LA GIUNTA COMUNALE

 

Visto l’articolo 42 del T.U. degli Enti Locali, D. Lgs. 267/2000, che disciplina le attribuzioni dei consigli comunali e che, al comma 2, lettera f) prevede la competenza del consiglio, per quanto riguarda “l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con l’esclusione della determinazione delle relative aliquote”;

 

Considerato, che, pertanto, la competenza in materia tariffaria (che non incida sull’istituzione  e l’ordinamento dei tributi o sulla disciplina generale per la fruizione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi) resta attribuita alla Giunta Municipale, ai sensi dell’articolo 48, secondo comma, del medesimo Testo unico;

 

Visto l’articolo 54 del decreto legislativo n° 446 del 15.12.1997, come modificato dall’articolo 6 del D.L.gs 23.3.1998 n° 56 che prevede che i Comuni, ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione, approvano le tariffe ed i prezzi pubblici vigenti;

 

Visto l’art.27 comma 8 della Legge 28.12.2001 n° 448 che ha sostituito l’art. 53 comma 16 della Legge 23.12.2000 n° 388 come segue:

   “ 16. Il termine per deliberare  le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF …. Omissis….. e le tariffe dei servizi pubblici locali , nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione…….. omissis….”

 

Visto l’art. 1 del D.L. n° 314 del 30.12.2004 che ha prorogato i termini di approvazione del bilancio di previsione del 2005 a tutto il 28.2.2005;

 

Visto  il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato  che  il disposto combinato dell'art.  6 del suddetto D.Lgs. n° 504/1992, come sostituito dal  comma  53 dell'articolo  3 della  legge finanziaria n° 662 del 23/12/1996, e dell’art. 31 della legge 23/12/1998, n° 448 dispone che l'aliquota venga stabilita  dal Comune  con deliberazione da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, con effetto  per  l'anno successivo,  in  misura  non  inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per  mille  e  può  essere diversificata entro tale limite, con riferimento:

Ø      agli immobili diversi dalle abitazioni;

Ø      agli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

Ø      agli immobili non locati;

Che  la  norma prevede che l'aliquota può essere agevolata, in rapporto  alle  diverse  tipologie degli enti senza scopi di lucro;

Che  la suddetta normativa fa salva l'applicazione dell'art. 4, comma 1, del D.L. 8/8/1996,  n° 437,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24/10/1996, n° 556, che prevede la  possibilità di  deliberare  "una  aliquota  ridotta, comunque non inferiore al 4 per  mille,  in  favore  delle persone  fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa,  residenti nel  comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, nonché  per quelle  locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione  principale,  a  condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito  annuale  realizzato";

Che il comma 55 dell'art. 3 della legge n° 662 del 23/12/1996 riformula l'art. 8 del D.Lgs.  n° 504/1992,  con riferimento alle riduzioni e alle detrazioni di imposta, prevedendo in  particolare:

·        la riduzione "ope legis" del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;

·        la facoltà di stabilire l'aliquota nella misura del 4 per mille per i fabbricati realizzati  per  la vendita dalle imprese costruttrici e non venduti, per un periodo non superiore a tre anni;

·        la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad  abitazione principale del soggetto passivo di un importo di lire 200.000;

·        la  possibilità  di  ridurre fino al 50% l'imposta dovuta per  l'unità  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo o, in alternativa, di elevare l'importo della  detrazione  di cui al precedente punto c) fino a lire 500.000, nel rispetto dell'equilibrio di  bilancio  (ai sensi  dell'art. 3 del D.L. 11/3/1997, n° 50, tale facoltà è esercitabile anche limitatamente  alle categorie  di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale da individuarsi  con deliberazione del competente organo comunale);

·        la possibilità di estendere l'applicazione delle disposizioni suddette anche alle unità  immobiliari  appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione  principale dei  soci  assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi  per  le case popolari;

Che il comma 56 dell'art. 3 della legge n° 662 del 23/12/1996 prevede che "i comuni  possono considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione principale  l'unità  immobiliare  posseduta  da anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o  sanitari  a  seguito  di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata";

Che  il comma 5 dell'art. 1 della legge n. 449 del 27/12/1997 prevede che "i  comuni  possono fissare  aliquote  agevolate  dell'ICI anche inferiori al 4 per mille, a favore  di  proprietari  che eseguano  interventi  volti  al recupero di unità immobiliari inagibili  o  inabitabili  o  interventi finalizzati  al  recupero di immobili di interesse artistico o architettonico  localizzati  nei  centri storici,  ovvero  volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche  pertinenziali  oppure all'utilizzo di sottotetti";

Che gli artt. 58 e 59 del decreto legislativo n. 446 del 15/12/1997 introducono ulteriori modifiche alla  disciplina dell'ICI, fra cui, in particolare, la possibilità  di stabilire la detrazione  dall'imposta  dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del  soggetto passivo in misura superiore a 500.000 lire, fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, e prevedendo una potestà regolamentare in materia di ICI per quanto riguarda diversi aspetti del  tributo  (con  regolamento che ha effetto non prima del 1 gennaio dell'anno successivo  a  quello  di approvazione);

Richiamato, a tale riguardo, il Regolamento in materia di applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili  (I.C.I.), approvato dal Consiglio Comunale, con deliberazione  n° 57 del 26.11.1998,  controllata senza rilievi dal CO.RE.CO.  sez.  interprovinciale di Milano in data 10.12.1998 al n° 709 Prot. 98/24340, che, fra l’altro, prevede, che, per l'applicazione delle agevolazioni in materia d'imposta comunale sugli immobili le agevolazioni di cui all’art. 4

RICORDATO  che  questo  Ente per il 2004 con deliberazione G.M. n° 66 del  4.12.2003, esecutiva, ha deliberato:

1)      DI DETERMINARE, l’aliquota dell'imposta  comunale  sugli immobili nella misura unica del 5.5 per mille.

 

2)      DI CONFERMARE la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare  direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in  € 103,30;

 

CONVENUTA  l'opportunità di confermare, anche per il 2005, i provvedimenti già adottati  per il 2004 (aliquota unica  5.5 per mille - detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare  direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo € 103,30), per le seguenti ragioni:

1.      Il gettito derivante dall’I.C.I.  rappresenta una risorsa importantissima per il Comune, di fatto la seconda in assoluto dopo i trasferimenti correnti dello Stato.

2.      In conseguenza di quanto sopra esposto al punto 1), l'applicazione di un'aliquota  inferiore a  quella del 5.5 per mille, non consentirebbe di assicurare gli indispensabili fondi necessari  per i servizi essenziali per i cittadini;

3.      Infatti le risorse certe di cui dispone il Comune (con l'aliquota ICI inferiore al 5.5 per mille), non sarebbero sufficienti a far fronte alle necessità consolidate del Bilancio comunale, già non  lasciando  spazio alcuno alla formazione di  un avanzo economico (risorse di parte corrente destinabili a finanziare spese di investimento);

4.      Le prospettive per il corrente anno parlano, al massimo,  di un mantenimento dei trasferimenti statali che come si è detto sono l’entrata principale del bilancio comunale, seguita dall’ICI, condizionando , quindi,  l'intera  programmazione  finanziaria  del Comune, costretto, anche contro la volontà dell'Amministrazione, che si rende conto del  disagio arrecato ai cittadini, a mantenere l’attuale "standard" tariffario, finalizzato ad  acquisire le risorse indispensabili per l'attuazione degli obbiettivi programmati, non potendosi, di contro, permettere diminuzioni;

5.      In  questa situazione, la determinazione dell' aliquota I.C.I. nella misura del  5.5  per  mille rappresenta, pertanto come già detto,  per questo Comune,  la sola possibilità di assicurare gli indispensabili fondi  necessari  per il bilancio comunale;

6.      Di conseguenza e per le stesse ragioni suesposte, permane la scelta di lasciare la detrazione per l’abitazione principale ad € 103,30

Visto  il  parere  favorevole  circa la regolarità tecnica e contabile del  presente  atto,  espresso  ai sensi dell'art. 49 del D. L.gs n° 267/2000;

 

All’unanimità   dei voti espressi nelle forme di legge ;

 

D E L I B E R A

 

1) Di determinare , per le ragioni tutte riportate in premessa, in attuazione dell'art. 6  del suddetto Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 504, come sostituito dal comma 53  dell'art. 3  della legge n° 662 del 23/12/1996, per l’anno 2005, l’aliquota dell'imposta  comunale  sugli immobili nella misura unica del 5.5 (cinque virgola cinque) per mille.

 

2) Di confermare , anche per l’anno 2005, la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare  direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ad €  103,30, con le precisazioni previste dall’articolo 4 del Regolamento in materia di applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili , approvato dal Consiglio Comunale, con deliberazioni     57 del 26.11.1998, 

 

3) Di dare atto  che il presente provvedimento assicura l'equilibrio economico dell'ente  e che, in particolare, la previsione d'entrata che sarà iscritta nel bilancio per il 2005 sarà pari ad €  198.000,00;

4) Di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso,  in elenco, contestualmente all’affissione all’albo, ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 dello stesso T.U.;

 

5) Di dare atto  che la presente delibera, ai sensi dell’art. 172 comma 1 , lettera e), del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/8/2000, n° 267, sarà allegata al bilancio preventivo 2005.