COMUNE DI VILLA DI CHIAVENNA
N° 530 R.P. n° 02 del Registro Delibere
LA GIUNTA COMUNALE
omissis
DELIBERA
1) DI CONFERMARE, per le ragioni tutte riportate in premessa, in attuazione dell'art. 6 del suddetto Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 53 dell'art. 3 della legge n. 662 del 23/12/1996, per l’anno 2005, l’aliquota dell'imposta comunale sugli immobili come segue:
- nella misura del 5 (cinque) per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- nella misura del 5.50 (cinque virgola cinquanta) per mille con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati.
2) DI CONFERMARE per l’anno 2005, le detrazioni ai fini del calcolo dell’ICI per l’abitazione principale nell’importo minimo di legge, pari a Euro 103,29;
3) DI CONFERMARE per l’anno 2005 l’importo di Euro 154,94 per le detrazioni ICI, limitatamente alle categorie di soggetti che versano in situazioni di particolare disagio economico-sociale, secondo le forme e le condizioni di cui alla deliberazione del C.C. n.3 in data 16.02.1998 (determinazione aliquota ICI per l’anno 1998) e così individuate:
- Pensionati
- Portatori di handicap con attestato di invalidità civile
- Disoccupati da oltre 6 mesi nell’anno precedente
- Lavoratori posti in CIGS o nelle liste di mobilità per almeno 6 mesi nell’anno precedente
in grado di produrre adeguata certificazione della loro reale situazione ed aventi un reddito familiare (comprensivo anche di: pensioni di guerra, pensioni estere, rendite INAIL, rendite tassate alla fonte BOT/CCT fino ad un ammontare annuo di Euro 516,46, redditi da lavoro anche percepiti all’estero, indennità di disoccupazione speciale dei lavoratori frontalieri) pari o inferiore a quanto previsto nella seguente Tabella:
Fasce Reddito Familiare Nucleo Familiare
- Euro 5.422,80 1 persona
- Euro 9.554,45 2 persone
- Euro 10.401,44 3 persone
- Euro 12.413,04 4 persone
- Euro 14.473,70 5 persone
- Euro 16.387,18 6 persone
Il reddito familiare deve contenere anche:
- Pensioni di guerra
- Pensioni estere
- Rendite INAIL
- Rendite tassate alla fonte BOT/CCT fino ad un ammontare annuo di Euro 516,46.
- Redditi da lavoro anche percepiti all’estero
- Indennità di disoccupazione speciale dei lavoratori frontalieri
4) OMISSIS
5) omissis