi di legge, aveva deliberato:

·        Di determinare l’aliquota ordinaria del 5,5 per mille (cinque virgola cinque) da applicare ai fabbricati;

·        Di determinare l’aliquota del 4,0 per mille (quattro virgola zero) da applicare alle aree edificabili;

·        Di confermare la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare  direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in € 103,30 con le precisazioni previste dall’articolo 4 del Regolamento in materia di applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, approvato dal Consiglio Comunale, con deliberazione     57 del 26.11.1998 e s.m.i.;

 

Convenuta  l'opportunità di confermare per il 2008 il provvedimento adottato  per il 2007 ed innanzi menzionato per tutte le ragioni di seguito esposte:

1.      Il gettito derivante dall’I.C.I.  rappresenta una risorsa importantissima per il Comune, dopo i trasferimenti correnti dello Stato.

2.      In conseguenza di quanto sopra esposto al punto 1), l'applicazione di un'aliquota ordinaria inferiore a  quella del 5.5 per mille, non consentirebbe di assicurare gli indispensabili fondi necessari  per i servizi essenziali per i cittadini;

3.      Le risorse certe di cui dispone il Comune (con l'aliquota ICI ordinaria inferiore al 5.5 per mille), non sarebbero sufficienti a far fronte alle necessità consolidate del Bilancio comunale, già non  lasciando  spazio alcuno alla formazione di  un avanzo economico (risorse di parte corrente destinabili a finanziare spese di investimento);

4.      Le norme della legge finanziaria per il 2008 indicano che i trasferimenti statali che come si è detto sono una delle entrate principali del bilancio comunale, assieme all’ICI, non aumentano,  condizionando, quindi,  l'intera  programmazione  finanziaria  del Comune e costringendo, anche contro la volontà dell'Amministrazione, a mantenere l’attuale "standard" tariffario, finalizzato ad  acquisire le risorse indispensabili per l'attuazione degli obbiettivi programmati, non potendosi, di contro, permettere diminuzioni;

5.      Per le stesse ragioni permane la scelta di lasciare la detrazione per l’abitazione principale ad euro 103,30;

 

Dato atto che il responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica e contabile ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs n° 267/2000;

 

Con  voti   8 favorevoli, 3 contrari ( Balatti Marino, Buzzetti Robert e Del Curto Anna) espressi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti;

 

D E L I B E R A

 

1) Di fissare, per l’anno 2008, per le ragioni tutte riportate in premessa,  ai fini I.C.I. le seguenti aliquote;

·        Aliquota ordinaria del 5,5 per mille (cinque virgola cinque) da applicare ai fabbricati;

·         Aliquota del 4,0 per mille (quattro virgola zero) da applicare alle aree edificabili;

 

2) Di confermare, anche per l’anno 2008, la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in € 103,30 con le precisazioni previste dall’articolo 4 del Regolamento in materia di applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, approvato dal Consiglio Comunale, con deliberazione     57 del 26.11.1998 e s.m.i.;

 

3) Di dare atto che il presente provvedimento assicura l'equilibrio economico dell'ente  e che, in particolare, la previsione d'entrata che sarà iscritta nel bilancio, tralasciando le somme da incassare a titolo di accertamento,  per il 2008 sarà pari ad € 260.000,00.

 

4) Di dare atto che la presente delibera, ai sensi dell’art. 172 comma 1 , lettera e), del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/8/2000, n° 267, è allegata al bilancio preventivo 2008.

 

 

Con successiva votazione e voti 8 favorevoli, 3 contrari ( Balatti Marino, Buzzetti Robert e Del Curto Anna),  essendo la presente una deliberazione propedeutica a quella di approvazione del bilancio di previsione e quindi necessitando la sua immediata eseguibilità, espressi per alzata di mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti

 

D E L I B E R A

 

1) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.gs n° 267/2000.

(aliquota ICI 2008)