LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate le deliberazioni G.C. n. 12 del 03.02.2003 e n. 11 del 05.02.2004 con le quali venivano determinate, per gli anni 2003 e 2004, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:
- aliquota agevolata 5 ‰
- aliquota ordinaria 5,5 ‰
Dato atto che la legge finanziaria per il 2005 penalizza gli enti locali in termini di trasferimenti da parte dello Stato, oltre ad imporre pesanti vincoli per quanto concerne il ricorso a mutui per il finanziamento di opere pubbliche;
Ritenuto pertanto indispensabile, per garantire il medesimo livello di servizi ai cittadini, incrementare le entrate intervenendo sulle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, mantenendo inalterata, per motivazioni sociali, l'aliquota agevolata (prima casa) al 5 ‰ ed elevando dal 5,5 ‰ al 6 ‰ l'aliquota ordinaria;
Visto l'art. 6 del D.Lgs. n. 504/92, così come modificato dall'art. 3, comma 54, della legge n. 662/96;
Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, così come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001, n. 488 - finanziaria 2002 - in virtù del quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ….. omissis;
Visto il D.L. 30.12.2004, n. 314 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2005 viene prorogato al 28 febbraio 2005;
Visto, altresì, il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 T.U.E.L.;
Ad unanimità di voti favorevoli, resi in forma palese:
D E L I B E R A
1) Di determinare, per i motivi di opportunità deducibili da quanto premesso, per l'anno 2005, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) nelle seguenti misure:
- aliquota agevolata 5 ‰ (cinque per mille)
- aliquota ordinaria 6 ‰ (sei per mille)
2) Di disporre perché il presente atto venga notificato al Concessionario della riscossione.
3) Con successiva apposita votazione unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L.