Visto l'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con il quale è stata conferita delega al Governo per il riordino della finanza degli Enti territoriali;
Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, emanato per l'attuazione della delega predetta;
Visto l’art. 1 del citato decreto che istituisce, dall'anno 1993, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e ne disciplina l'applicazione;
Visto l'art. 6 del decreto il quale stabilisce che l'aliquota deve essere deliberata in misura unica non inferiore al 4 per mille e non superiore al 6 per mille, ovvero al 7 per mille per straordinarie esigenze di bilancio e per i Comuni che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/1989 e dell'art. 16 del D.L. n. 440/1992;
Rilevato che se la deliberazione non viene adottata si applica l'aliquota minima del 4 per mille;
Considerato che, a conferma delle valutazioni effettuate in sede di istituzione dell'aliquota dell'imposta per l'esercizio 1993 e confermate anche per gli esercizi 94-95-96-97-98-99-2000-2001-2002-2003-2004 e 2005, al fine di conseguire l'equilibrio della gestione corrente e tenuto conto della particolare situazione economica e sociale nel Comune e delle difficoltà finanziarie in cui, verosimilmente, si verrà a trovare per la riduzione della facoltà di accensione di mutui e la mancanza di altri finanziamenti da parte del settore pubblico, l'aliquota della nuova imposta comunale deve essere opportunamente confermata nella misura del cinque per mille;
Preso atto del parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico per gli enti Locali D.L.vo 18.08.2000 n. 267, dai Responsabili degli uffici e dei servizi in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
1. di determinare, per l'anno 2006, l'aliquota ICI che sarà applicata in questo Comune nella misura unica del cinque per mille;
2. di incaricare il Sindaco di far pervenire comunicazione dell'aliquota stabilita per il 2006, insieme con copia del presente atto, al concessionario della riscossione, in conformità al secondo comma dell'art. 18 del decreto legislativo richiamato in narrativa;
3. di disporre la pubblicazione per estratto della presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale;
4. di comunicare la presente deliberazione, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del Testo Unico per gli Enti Locali D. L.vo 18.08.2000 n. 267;
5. dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo;
6. trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di competenza.
Considerata l’urgenza la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del Testo Unico degli enti Locali D. L.vo 18.08.2000 n. 267 con voto unanime espresso dai presenti alla seduta.
Servizio finanziario:
si esprime, in ordine alla sola regolarità contabile, parere FAVOREVOLE sulla deliberazione.
il Responsabile dell’ufficio ragioneria
M. Ferrari
Servizio Tecnico:
si esprime, in ordine alla sola regolarità tecnica, parere FAVOREVOLE sulla deliberazione in oggetto.
il Responsabile dell’ufficio tecnico
arch. P.Ruffoni