OMISSIS……

 

PREMESSO CHE:

 

-         l’art.1, comma 169, della legge n.296/2006 (finanziaria 2007) recita testualmente: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

 

-         il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione 2008 è stato rinviato per una prima volta al 31 marzo 2008, in forza di Decreto Ministero Interno del 20 dicembre 2007;

 

-         pertanto le tariffe e le aliquote relative ai tributi possono essere deliberate entro la data del 31 marzo 2008, con efficacia retroattiva al primo gennaio 2008;

 

CONSIDERATO che, a seguito degli accertamenti effettuati dall’Ufficio Tributi,  il gettito ICI è in costante aumento e che pertanto, è presumibile un aumento delle entrate che si attesteranno sull’importo di € 450.000,00, come confermato dalle proiezioni per l’anno 2008;

 

CONSIDERATO inoltre che il comma 5 dell’articolo 1 della Legge 244 del 24 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008) ha stabilito che all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2-ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9».

 

APPURATO che i contribuenti potranno beneficiare di un’ulteriore detrazione per l’abitazione principale pari all’1,33 per mille estendibile anche alle pertinenze collegate alla stessa e che tale detrazione viene rimborsata dallo stato;

 

RITENUTO che, rideterminando la detrazione prevista per l’abitazione nella misura di €.103,29 in luogo di quella prevista per l’anno 2007 ammontante ad €.150,00, i contribuenti non subiranno un aumento della pressione fiscale in quanto compensata dall’applicazione della già citata maggiore detrazione;   

 

RITENUTO pertanto, per tale ragione:

 

-         di mantenere invariate le aliquote nelle percentuali di seguito espresse:

§   6,5 per mille l’aliquota ordinaria;

§   5 per mille l’aliquota per l’abitazione principale.

 

-    di rideterminare la detrazione per l’abitazione principale diminuendola da € 150,00 a € 103,29.

 

DATO ATTO del parere favorevole  espresso, preliminarmente alla presente seduta, dal responsabile del servizio N.3 “Tributi – Demografico – Affari Generali – U.R.P.” ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto e del parere favorevole  del responsabile dell'ufficio contabilità, espresso preliminarmente alla presente seduta, in ordine alla regolarità tecnico-contabile della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000, allegati alla presente sotto la lettera “C”;

 

VISTI i seguenti atti normativi:

 

-         il D.lgs.n. 504/’92, come successivamente modificato ed integrato;

-         il comma 56 dell’art.3 della legge n.662/’1996 che testualmente recita: “I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”;

-         il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

-         il vigente regolamento in materia di I.C.I..

 

ATTESA la propria competenza in materia in forza dell’art.6, comma 1, del d.lgs.n.504 del 1992, come modificato dal comma 156 dell’art.1 della legge n.296/2006 (finanziaria 2007);

 

omissis

 

D E L I B E R A

 

  1. DI CONFERMARE le aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili  per l'anno 2008, nelle seguenti percentuali:

 

·        5 per mille per gli immobili adibiti direttamente ad abitazione principale;  

 

·        6,5 per mille per tutti gli altri immobili.

 

  1. DI RIDETERMINARE la detrazione in €.103,29 per gli immobili adibiti direttamente ad abitazione principale;

 

  1. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero delle Finanze.

 

Indi il Presidente, invita a deliberare sull'immediata eseguibilità della presente deliberazione.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 omissis 

DELIBERA

 

L'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.