IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 21.02.2006 di conferma dell’aliquota ICI per l’anno 2006.

 

Visto l’art.1, comma 156 della Legge 296/2006, il quale modificando l’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 504/92 e derogando implicitamente a quanto stabilito dall’art. 42 del D.Lgs. 267/2000, esautora di fatto la Giunta dell’Ente Locale a individuare nel Consiglio Comunale l’organo competente a determinare le aliquote;

 

Che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote di competenza degli enti locali è fissato entro la data stabilita per la deliberazione del bilancio di previsione e che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno (art. 1. comma 169 della Legge Finanziaria);

 

Preso atto che il termine per deliberare il bilancio di previsione per l’anno 2007 è stato differito al 31.03.2007, giusto Decreto del Ministero dell’Interno del 30.11.2006

 

Ritenuto opportuno confermare espressamente la volontà di mantenere per l’anno 2007, la stessa aliquota ICI applicata per l’anno 2006.

 

Preso atto infatti che, l’aliquota ICI nella misura stabilita lo scorso anno permette di assicurare entrate sufficienti a finanziare il complesso delle spese previste nello schema di bilancio 2007 e per garantire il rispetto degli equilibri della gestione finanziaria.

 

Visto il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli immobili approvato con Delibera di C.C. n. 2 del 19.03.1999.

 

Apertasi la discussione si evidenzia in sintesi quanto segue:

 

Il Consigliere Moretti Lorena esprime, a nome del suo gruppo, apprezzamento per la scelta di non aumentare l’aliquota ICI, nonostante le risorse siano sempre minime. Reputa altresì interessante la detrazione proposta per i soggetti disagiati e a tal riguardo propone che venga estesa anche alle famiglie monoreddito, composte da quattro persone.

Il Sindaco prende atto della proposta fatta, ma sottolinea che l’Amministrazione, come scelta a favore della famiglia ha volutamente non applicato l’addizionale comunale IRPEF, che avrebbe portato un gettito di circa € 50.000,00 – 60.000,00;

Per quanto riguarda la proposta del gruppo di minoranza il Sindaco assicura che la stessa sarà presa in considerazione nella stesura del prossimo bilancio, nel quadro di un’analisi più complessiva degli interventi possibili.

 

Preso atto del parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

 

Con voti: favorevoli 11 contrari 0 astenuti 0

 

DELIBERA

 

1)      Confermare per l’anno 2007, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili nella stessa misura fissata per l’anno 2006 e cioè  5 per mille (cinque per mille ) per tutte le tipologie di immobili;

 

2)      Dare atto che ai sensi dell’art. 55 comma 2 della Legge 662/96, dall’imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

 

3)      Stabilire le seguenti agevolazioni:

 

-         Detrazione I.C.I per l’abitazione principale € 154,94 per soggetti in situazione di particolare disagio economico e sociale (pensionati, portatori di handicap con attestato di invalidità civile in grado di produrre adeguata certificazione della loro reale situazione ed aventi un reddito imponibile pari o inferiore a quanto previsto nel sotto riportato prospetto A).

I  contribuenti interessati, per aver diritto alla detrazione di cui sopra, dovranno presentare apposita richiesta al Comune entro il 31.05.2007. Il richiedente deve in tale sede dichiarare di avere conoscenza che, nel caso di accettazione della domanda, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite da effettuare presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari; l’aumento della detrazione non si applica agli immobili rientranti nella classificazione delle abitazioni signorili o similari e per avere diritto all’aumento della detrazione l’unità immobiliare abitata deve essere l’unica del nucleo familiare, ai sensi dell’art.3 comma 56 L. 662/96 va considerata abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

 

Successivamente il Consiglio comunale con la seguente votazione espressa nei modi di legge

 

Favorevole 11 - contrari 0 Astenuti 0

 

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile , stante l’urgenza  ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

PROSPETTO A

 

Scala reddituale minima per l’applicazione sulle politiche tariffarie e valevole per l’anno 2007;

 

FASCE REDDITUALI (IMPOSTA IRPEF)

NUCLEO FAMILIARE

   6.051,54

1 persona

€ 10.662,13

2 persone

€ 11.607,01

3 persone

€ 13.852,17

4 persone

€ 16.152,10

5 persone

€ 18.287,75

6 persone

€ 20.422,32

Oltre 6 persone

 

Per gli anni successivi le fasce reddituali, se non riconsiderate, saranno maggiorate di una percentuale pari al tasso d’inflazione effettivamente registratosi nell’anno precedente.

 

Ogni rivalutazione sarà considerata base per le rivalutazione successive