COMUNE DI VILLA DI CHIAVENNA

 

 

Provincia di Sondrio

 

 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  530   R.P.                                         02   del Registro Delibere

Oggetto: DETERMINAZIONI ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L’ANNO 2005; PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

 

 

                

 

 

 

 

   LA GIUNTA COMUNALE

 

 omissis

 

 

 

DELIBERA

 

 

1)      DI CONFERMARE, per le ragioni tutte riportate in premessa, in attuazione dell'art. 6  del suddetto Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 53  dell'art. 3  della legge n. 662 del 23/12/1996, per l’anno 2005, l’aliquota dell'imposta  comunale  sugli immobili come segue:

 -         nella misura del 5 (cinque) per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

-         nella misura del 5.50 (cinque virgola cinquanta) per mille con riferimento ai casi di  immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati.

 2)      DI CONFERMARE per l’anno 2005, le detrazioni ai fini del calcolo dell’ICI per l’abitazione principale nell’importo minimo di legge, pari a Euro 103,29;

 3)      DI CONFERMARE per l’anno 2005 l’importo di Euro 154,94 per le detrazioni ICI, limitatamente alle categorie di soggetti che versano in situazioni di particolare disagio economico-sociale, secondo le forme e le condizioni di cui alla deliberazione del C.C. n.3 in data 16.02.1998 (determinazione aliquota ICI per l’anno 1998) e così individuate:  

 -     Pensionati

-     Portatori di handicap con attestato di invalidità civile

-         Disoccupati da oltre 6 mesi nell’anno precedente

 -         Lavoratori posti in CIGS o nelle liste di mobilità per almeno 6 mesi nell’anno precedente

 

 

in grado di produrre adeguata certificazione della loro reale situazione ed aventi un reddito familiare (comprensivo anche di: pensioni di guerra, pensioni estere, rendite INAIL, rendite tassate alla fonte BOT/CCT fino ad un ammontare annuo di Euro 516,46, redditi da lavoro anche percepiti all’estero, indennità di disoccupazione speciale dei lavoratori frontalieri) pari o inferiore a quanto previsto  nella seguente Tabella:

 Fasce Reddito Familiare                                                Nucleo Familiare

 

 

 

- Euro   5.422,80                                                                   1 persona

 

 

- Euro   9.554,45                                                                   2 persone

 

 

- Euro 10.401,44                                                                   3 persone

 

 

- Euro 12.413,04                                                                   4 persone

 

 

- Euro 14.473,70                                                                   5 persone

 

 

- Euro 16.387,18                                                                   6 persone

 

 

 

 

 

Il reddito familiare deve contenere anche:

 

 

-         Pensioni di guerra

 

 

-         Pensioni estere

 

 

-         Rendite INAIL

 

 

-         Rendite tassate alla fonte BOT/CCT fino ad un ammontare annuo di Euro 516,46.

 

 

-         Redditi da lavoro anche percepiti all’estero

 

 

-         Indennità di disoccupazione speciale dei lavoratori frontalieri

 

 

 

 

 

4)      OMISSIS

5)  omissis