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Ø VERSAMENTI D'IMPOSTA
Entro il 16 giugno 2009 deve essere effettuato il versamento della 1^ rata d'imposta per l'anno 2008, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente.
Dal 1 al 16 dicembre 2009 deve essere effettuato il versamento a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. E' facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
Ø MISURA DELL'IMPOSTA
q VISTI IL D.L. 27.05.2008 N. 93 E LA RISOLUZIONE MINISTERIALE N. 12 DEL 05.06.2008, A DECORRERE DALL’ANNO DI IMPOSTA 2008 SONO ESENTI DALL’ICI LE SEGUENTI UNITA’ IMMOBILIARI (con esclusione delle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9):
1.
2. l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
3. l’unità immobiliare concessa dal proprietario o dal titolare di un diritto reale, in uso gratuito ai figli ed ai genitori, che la occupano quale loro abitazione principale a condizione che risultino residenti nella stessa;
4. due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso, l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione.
Per usufruire dell’esenzione per i casi di cui ai punti 3 e 4 sopra indicati il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto anche mediante dichiarazione sostitutiva da produrre al Comune entro il termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni di variazione per l’anno oggetto della richiesta.
q ALIQUOTA AGEVOLATA del 5 ‰ e detrazione di Euro 103,29 annui:
q ALIQUOTA ORDINARIA 6 ‰ per tutti gli altri immobili.
L'imposta è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota dovuta ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso da parte di ciascun soggetto passivo. Il mese nel quale si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. Si ribadisce che agli effetti dell'I.C.I., dall'anno 1997, le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5%.
Ø MODALITA' DI VERSAMENTO
Ø DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE
A decorrere dall’anno di imposta 2007 permane l’obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione ICI avente ad oggetto riduzione d’imposta nonché le variazioni che dipendono da atti non soggetti a pubblicità immobiliare (ex dichiarazione valore venale delle aree edificabili). La dichiarazione relativa alle variazioni intercorse nel 2008 dovrà essere presentata dal 1 giugno al 30 settembre 2009, agli uffici del Comune dove si trovano gli immobili.
Ø AREE FABBRICABILI
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del Regolamento Comunale I.C.I. si stabilisce che dal 01.01.1999 il valore venale delle aree fabbricabili nel Comune di Chiuro per l'applicazione dell'I.C.I. è il seguente, in riferimento alla classificazione di ciascuna zona:
ZONA |
VALORE €/MQ. |
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ZONA |
VALORE €/MQ. |
A – Zone residenziali Centro Storico |
56,81 |
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C2 - Zone Residenziali di Nuovo Insediam. |
36,15 |
B1 – Zone residenziali di ristrutturazione |
51,65 |
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C2 P.L. - Zone Residenz. con Vincolo di P.L. |
30,99 |
B2 - Zone Residenziali già Edificate |
46,48 |
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D1 - Zone Artigianali Esistenti |
41,32 |
C1 - Zone Residenziali di Completamento |
41,32 |
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D2 - Zone Artigian. a Valore Comprensoriale |
12,91 |