Visto l’articolo 42 del T.U. degli Enti Locali, D. Lgs. 267/2000, che disciplina le attribuzioni dei consigli comunali e che, al comma 2, lettera f) prevede la competenza del consiglio, per quanto riguarda “l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con l’esclusione della determinazione delle relative aliquote”;
Considerato, che, pertanto, la competenza in materia tariffaria (che non incida sull’istituzione e l’ordinamento dei tributi o sulla disciplina generale per la fruizione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi) resta attribuita alla Giunta Municipale, ai sensi dell’articolo 48, secondo comma, del medesimo Testo unico;
Visto l’articolo 54 del decreto legislativo n° 446 del 15.12.1997, come modificato dall’articolo 6 del D.L.gs 23.3.1998 n° 56 che prevede che i Comuni, ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione, approvano le tariffe ed i prezzi pubblici vigenti;
Visto l’art.27 comma 8 della Legge 28.12.2001 n° 448 che ha sostituito l’art. 53 comma 16 della Legge 23.12.2000 n° 388 come segue:
“ 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF …. Omissis….. e le tariffe dei servizi pubblici locali , nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione…….. omissis….”
Visto l’art. 1 del D.L. n° 314 del 30.12.2004 che ha prorogato i termini di approvazione del bilancio di previsione del 2005 a tutto il 28.2.2005;
Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che il disposto combinato dell'art. 6 del suddetto D.Lgs. n° 504/1992, come sostituito dal comma 53 dell'articolo 3 della legge finanziaria n° 662 del 23/12/1996, e dell’art. 31 della legge 23/12/1998, n° 448 dispone che l'aliquota venga stabilita dal Comune con deliberazione da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo, in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento:
Ø agli immobili diversi dalle abitazioni;
Ø agli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale;
Ø agli immobili non locati;
Che la norma prevede che l'aliquota può essere agevolata, in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro;
Che la suddetta normativa fa salva l'applicazione dell'art. 4, comma 1, del D.L. 8/8/1996, n° 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/10/1996, n° 556, che prevede la possibilità di deliberare "una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato";
Che il comma 55 dell'art. 3 della legge n° 662 del 23/12/1996 riformula l'art. 8 del D.Lgs. n° 504/1992, con riferimento alle riduzioni e alle detrazioni di imposta, prevedendo in particolare:
· la riduzione "ope legis" del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;
· la facoltà di stabilire l'aliquota nella misura del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita dalle imprese costruttrici e non venduti, per un periodo non superiore a tre anni;
· la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di un importo di lire 200.000;
· la possibilità di ridurre fino al 50% l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo o, in alternativa, di elevare l'importo della detrazione di cui al precedente punto c) fino a lire 500.000, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio (ai sensi dell'art. 3 del D.L. 11/3/1997, n° 50, tale facoltà è esercitabile anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale da individuarsi con deliberazione del competente organo comunale);
· la possibilità di estendere l'applicazione delle disposizioni suddette anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
Che il comma 56 dell'art. 3 della legge n° 662 del 23/12/1996 prevede che "i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata";
Che il comma 5 dell'art. 1 della legge n. 449 del 27/12/1997 prevede che "i comuni possono fissare aliquote agevolate dell'ICI anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti";
Che gli artt. 58 e 59 del decreto legislativo n. 446 del 15/12/1997 introducono ulteriori modifiche alla disciplina dell'ICI, fra cui, in particolare, la possibilità di stabilire la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in misura superiore a 500.000 lire, fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, e prevedendo una potestà regolamentare in materia di ICI per quanto riguarda diversi aspetti del tributo (con regolamento che ha effetto non prima del 1 gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione);
Richiamato, a tale riguardo, il Regolamento in materia di applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), approvato dal Consiglio Comunale, con deliberazione n° 57 del 26.11.1998, controllata senza rilievi dal CO.RE.CO. sez. interprovinciale di Milano in data 10.12.1998 al n° 709 Prot. 98/24340, che, fra l’altro, prevede, che, per l'applicazione delle agevolazioni in materia d'imposta comunale sugli immobili le agevolazioni di cui all’art. 4
RICORDATO che questo Ente per il 2004 con deliberazione G.M. n° 66 del 4.12.2003, esecutiva, ha deliberato:
1) DI DETERMINARE, l’aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5.5 per mille.
2) DI CONFERMARE la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in € 103,30;
CONVENUTA l'opportunità di confermare, anche per il 2005, i provvedimenti già adottati per il 2004 (aliquota unica 5.5 per mille - detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo € 103,30), per le seguenti ragioni:
1. Il gettito derivante dall’I.C.I. rappresenta una risorsa importantissima per il Comune, di fatto la seconda in assoluto dopo i trasferimenti correnti dello Stato.
2. In conseguenza di quanto sopra esposto al punto 1), l'applicazione di un'aliquota inferiore a quella del 5.5 per mille, non consentirebbe di assicurare gli indispensabili fondi necessari per i servizi essenziali per i cittadini;
3. Infatti le risorse certe di cui dispone il Comune (con l'aliquota ICI inferiore al 5.5 per mille), non sarebbero sufficienti a far fronte alle necessità consolidate del Bilancio comunale, già non lasciando spazio alcuno alla formazione di un avanzo economico (risorse di parte corrente destinabili a finanziare spese di investimento);
4. Le prospettive per il corrente anno parlano, al massimo, di un mantenimento dei trasferimenti statali che come si è detto sono l’entrata principale del bilancio comunale, seguita dall’ICI, condizionando , quindi, l'intera programmazione finanziaria del Comune, costretto, anche contro la volontà dell'Amministrazione, che si rende conto del disagio arrecato ai cittadini, a mantenere l’attuale "standard" tariffario, finalizzato ad acquisire le risorse indispensabili per l'attuazione degli obbiettivi programmati, non potendosi, di contro, permettere diminuzioni;
5. In questa situazione, la determinazione dell' aliquota I.C.I. nella misura del 5.5 per mille rappresenta, pertanto come già detto, per questo Comune, la sola possibilità di assicurare gli indispensabili fondi necessari per il bilancio comunale;
6. Di conseguenza e per le stesse ragioni suesposte, permane la scelta di lasciare la detrazione per l’abitazione principale ad € 103,30
Visto il parere favorevole circa la regolarità tecnica e contabile del presente atto, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. L.gs n° 267/2000;
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge ;
1) Di determinare , per le ragioni tutte riportate in premessa, in attuazione dell'art. 6 del suddetto Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 504, come sostituito dal comma 53 dell'art. 3 della legge n° 662 del 23/12/1996, per l’anno 2005, l’aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5.5 (cinque virgola cinque) per mille.
2) Di confermare , anche per l’anno 2005, la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ad € 103,30, con le precisazioni previste dall’articolo 4 del Regolamento in materia di applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili , approvato dal Consiglio Comunale, con deliberazioni n° 57 del 26.11.1998,
3) Di dare atto che il presente provvedimento assicura l'equilibrio economico dell'ente e che, in particolare, la previsione d'entrata che sarà iscritta nel bilancio per il 2005 sarà pari ad € 198.000,00;
4) Di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso, in elenco, contestualmente all’affissione all’albo, ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 dello stesso T.U.;